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Tre sono
i pilastri portanti dell'Europa unita: il primo, creato per
l'integrazione economica, giuridica e sociale; il secondo,
architettato per la cooperazione nei settori della Politica estera
e di sicurezza comune (Pesc); il terzo, realizzato per la
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.
COOPERAZIONE DI POLIZIA.
Nasce con l'ufficio europeo di polizia (Europol) il 1° luglio 1999
per agevolare lo scambio di informazioni nella lotta alla
criminalità internazionale. Con la legge n. 41 del 14 marzo 2005,
sono state dettate le disposizioni per l'attuazione della decisione
del Consiglio dell'Unione europea 2002/187/GAI, che, avendo come
finalità di rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalità, prevedono la nomina, con decreto del Ministro della
Giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio Superiore della
Magistratura, di un membro nazionale distaccato presso l'Eurojust.
Questo può essere coadiuvato da uno o più assistenti. I suoi
mandati hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non
più di due. Il Ministro della Giustizia può, per il tramite del
Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, indirizzare al
membro nazionale direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Per svolgere le quali il membro può,
in particolare: chiedere alle autorità giudiziarie competenti di
valutare se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in
ordine a fatti determinati; accertare che una di tali autorità sia
più indicata per avviare un'indagine o un'azione penale in ordine a
fatti determinati; porre in essere un coordinamento con le autorità
competenti di altri Stati membri interessati; istituire una squadra
investigativa comune con le stesse.
Può inoltre: assicurare
l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti
degli Stati membri interessati in ordine alle indagini e alle
azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza; assistere, su loro
richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri
Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle
indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di
riunioni tra le suddette autorità; prestare assistenza per
migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati
membri; collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea,
anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati
documentali; ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i
corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e
trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri, richieste
di assistenza giudiziaria; prestare sostegno, con l'accordo del
Collegio e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, nel
caso in cui le indagini e le azioni penali interessino lo Stato
italiano e un Paese terzo o unicamente lo Stato italiano e la
Comunità; partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di
una squadra investigativa comune costituita conformemente ai
pertinenti strumenti di cooperazione.
L'ambito di competenza generale di
Eurojust comprende la prevenzione e la lotta contro il terrorismo,
il traffico illecito di sostanze stupefacenti e altre gravi forme
di criminalità internazionale, il traffico illecito di materie
nucleari e radioattive, le organizzazioni clandestine di
immigrazione, la tratta degli esseri umani, il traffico degli
autoveicoli rubati, il riciclaggio dei proventi della criminalità
internazionale, la criminalità informatica, la frode, la corruzione
e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari
dell'Unione, il riciclaggio dei proventi di reato, la criminalità
ambientale, la partecipazione a un'organizzazione criminale.
Sono obiettivi, competenze e
funzioni di Eurojust nei confronti delle autorità nazionali
competenti degli Stati membri: stimolare e migliorare il
coordinamento delle indagini e delle azioni penali; migliorare la
cooperazione, agevolando la prestazione dell'assistenza giudiziaria
internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione;
fornire assistenza per migliorare l'efficacia delle loro indagini e
azioni penali.
I poteri del Collegio dell'Eurojust
sono gli stessi del membro nazionale (accesso alle informazioni
giudiziarie, richiesta e scambio di informazioni scritte in ordine
a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi, accesso
alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel
casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni
amministrative). Si aggiungono ad essi compiti di assistenza
all'Europol e di sostegno logistico in generale.
Corrispondenti nazionali
dell'Eurojust sono: l'Ufficio II della Direzione generale della
giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del
Ministero della Giustizia; la Direzione nazionale antimafia; le
Procure generali della Repubblica presso le Corti di appello,
ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.
In conclusione, con tale legge sono
stati dettati i presupposti per l'istituzione della futura Procura
della Repubblica europea, già prevista nella terza parte del
progetto di Costituzione europea (articolo III-175), allo scopo di
combattere la criminalità grave che presenti una dimensione
transnazionale e i reati che ledono gli interessi dell'Unione.
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA. Con
la legge n. 69 del 29 aprile 2005 è stata data attuazione alla
"decisione quadro" 2002/584/GAI del Consiglio europeo relativa al
"mandato d'arresto europeo" e alle procedure di "consegna
obbligatoria" di persone responsabili o gravemente indiziate di uno
o più dei 32 reati concordati. Per questa legge, il mandato di
arresto europeo è "una decisione giudiziaria emessa da uno Stato
membro dell'Unione Europea (Stato membro di emissione), in vista
dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro
(Stato membro di esecuzione) di una persona, al fine dell'esercizio
di azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza privative della libertà
personale".
I 32 reati concordati vanno
dall'associazione a delinquere al terrorismo internazionale; dalla
tratta di persone alla corruzione; dalla prostituzione alla
pornografia; dal traffico illecito di armi e stupefacenti al
riciclaggio di danaro; dal falso nummario agli illeciti
informatici, telematici e ambientali; dall'immigrazione
clandestina, all'omicidio, alle lesioni personali gravi; dal
traffico illecito di organi al sequestro di persone, alla rapina,
al furto. Se, però, il fatto non è previsto come reato dalla legge
italiana, non si dà luogo alla consegna del cittadino italiano
quando risulta che lo stesso non conosceva, senza propria colpa, la
norma penale dello Stato membro di emissione in base alla quale è
stato emesso il mandato di arresto.
La consegna di un imputato o di un
condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione
favorevole della Corte d'appello italiana. Il Ministro della
Giustizia, ricevuto il mandato d'arresto europeo emesso
dall'autorità competente di uno Stato membro, lo trasmette senza
ritardo al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto
l'imputato o il condannato ha residenza, dimora o domicilio nel
momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità
giudiziaria. In sostanza il mandato di arresto europeo sostituisce
l'attuale sistema dell'estradizione, rendendo la procedura più
rapida e più semplice.
Di particolare interesse è l'arresto
ad iniziativa della Polizia giudiziaria, che può avvenire solo a
condizione che l'autorità competente dello Stato membro abbia
effettuato segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen (Sis)
nelle forme richieste. In questo caso, la Polizia giudiziaria
procede all'arresto della persona ricercata, ponendola
immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, a
disposizione del Presidente della Corte d'appello nel cui distretto
il provvedimento è stato eseguito, mediante trasmissione del
relativo verbale, e dandone subito informazione al Ministro della
Giustizia con "segnalazione completa". Il Ministro comunica allo
Stato membro richiedente l'avvenuto arresto ai fini della
trasmissione del mandato di arresto e della relativa
documentazione.
L'ufficiale di Polizia giudiziaria
che ha proceduto all'arresto informa la persona, in una lingua alla
stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della
possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità
giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un
difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un
interprete. Nel caso in cui l'arrestato non nomini un difensore, la
Polizia giudiziaria procede immediatamente ad individuare un
difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del Codice di
Procedura Penale. La Polizia giudiziaria, infine, provvede a dare
avviso dell'arresto al difensore. Entro quarantotto ore dalla
ricezione del verbale di arresto, il Presidente della Corte
d'appello o un magistrato della Corte da lui delegato, informato il
Procuratore generale, provvede alla
convalida. |