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CULTURA
L'essenza di
un'Istituzione
In libreria una nuova edizione del
Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali: emanato da
Carlo Felice nel 1822, fissa norme e principi in parte ancora
validi, se non nella pratica, certo nello spirito del
servizio
Fu Carlo Felice di Savoia, in seguito ai "moti carbonari" che nel
1821 avevano scosso l'intero Piemonte e durante i quali i
Carabinieri avevano dimostrato tutta la loro efficienza e lealtà ai
compiti loro affidati dalle Regie Patenti del 1814, a rendersi
conto che solo soldati adeguatamente selezionati e preparati
sarebbero stati sempre in grado, come era avvenuto in quelle
tumultuose circostanze, di presagire, capire e affrontare nel modo
migliore i profondi mutamenti in corso. Per questo il nuovo sovrano
ritenne opportuno, il 16 ottobre 1822, emanare un nuovo e più
completo Regolamento che compendiasse tutta la normativa inerente
il reclutamento, le prerogative e i compiti dei Carabinieri. Nacque
così il Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali.
Approvato da Sua Maestà Carlo Felice nell'anno 1822 (pag. 250, euro
30,00), recentemente ripubblicato da Treves Editore, con
un'Introduzione firmata dal generale B. Vincenzo Pezzolet. Una
fonte giuridica alla quale si fa tuttora riferimento, se non tanto
nel dettato quotidiano, certamente nei principi e nello spirito del
servizio.
Il nuovo Regolamento non è più un breve documento organizzativo, ma
un vero e proprio libro (in gergo militare, oggi si chiamerebbe
"libretta") di più di 250 pagine, nel corso delle quali, in 631
paragrafi ed una serie di allegati, viene fissato puntigliosamente
ogni aspetto del Corpo. Si comincia con una Parte Prima,
Organizzazione, prerogative, personale, riguardante l'ordinamento,
i privilegi del rango e gli aspetti amministrativi, per poi
proseguire con la Seconda, che tocca le Relazioni del Corpo colle
diverse autorità, con la Terza, intitolata Servizio dell'Arma, che
concerne l'ordinamento gerarchico con le relative funzioni e
attribuzioni, dettando le modalità per l'espletamento dei vari
servizi istituzionali, e per concludere con la Quarta, Ordine
interno e disciplina, che tratta della logistica e descrive norme
comportamentali, forme di applicazione dei diversi mezzi
coercitivi, capi di corredo ed equipaggiamenti.
Oltre a tutte le disposizioni di servizio, il Regolamento del 1822
fissa alcuni punti fermi, destinati a permanere: i carabinieri,
tranne che per il servizio d'ordinanza (cioè per la trasmissione di
dispacci urgenti), devono sempre essere almeno in due; devono
considerarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza ed a
qualunque ora; sono tenuti ad avere sempre un contegno distinto,
urbano, fermo, dignitoso, calmo, ma anche imparziale ed
umano.
Colpiscono poi il lettore di oggi alcuni particolari aspetti. Ad
esempio quelli riguardanti il reclutamento, reso ancora più
selettivo dal provvedimento adottato da Carlo Felice. L'aspirante
carabiniere, infatti, doveva: avere almeno 25 anni (un'età
ragguardevole, per quei tempi) e non più di 40; saper leggere e
scrivere correttamente; essere possibilmente celibe o vedovo senza
prole; appartenere ad una famiglia di onesta professione e senza
precedenti penali; aver servito per almeno 4 anni in un altro corpo
dell'Armata con un certificato di buona condotta e salute; essere
alto 39 oncie per la fanteria e 40 per la cavalleria (cioè intorno
al metro e settantacinque, altra caratteristica non proprio comune,
a quell'epoca).
Le nuove reclute si ingaggiavano per 10 anni e avevano diritto a
ricevere la somma dell'ingaggio (150 lire se Carabinieri Reali a
piedi, 350 se a cavallo) soltanto dopo 35 mesi di ininterrotto
servizio. Gli Allievi Carabinieri ricevevano soltanto 75 lire, ma
avevano diritto a maturare stipendi e ulteriore ingaggio in misura
della loro anzianità di servizio. Una norma tutta particolare (agli
articoli 485-494) era quella riguardante il matrimonio. Di regola,
esso veniva sconsigliato a sottufficiali e carabinieri, perché la
loro paga bastava al mantenimento personale "mediante regolata
economia", ma era insufficiente per una famiglia, tanto più se
numerosa. A ciò si aggiungevano le complicazioni di far vivere una
famiglia in caserma, di creare incentivi all'indebitamento (che era
comunque vietato al limite) e un concreto rischio di miseria per la
famiglia in caso di morte del militare.
Regole, queste sul matrimonio, giustificate dalle condizioni
storiche in cui il documento venne redatto, cui se ne affiancano
però altre che sono invece tuttora valide, e che costituiscono anzi
il fondamento stesso dell'Istituzione. Come il secondo capoverso
dell'articolo 1, in cui è dichiarata la ragion d'essere dell'Arma,
"l'essenza del suo servizio": "una vigilanza attiva, non interrotta
e repressiva". Il Carabiniere, insomma, come scrive il generale
Pezzolet nella sua Introduzione, "deve essere attento, operare
concretamente e d'iniziativa se occorre, (...) e deve essere pronto
a usare tutti i mezzi disposti e consentiti dalla legge per farla
rispettare. Un'affermazione, come si vede, senza
tempo". |
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