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Arriverà a breve al vaglio del
Parlamento il progetto approvato a Palazzo Chigi il 18 aprile
scorso dal Comitato Nazionale per le Biotecnologie e la
Biosicurezza (Cnbb) concernente la regolamentazione del prelievo
coattivo di materiale genetico umano e l'istituzione di una banca
dati del Dna per scopi giudiziari.
Il documento, sollecitato a gran
voce da Carabinieri, Polizia e Magistratura, primo fra tutti il
Procuratore Antimafia Pier Luigi Vigna, è stato varato dal Comitato
presieduto dal professor Leonardo Santi, con la partecipazione, tra
gli altri, del Comandante del Ris dei Carabinieri di Parma, Antonio
Garofalo, di Aldo Spinella della Direzione Centrale della Polizia
Criminale, di Giovanni Tinebra del Ministero di Grazia e
Giustizia.
Il progetto si è reso necessario a
seguito del vuoto legislativo lasciato dalla nota sentenza della
Corte Costituzionale del 9 luglio 1996, n. 238, la quale ha
stabilito che non è più consentito al giudice disporre misure che
incidano sulla libertà personale dell'indagato, dell'imputato o di
terzi, allo scopo di effettuare, anche contro la volontà della
persona sottoposta all'accertamento, l'esecuzione di indagini
peritali ritenute necessarie a fini processuali, se tali misure non
rispondono a tipologie individuate dalla legge, con specificazione
dei casi e dei modi di attuazione.
La suddetta sentenza è stata emessa
a definizione del caso giudiziario che, nel 1995, ha visto
protagonista la Madonnina piangente di Civitavecchia: la Consulta,
in tale occasione, stabilì che non era possibile, poiché
incostituzionale, eseguire un prelievo coattivo della saliva del
proprietario della statua al fine di fare chiarezza sul caso.
Così, proprio quella prova del Dna
che, tra l'altro, aveva reso possibile scoprire gli autori della
strage di Capaci, grazie alla saliva trovata sulla sigaretta usata
dal killer per accendere l'ordigno che uccise Giovanni Falcone, è
stata limitata al ristretto ambito volontario, legando le mani alle
forze dell'ordine ed alla magistratura.
Il disegno di legge al prossimo
vaglio del Parlamento è deputato a colmare la lacuna lasciata nel
nostro ordinamento dalla sentenza del 1996 ed integrare il Codice
di Procedura Penale nel senso suggerito dalla Corte Costituzionale,
attraverso la previsione dei casi e dei modi mediante i quali si
potrà procedere al prelievo coattivo di Dna a scopi
processuali.
L'ipotesi di legge prevede, quindi,
la possibilità per il giudice di ordinare il prelievo di un
campione di materiale biologico umano, pur senza il consenso della
persona interessata, se esso risulta assolutamente indispensabile
per la prova del fatto costituente reato e solo nel caso in cui si
proceda per taluno dei delitti per i quali è prevista la pena
all'ergastolo o alla reclusione superiore nel massimo a tre
anni.
In particolare, la previsione
normativa si occupa delle ipotesi in cui, per ragioni di indagini,
debba essere determinata l'impronta genetica di una persona al fine
di compararla con analoghi risultati ottenuti da materiale
biologico trovato sul luogo del reato ovvero in altro luogo ad esso
collegato. Secondo il Procuratore Antimafia Pier Luigi Vigna la
banca dati del Dna «è importante per individuare gli autori di
numerosi reati che lasciano sul luogo del delitto dei reperti» al
fine di risalire in maniera certa ai reali colpevoli.
La legge prevede, inoltre, che i
profili del Dna raccolti, ed i relativi campioni biologici, siano
archiviati per un periodo di 40 anni in una apposita banca dati;
ma, se nel frattempo l'indagato viene dichiarato innocente o
estraneo ai fatti, si potrà chiedere la cancellazione
dall'archivio.
Dubbi sulla proposta di legge sono
stati manifestati dal Garante della Privacy. In realtà - ha
precisato Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Roma Tor
Vergata - i dati così raccolti consentiranno solo ed esclusivamente
«l'identificazione del soggetto e non potranno in alcun modo essere
utilizzati per conoscere altre informazioni come, ad esempio,
l'identificazione del suo stato di salute, del colore dei suoi
capelli o della pelle». «Non si tratterà di una banca dati
genetica», garantisce il professor Novelli, «ma di una banca di
dati identificativi».
Secondo il tenore della proposta di
legge, quindi, i dati raccolti non potranno essere utilizzati se
non a scopo giudiziario, e del Dna prelevato saranno letti solo i
cosiddetti segmenti "non codificanti", dai quali è impossibile
ricavare dati sensibili a rischi di discriminazione. Non solo, ma
quando il Dna ricavato dai reperti rinvenuti sul luogo del reato
sarà confrontato con i vari profili genetici della banca dati, i
nomi delle persone alle quali questi profili appartengono saranno
"coperti" da speciali codici a barre, come ha spiegato Aldo
Spinella, della Direzione Centrale Polizia Criminale, e solo quando
la corrispondenza reperto-profilo sarà certa, il codice verrà
abbinato al nome.
È chiaro che l'attuazione di tale
proposta di legge sarebbe di sicuro ausilio alle Forze dell'Ordine
ed alla Magistratura nella risoluzione di reati che molto spesso
restano impuniti. A tale proposito basti pensare che nei Paesi in
cui la banca dati è già operativa (in Gran Bretagna una banca dati
giudiziaria del Dna è attiva sin dal 1995 e successivamente è stata
adottata, tra gli altri, da Francia e Germania e, lo scorso anno,
anche da Estonia, Lettonia e Lituania) si è decuplicato il numero
dei reati puniti con una percentuale di colpevoli identificati
passata dal 6% al 60%. In tali Paesi lo strumento sembra, peraltro,
funzionare anche da deterrente, soprattutto per reati efferati come
omicidi e stupri.
Il progetto approvato dal Comitato,
che comunque obbedisce a precise direttive dell'Unione europea,
prevede, inoltre, la possibilità di correlare i dati della banca
del Dna italiana con quelli delle banche dati degli altri Paesi, al
fine di giungere alla creazione di una banca dati europea e, di
conseguenza, ad una reale e più efficace collaborazione tra le
polizie dei diversi Stati membri.
Con gli strumenti al prossimo vaglio
del Parlamento (prelievo coattivo e banca dati del Dna), quindi,
l'Italia seguirà finalmente l'esempio degli altri Paesi europei
nella lotta alla criminalità. |