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L'essenza di un'Istituzione

In libreria una nuova edizione del Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali: emanato da Carlo Felice nel 1822, fissa norme e principi in parte ancora validi, se non nella pratica, certo nello spirito del servizio

Maresciallo d'alloggio a cavallo e carabiniere in gran tenuta Fu Carlo Felice di Savoia, in seguito ai "moti carbonari" che nel 1821 avevano scosso l'intero Piemonte e durante i quali i Carabinieri avevano dimostrato tutta la loro efficienza e lealtà ai compiti loro affidati dalle Regie Patenti del 1814, a rendersi conto che solo soldati adeguatamente selezionati e preparati sarebbero stati sempre in grado, come era avvenuto in quelle tumultuose circostanze, di presagire, capire e affrontare nel modo migliore i profondi mutamenti in corso. Per questo il nuovo sovrano ritenne opportuno, il 16 ottobre 1822, emanare un nuovo e più completo Regolamento che compendiasse tutta la normativa inerente il reclutamento, le prerogative e i compiti dei Carabinieri. Nacque così il Regolamento Generale del Corpo dei Carabinieri Reali. Approvato da Sua Maestà Carlo Felice nell'anno 1822 (pag. 250, euro 30,00), recentemente ripubblicato da Treves Editore, con un'Introduzione firmata dal generale B. Vincenzo Pezzolet. Una fonte giuridica alla quale si fa tuttora riferimento, se non tanto nel dettato quotidiano, certamente nei principi e nello spirito del servizio.

Il nuovo Regolamento non è più un breve documento organizzativo, ma un vero e proprio libro (in gergo militare, oggi si chiamerebbe "libretta") di più di 250 pagine, nel corso delle quali, in 631 paragrafi ed una serie di allegati, viene fissato puntigliosamente ogni aspetto del Corpo. Si comincia con una Parte Prima, Organizzazione, prerogative, personale, riguardante l'ordinamento, i privilegi del rango e gli aspetti amministrativi, per poi proseguire con la Seconda, che tocca le Relazioni del Corpo colle diverse autorità, con la Terza, intitolata Servizio dell'Arma, che concerne l'ordinamento gerarchico con le relative funzioni e attribuzioni, dettando le modalità per l'espletamento dei vari servizi istituzionali, e per concludere con la Quarta, Ordine interno e disciplina, che tratta della logistica e descrive norme comportamentali, forme di applicazione dei diversi mezzi coercitivi, capi di corredo ed equipaggiamenti.

Oltre a tutte le disposizioni di servizio, il Regolamento del 1822 fissa alcuni punti fermi, destinati a permanere: i carabinieri, tranne che per il servizio d'ordinanza (cioè per la trasmissione di dispacci urgenti), devono sempre essere almeno in due; devono considerarsi in servizio perpetuo in qualunque circostanza ed a qualunque ora; sono tenuti ad avere sempre un contegno distinto, urbano, fermo, dignitoso, calmo, ma anche imparziale ed umano.

Colpiscono poi il lettore di oggi alcuni particolari aspetti. Ad esempio quelli riguardanti il reclutamento, reso ancora più selettivo dal provvedimento adottato da Carlo Felice. L'aspirante carabiniere, infatti, doveva: avere almeno 25 anni (un'età ragguardevole, per quei tempi) e non più di 40; saper leggere e scrivere correttamente; essere possibilmente celibe o vedovo senza prole; appartenere ad una famiglia di onesta professione e senza precedenti penali; aver servito per almeno 4 anni in un altro corpo dell'Armata con un certificato di buona condotta e salute; essere alto 39 oncie per la fanteria e 40 per la cavalleria (cioè intorno al metro e settantacinque, altra caratteristica non proprio comune, a quell'epoca).

Le nuove reclute si ingaggiavano per 10 anni e avevano diritto a ricevere la somma dell'ingaggio (150 lire se Carabinieri Reali a piedi, 350 se a cavallo) soltanto dopo 35 mesi di ininterrotto servizio. Gli Allievi Carabinieri ricevevano soltanto 75 lire, ma avevano diritto a maturare stipendi e ulteriore ingaggio in misura della loro anzianità di servizio. Una norma tutta particolare (agli articoli 485-494) era quella riguardante il matrimonio. Di regola, esso veniva sconsigliato a sottufficiali e carabinieri, perché la loro paga bastava al mantenimento personale "mediante regolata economia", ma era insufficiente per una famiglia, tanto più se numerosa. A ciò si aggiungevano le complicazioni di far vivere una famiglia in caserma, di creare incentivi all'indebitamento (che era comunque vietato al limite) e un concreto rischio di miseria per la famiglia in caso di morte del militare.

Regole, queste sul matrimonio, giustificate dalle condizioni storiche in cui il documento venne redatto, cui se ne affiancano però altre che sono invece tuttora valide, e che costituiscono anzi il fondamento stesso dell'Istituzione. Come il secondo capoverso dell'articolo 1, in cui è dichiarata la ragion d'essere dell'Arma, "l'essenza del suo servizio": "una vigilanza attiva, non interrotta e repressiva". Il Carabiniere, insomma, come scrive il generale Pezzolet nella sua Introduzione, "deve essere attento, operare concretamente e d'iniziativa se occorre, (...) e deve essere pronto a usare tutti i mezzi disposti e consentiti dalla legge per farla rispettare. Un'affermazione, come si vede, senza tempo".