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Cooperazione, sicurezza e giustizia

Definita con Europol, Eurojust e con il mandato di arresto europeo la normativa che garantisce la cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri

Tre sono i pilastri portanti dell'Europa unita: il primo, creato per l'integrazione economica, giuridica e sociale; il secondo, architettato per la cooperazione nei settori della Politica estera e di sicurezza comune (Pesc); il terzo, realizzato per la Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

COOPERAZIONE DI POLIZIA. Nasce con l'ufficio europeo di polizia (Europol) il 1° luglio 1999 per agevolare lo scambio di informazioni nella lotta alla criminalità internazionale. Con la legge n. 41 del 14 marzo 2005, sono state dettate le disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI, che, avendo come finalità di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, prevedono la nomina, con decreto del Ministro della Giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, di un membro nazionale distaccato presso l'Eurojust. Questo può essere coadiuvato da uno o più assistenti. I suoi mandati hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due. Il Ministro della Giustizia può, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.

Per svolgere le quali il membro può, in particolare: chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati; accertare che una di tali autorità sia più indicata per avviare un'indagine o un'azione penale in ordine a fatti determinati; porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati; istituire una squadra investigativa comune con le stesse.

Può inoltre: assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza; assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità; prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri; collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali; ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria; prestare sostegno, con l'accordo del Collegio e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino lo Stato italiano e un Paese terzo o unicamente lo Stato italiano e la Comunità; partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.

L'ambito di competenza generale di Eurojust comprende la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e altre gravi forme di criminalità internazionale, il traffico illecito di materie nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di immigrazione, la tratta degli esseri umani, il traffico degli autoveicoli rubati, il riciclaggio dei proventi della criminalità internazionale, la criminalità informatica, la frode, la corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari dell'Unione, il riciclaggio dei proventi di reato, la criminalità ambientale, la partecipazione a un'organizzazione criminale.

Sono obiettivi, competenze e funzioni di Eurojust nei confronti delle autorità nazionali competenti degli Stati membri: stimolare e migliorare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali; migliorare la cooperazione, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione; fornire assistenza per migliorare l'efficacia delle loro indagini e azioni penali.

I poteri del Collegio dell'Eurojust sono gli stessi del membro nazionale (accesso alle informazioni giudiziarie, richiesta e scambio di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi, accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative). Si aggiungono ad essi compiti di assistenza all'Europol e di sostegno logistico in generale.

Corrispondenti nazionali dell'Eurojust sono: l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia; la Direzione nazionale antimafia; le Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.

In conclusione, con tale legge sono stati dettati i presupposti per l'istituzione della futura Procura della Repubblica europea, già prevista nella terza parte del progetto di Costituzione europea (articolo III-175), allo scopo di combattere la criminalità grave che presenti una dimensione transnazionale e i reati che ledono gli interessi dell'Unione.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA. Con la legge n. 69 del 29 aprile 2005 è stata data attuazione alla "decisione quadro" 2002/584/GAI del Consiglio europeo relativa al "mandato d'arresto europeo" e alle procedure di "consegna obbligatoria" di persone responsabili o gravemente indiziate di uno o più dei 32 reati concordati. Per questa legge, il mandato di arresto europeo è "una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea (Stato membro di emissione), in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro (Stato membro di esecuzione) di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale".

I 32 reati concordati vanno dall'associazione a delinquere al terrorismo internazionale; dalla tratta di persone alla corruzione; dalla prostituzione alla pornografia; dal traffico illecito di armi e stupefacenti al riciclaggio di danaro; dal falso nummario agli illeciti informatici, telematici e ambientali; dall'immigrazione clandestina, all'omicidio, alle lesioni personali gravi; dal traffico illecito di organi al sequestro di persone, alla rapina, al furto. Se, però, il fatto non è previsto come reato dalla legge italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano quando risulta che lo stesso non conosceva, senza propria colpa, la norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è stato emesso il mandato di arresto.

La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della Corte d'appello italiana. Il Ministro della Giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza ritardo al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha residenza, dimora o domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria. In sostanza il mandato di arresto europeo sostituisce l'attuale sistema dell'estradizione, rendendo la procedura più rapida e più semplice.

Di particolare interesse è l'arresto ad iniziativa della Polizia giudiziaria, che può avvenire solo a condizione che l'autorità competente dello Stato membro abbia effettuato segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen (Sis) nelle forme richieste. In questo caso, la Polizia giudiziaria procede all'arresto della persona ricercata, ponendola immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a disposizione del Presidente della Corte d'appello nel cui distretto il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del relativo verbale, e dandone subito informazione al Ministro della Giustizia con "segnalazione completa". Il Ministro comunica allo Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della trasmissione del mandato di arresto e della relativa documentazione.

L'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non nomini un difensore, la Polizia giudiziaria procede immediatamente ad individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del Codice di Procedura Penale. La Polizia giudiziaria, infine, provvede a dare avviso dell'arresto al difensore. Entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto, il Presidente della Corte d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato, informato il Procuratore generale, provvede alla convalida.

Walter Paoli