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"Caspita,
hanno tamponato la mia auto! Ed ora, quando sarò rimborsato? Quanto
dovrò aspettare?". Sono queste le classiche esclamazioni, misto di
meraviglia e contrarietà, che l'automobilista muove allorquando,
sventuratamente, è vittima di un sinistro stradale. Il guidatore
cui abbiamo dato idealmente voce ha ragione, eccome se ce l'ha.
Bene, da oggi in poi, più precisamente dal 1° gennaio 2006, le sue
preoccupazioni verranno meno. Il perché ce lo dice l'onorevole
Claudio Scajola, Ministro delle Attività Produttive: «Il Codice
delle Assicurazioni» - approvato dal Consiglio dei Ministri nella
seduta del 2 settembre 2005, ndr - «attua una riforma attesa da
decenni, e risponde così al bisogno di modernizzare il settore, con
il superamento di oltre mille normative a vantaggio di un Testo
Unico.
L'innovazione più importante è
l'introduzione dell'indennizzo diretto per gli assicurati: una
scelta che si tradurrà in maggiore tutela per gli utenti, maggior
controllo sulle frodi, e, conseguentemente, in una riduzione delle
tariffe. Il Codice rappresenta un momento importante per tutti gli
operatori del settore e i cittadini. I principi di semplificazione
e di trasparenza cui si riferisce, infatti, contribuiranno a
rafforzare il clima di fiducia reciproca, indispensabile per un
corretto funzionamento del sistema delle assicurazioni. Il nuovo
testo normativo», ha aggiunto il Ministro, «mette insieme per la
prima volta tutte le norme che hanno a che fare con le
assicurazioni, che vengono raggruppate e semplificate in modo da
renderle chiare e comprensibili, semplificando anche il
contenzioso». Scajola ha inoltre spiegato che il provvedimento, a
regime, potrà indurre una riduzione del costo dell'assicurazione Rc
auto, e che tale riduzione potrebbe arrivare al 15%.
Esaminiamo ora le principali novità
del testo normativo di recente approvato, che attua una
significativa operazione di semplificazione e delegificazione,
provvedendo ad adeguare le norme agli indirizzi europei ed
introducendo una disciplina innovativa delle partecipazioni di
capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione sul
modello di quanto realizzato con il Testo Unico bancario. Il Codice
si compone di 355 articoli in sostituzione e aggiornamento delle
oltre 1.000 norme che regolavano il settore. Ecco le principali
novità.
INDENNIZZO DIRETTO. Consente
all'assicurato di ottenere il risarcimento dalla propria impresa di
assicurazione, che opera in nome e per conto dell'impresa di
assicurazione del responsabile del sinistro. L'introduzione
dell'indennizzo comporta un'estensione del Cid volontario su base
obbligatoria per tutti i sinistri tra due veicoli; attualmente il
modulo viene compilato solo in caso di constatazione amichevole di
incidente, in cui è già previsto l'indennizzo diretto, sia per i
danni a cose che per quelli fisici, con lesioni rimborsabili fino a
15.000 euro. La differenza rispetto al passato è che il modulo
potrà essere utilizzato in tutti i casi, e non servirà più la firma
congiunta dei due automobilisti coinvolti nell'incidente.
L'assicurato, in altri termini, potrà chiedere il rimborso alla
propria compagnia, fermo restando la non responsabilità del danno,
e l'impresa risarcirà, quindi, il proprio cliente con tempi più
stretti rispetto al passato. Ora la legge impone un massimo di 30
giorni per la liquidazione degli incidenti risolti con modulo a
firma congiunta, 60 giorni per quelli con i danni a cose, 90 giorni
per i sinistri con danni alle persone. Si prevede che non si potrà
scendere al di sotto dei 30 giorni, ma saranno invece accorciate le
altre scadenze, se la documentazione presentata dall'assicurato
sarà da subito completa. Rivolgendosi direttamente alla propria
assicurazione e ottenendo il rimborso sempre dalla stessa azienda,
gli assicurati potranno anche misurarne più facilmente l'efficienza
e le compagnie saranno, quindi, motivate ad offrire un servizio
sempre migliore e a porsi concorrenza non solo sul piano
tariffario.
