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Incidenti: indennizzati e contenti

Approvato lo scorso settembre il nuovo Codice delle Assicurazioni. Cancellate vecchie e complesse norme, le procedure saranno più rapide e anche più trasparenti

"Caspita, hanno tamponato la mia auto! Ed ora, quando sarò rimborsato? Quanto dovrò aspettare?". Sono queste le classiche esclamazioni, misto di meraviglia e contrarietà, che l'automobilista muove allorquando, sventuratamente, è vittima di un sinistro stradale. Il guidatore cui abbiamo dato idealmente voce ha ragione, eccome se ce l'ha. Bene, da oggi in poi, più precisamente dal 1° gennaio 2006, le sue preoccupazioni verranno meno. Il perché ce lo dice l'onorevole Claudio Scajola, Ministro delle Attività Produttive: «Il Codice delle Assicurazioni» - approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 settembre 2005, ndr - «attua una riforma attesa da decenni, e risponde così al bisogno di modernizzare il settore, con il superamento di oltre mille normative a vantaggio di un Testo Unico.

L'innovazione più importante è l'introduzione dell'indennizzo diretto per gli assicurati: una scelta che si tradurrà in maggiore tutela per gli utenti, maggior controllo sulle frodi, e, conseguentemente, in una riduzione delle tariffe. Il Codice rappresenta un momento importante per tutti gli operatori del settore e i cittadini. I principi di semplificazione e di trasparenza cui si riferisce, infatti, contribuiranno a rafforzare il clima di fiducia reciproca, indispensabile per un corretto funzionamento del sistema delle assicurazioni. Il nuovo testo normativo», ha aggiunto il Ministro, «mette insieme per la prima volta tutte le norme che hanno a che fare con le assicurazioni, che vengono raggruppate e semplificate in modo da renderle chiare e comprensibili, semplificando anche il contenzioso». Scajola ha inoltre spiegato che il provvedimento, a regime, potrà indurre una riduzione del costo dell'assicurazione Rc auto, e che tale riduzione potrebbe arrivare al 15%.

Esaminiamo ora le principali novità del testo normativo di recente approvato, che attua una significativa operazione di semplificazione e delegificazione, provvedendo ad adeguare le norme agli indirizzi europei ed introducendo una disciplina innovativa delle partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione sul modello di quanto realizzato con il Testo Unico bancario. Il Codice si compone di 355 articoli in sostituzione e aggiornamento delle oltre 1.000 norme che regolavano il settore. Ecco le principali novità.

INDENNIZZO DIRETTO. Consente all'assicurato di ottenere il risarcimento dalla propria impresa di assicurazione, che opera in nome e per conto dell'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro. L'introduzione dell'indennizzo comporta un'estensione del Cid volontario su base obbligatoria per tutti i sinistri tra due veicoli; attualmente il modulo viene compilato solo in caso di constatazione amichevole di incidente, in cui è già previsto l'indennizzo diretto, sia per i danni a cose che per quelli fisici, con lesioni rimborsabili fino a 15.000 euro. La differenza rispetto al passato è che il modulo potrà essere utilizzato in tutti i casi, e non servirà più la firma congiunta dei due automobilisti coinvolti nell'incidente. L'assicurato, in altri termini, potrà chiedere il rimborso alla propria compagnia, fermo restando la non responsabilità del danno, e l'impresa risarcirà, quindi, il proprio cliente con tempi più stretti rispetto al passato. Ora la legge impone un massimo di 30 giorni per la liquidazione degli incidenti risolti con modulo a firma congiunta, 60 giorni per quelli con i danni a cose, 90 giorni per i sinistri con danni alle persone. Si prevede che non si potrà scendere al di sotto dei 30 giorni, ma saranno invece accorciate le altre scadenze, se la documentazione presentata dall'assicurato sarà da subito completa. Rivolgendosi direttamente alla propria assicurazione e ottenendo il rimborso sempre dalla stessa azienda, gli assicurati potranno anche misurarne più facilmente l'efficienza e le compagnie saranno, quindi, motivate ad offrire un servizio sempre migliore e a porsi concorrenza non solo sul piano tariffario.

DANNI A TERZI. È introdotto il risarcimento, in caso di sinistro, per i danni ai terzi trasportati, così come il rimborso del premio per il periodo rimanente alla scadenza del contratto in caso di vendita o furto del mezzo. E, sempre in caso di furto, la liquidazione dei danni eventualmente provocati da veicoli rubati non ricadrà sui proprietari ma sarà a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, già alimentato, ricordiamolo, da una quota (pari al 2,5%) delle polizze pagate dagli assicurati.

TRASPARENZA. Le imprese di assicurazione dovranno indicare le condizioni di contratto in modo chiaro ed esauriente, ponendo in una specifica evidenza le clausole che riportano eccezioni, nullità o limitazione delle garanzie. Inoltre, sempre per una migliore protezione dei diritti degli assicurati e dei danneggiati, la nullità relativa del contratto potrà essere fatta valere solo dall'interessato, escludendo la ripetibilità di somme e di indennizzi pagati agli assicurati e ai danneggiati.

RAMI DANNI E VITA. Verranno introdotte anche nuove disposizioni sulle regole di trasparenza dell'offerta per i contratti di assicurazione nei rami danni e vita. Le norme prevedono una disciplina organica di correttezza nella pubblicità, nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi, con la previsione di poteri sospensivi ed interdettivi dell'Autorità di vigilanza, analogamente a quanto previsto nel Testo Unico della finanza. Particolare rilievo assume la disciplina sul contenuto della nota informativa da consegnare al contraente prima della conclusione del contratto da parte dell'impresa.

AUTORIZZAZIONI E GOVERNANCE. È ridotto da sei a tre mesi il termine per l'autorizzazione alle imprese per l'esercizio dell'attività assicurativa e l'eliminazione del "silenzio-rifiuto". La norma ha lo scopo di ridurre sempre più le barriere giuridiche all'ingresso di nuove imprese, favorendo così lo sviluppo della concorrenza. In più, verrà introdotta una nuova disciplina sulle partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione e sugli investimenti delle imprese di assicurazione in altre imprese. Al capogruppo, analogamente a quanto previsto dal modello bancario, viene riconosciuta la possibilità di agire come interlocutore nei confronti dell'Autorità di vigilanza.

Il professor Giampaolo Galli, Direttore Generale dell'Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ha chiarito che: «Ci troviamo finalmente di fronte ad un nuovo Testo Unico che ha il più ambizioso obiettivo di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione della copiosa legislazione che si è succeduta nel tempo sulla materia. Risultava quindi ormai matura nel pensiero comune la necessità di addivenire ad un riassetto generale e ad un coordinamento sistematico del quadro normativo che facilitasse il compito dell'interprete e dell'operatore quotidiano, in particolare delle imprese, e che fosse al passo con lo sviluppo che il mercato assicurativo ha avuto negli anni più recenti e sicuramente avrà nei prossimi, anche per le sfide che è chiamato a raccogliere in campi nuovi e di grande rilevanza sociale».

Un suggello finale da non sottovalutare, il Cncu, Consiglio nazionale dei Consumatori e degli Utenti, che riunisce 17 associazioni di consumatori, Aci compreso, e sostiene compatto la nuova legge. Attendiamo ora che il testo trovi la disciplina più mirata con il Regolamento d'attuazione, che auspichiamo altrettanto snello e di facile praticabilità.

Umberto Pinotti