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Un archivio contro il crimine

Presto anche in Italia, come già in gran parte dei Paesi dell'Unione europea, sarà possibile realizzare una banca dati del Dna per scopi giudiziari. Un sicuro aiuto alla Magistratura e alle Forze dell'Ordine nella soluzione di casi che oggi spesso restano impuniti

Due molecole di Dna con la ben nota struttura a doppia elica, che indica il patrimonio genetico unico e irrepetibile di ogni individuo

Arriverà a breve al vaglio del Parlamento il progetto approvato a Palazzo Chigi il 18 aprile scorso dal Comitato Nazionale per le Biotecnologie e la Biosicurezza (Cnbb) concernente la regolamentazione del prelievo coattivo di materiale genetico umano e l'istituzione di una banca dati del Dna per scopi giudiziari.

Il documento, sollecitato a gran voce da Carabinieri, Polizia e Magistratura, primo fra tutti il Procuratore Antimafia Pier Luigi Vigna, è stato varato dal Comitato presieduto dal professor Leonardo Santi, con la partecipazione, tra gli altri, del Comandante del Ris dei Carabinieri di Parma, Antonio Garofalo, di Aldo Spinella della Direzione Centrale della Polizia Criminale, di Giovanni Tinebra del Ministero di Grazia e Giustizia.

Il progetto si è reso necessario a seguito del vuoto legislativo lasciato dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 luglio 1996, n. 238, la quale ha stabilito che non è più consentito al giudice disporre misure che incidano sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di terzi, allo scopo di effettuare, anche contro la volontà della persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini peritali ritenute necessarie a fini processuali, se tali misure non rispondono a tipologie individuate dalla legge, con specificazione dei casi e dei modi di attuazione.

La suddetta sentenza è stata emessa a definizione del caso giudiziario che, nel 1995, ha visto protagonista la Madonnina piangente di Civitavecchia: la Consulta, in tale occasione, stabilì che non era possibile, poiché incostituzionale, eseguire un prelievo coattivo della saliva del proprietario della statua al fine di fare chiarezza sul caso.

Così, proprio quella prova del Dna che, tra l'altro, aveva reso possibile scoprire gli autori della strage di Capaci, grazie alla saliva trovata sulla sigaretta usata dal killer per accendere l'ordigno che uccise Giovanni Falcone, è stata limitata al ristretto ambito volontario, legando le mani alle forze dell'ordine ed alla magistratura.

Il disegno di legge al prossimo vaglio del Parlamento è deputato a colmare la lacuna lasciata nel nostro ordinamento dalla sentenza del 1996 ed integrare il Codice di Procedura Penale nel senso suggerito dalla Corte Costituzionale, attraverso la previsione dei casi e dei modi mediante i quali si potrà procedere al prelievo coattivo di Dna a scopi processuali.

L'ipotesi di legge prevede, quindi, la possibilità per il giudice di ordinare il prelievo di un campione di materiale biologico umano, pur senza il consenso della persona interessata, se esso risulta assolutamente indispensabile per la prova del fatto costituente reato e solo nel caso in cui si proceda per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena all'ergastolo o alla reclusione superiore nel massimo a tre anni.

In particolare, la previsione normativa si occupa delle ipotesi in cui, per ragioni di indagini, debba essere determinata l'impronta genetica di una persona al fine di compararla con analoghi risultati ottenuti da materiale biologico trovato sul luogo del reato ovvero in altro luogo ad esso collegato. Secondo il Procuratore Antimafia Pier Luigi Vigna la banca dati del Dna «è importante per individuare gli autori di numerosi reati che lasciano sul luogo del delitto dei reperti» al fine di risalire in maniera certa ai reali colpevoli.

La legge prevede, inoltre, che i profili del Dna raccolti, ed i relativi campioni biologici, siano archiviati per un periodo di 40 anni in una apposita banca dati; ma, se nel frattempo l'indagato viene dichiarato innocente o estraneo ai fatti, si potrà chiedere la cancellazione dall'archivio.

Dubbi sulla proposta di legge sono stati manifestati dal Garante della Privacy. In realtà - ha precisato Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Roma Tor Vergata - i dati così raccolti consentiranno solo ed esclusivamente «l'identificazione del soggetto e non potranno in alcun modo essere utilizzati per conoscere altre informazioni come, ad esempio, l'identificazione del suo stato di salute, del colore dei suoi capelli o della pelle». «Non si tratterà di una banca dati genetica», garantisce il professor Novelli, «ma di una banca di dati identificativi».

Secondo il tenore della proposta di legge, quindi, i dati raccolti non potranno essere utilizzati se non a scopo giudiziario, e del Dna prelevato saranno letti solo i cosiddetti segmenti "non codificanti", dai quali è impossibile ricavare dati sensibili a rischi di discriminazione. Non solo, ma quando il Dna ricavato dai reperti rinvenuti sul luogo del reato sarà confrontato con i vari profili genetici della banca dati, i nomi delle persone alle quali questi profili appartengono saranno "coperti" da speciali codici a barre, come ha spiegato Aldo Spinella, della Direzione Centrale Polizia Criminale, e solo quando la corrispondenza reperto-profilo sarà certa, il codice verrà abbinato al nome.

È chiaro che l'attuazione di tale proposta di legge sarebbe di sicuro ausilio alle Forze dell'Ordine ed alla Magistratura nella risoluzione di reati che molto spesso restano impuniti. A tale proposito basti pensare che nei Paesi in cui la banca dati è già operativa (in Gran Bretagna una banca dati giudiziaria del Dna è attiva sin dal 1995 e successivamente è stata adottata, tra gli altri, da Francia e Germania e, lo scorso anno, anche da Estonia, Lettonia e Lituania) si è decuplicato il numero dei reati puniti con una percentuale di colpevoli identificati passata dal 6% al 60%. In tali Paesi lo strumento sembra, peraltro, funzionare anche da deterrente, soprattutto per reati efferati come omicidi e stupri.

Il progetto approvato dal Comitato, che comunque obbedisce a precise direttive dell'Unione europea, prevede, inoltre, la possibilità di correlare i dati della banca del Dna italiana con quelli delle banche dati degli altri Paesi, al fine di giungere alla creazione di una banca dati europea e, di conseguenza, ad una reale e più efficace collaborazione tra le polizie dei diversi Stati membri.

Con gli strumenti al prossimo vaglio del Parlamento (prelievo coattivo e banca dati del Dna), quindi, l'Italia seguirà finalmente l'esempio degli altri Paesi europei nella lotta alla criminalità.

Gloria Gemma