DANNI A TERZI. È introdotto
il risarcimento, in caso di sinistro, per i danni ai terzi
trasportati, così come il rimborso del premio per il periodo
rimanente alla scadenza del contratto in caso di vendita o furto
del mezzo. E, sempre in caso di furto, la liquidazione dei danni
eventualmente provocati da veicoli rubati non ricadrà sui
proprietari ma sarà a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, già alimentato, ricordiamolo, da una quota (pari al
2,5%) delle polizze pagate dagli assicurati.
TRASPARENZA. Le imprese di
assicurazione dovranno indicare le condizioni di contratto in modo
chiaro ed esauriente, ponendo in una specifica evidenza le clausole
che riportano eccezioni, nullità o limitazione delle garanzie.
Inoltre, sempre per una migliore protezione dei diritti degli
assicurati e dei danneggiati, la nullità relativa del contratto
potrà essere fatta valere solo dall'interessato, escludendo la
ripetibilità di somme e di indennizzi pagati agli assicurati e ai
danneggiati.
RAMI DANNI E VITA. Verranno
introdotte anche nuove disposizioni sulle regole di trasparenza
dell'offerta per i contratti di assicurazione nei rami danni e
vita. Le norme prevedono una disciplina organica di correttezza
nella pubblicità, nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti
assicurativi, con la previsione di poteri sospensivi ed
interdettivi dell'Autorità di vigilanza, analogamente a quanto
previsto nel Testo Unico della finanza. Particolare rilievo assume
la disciplina sul contenuto della nota informativa da consegnare al
contraente prima della conclusione del contratto da parte
dell'impresa.
AUTORIZZAZIONI E GOVERNANCE.
È ridotto da sei a tre mesi il termine per l'autorizzazione alle
imprese per l'esercizio dell'attività assicurativa e l'eliminazione
del "silenzio-rifiuto". La norma ha lo scopo di ridurre sempre più
le barriere giuridiche all'ingresso di nuove imprese, favorendo
così lo sviluppo della concorrenza. In più, verrà introdotta una
nuova disciplina sulle partecipazioni al capitale delle imprese di
assicurazione e sugli investimenti delle imprese di assicurazione
in altre imprese. Al capogruppo, analogamente a quanto previsto dal
modello bancario, viene riconosciuta la possibilità di agire come
interlocutore nei confronti dell'Autorità di vigilanza.
Il professor Giampaolo Galli,
Direttore Generale dell'Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici ha chiarito che: «Ci troviamo finalmente di fronte ad
un nuovo Testo Unico che ha il più ambizioso obiettivo di procedere
ad una razionalizzazione e semplificazione della copiosa
legislazione che si è succeduta nel tempo sulla materia. Risultava
quindi ormai matura nel pensiero comune la necessità di addivenire
ad un riassetto generale e ad un coordinamento sistematico del
quadro normativo che facilitasse il compito dell'interprete e
dell'operatore quotidiano, in particolare delle imprese, e che
fosse al passo con lo sviluppo che il mercato assicurativo ha avuto
negli anni più recenti e sicuramente avrà nei prossimi, anche per
le sfide che è chiamato a raccogliere in campi nuovi e di grande
rilevanza sociale».
Un suggello finale da non
sottovalutare, il Cncu, Consiglio nazionale dei Consumatori e degli
Utenti, che riunisce 17 associazioni di consumatori, Aci compreso,
e sostiene compatto la nuova legge. Attendiamo ora che il testo
trovi la disciplina più mirata con il Regolamento d'attuazione, che
auspichiamo altrettanto snello e di facile
praticabilità. |