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Quesiti amministrativi

Benefici per ex combattenti


Simbolo dei quesiti amministrativi

Brigadiere in servizio, orfano di guerra (qualifica trascritta sul foglio matricolare), chiedo di conoscere eventuali benefici ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336. In particolare chiedo se posso beneficiare dell'incremento del 2,50% sullo stipendio e di chiarire se al momento del congedo, oltre al beneficio dei tre aumenti periodici, mi verranno riconosciuti anche sette anni aggiuntivi di servizio, come viene indicato nell'articolo apparso sul giornale Il Carabiniere del mese di ottobre 2004.
N.A. - Malles Venosta (Bz)

Sono vedova di un brigadiere deceduto, con due figli impiegati nella Direzione delle Poste di Udine. Poiché uno dei figli è stato assunto ai sensi della legge n. 482/1968, desidero sapere se potrà usufruire dei benefici della legge n. 336/1970 quando andrà in pensione, così come ho letto sulla rivista Il Carabiniere numero 10-2004, che allego in fotocopia.
Z.R.I. - Forni a Voltri (Ud)

M.A.s.UPS in servizio, presso un Ente dell'Arma dei Carabinieri, ho letto sulla rivista Il Carabiniere di ottobre 2004 che una persona ha ottenuto benefici economici (e altro) ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336. Essendo orfano di Appuntato dei Carabinieri, deceduto per causa di servizio, desidero sapere se posso usufruire dei benefici della sopracitata legge e quali documenti occorre allegare a un'eventuale domanda.
C.C. - Roma

Sono un S.Ten. Cpl. Ris e, a seguito di una mia domanda, mi è stato attribuito lo scatto stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 336/1970. Il beneficio, però, mi è stato tolto in conseguenza d'intervenuta promozione al grado superiore. Chiedo di conoscere se tale procedura è giusta. Inoltre, poiché con la risposta data a un quesito in merito la rivista di ottobre 2004 ha indicato anche altri benefici, desidero sapere se anch'io posso godere di questi ultimi vantaggi.
P.T. - Manfredonia (Fg)

Sono orfana di guerra e ho usufruito dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336. Non ho, invece, beneficiato dei sette anni di anzianità previsti dall'art. 3 di cui è fatto cenno nella Rivista di ottobre 2004. È possibile usufruire di quest'ultimo beneficio anche dopo il collocamento a riposo? In caso affermativo, cosa dovrei fare?
M.S. - Abbasanta (Or)

Si prega di far conoscere se i benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono attualmente applicabili anche agli orfani di guerra in servizio nella Scuola con incarico di insegnante elementare di ruolo. Ciò in quanto alla richiesta fatta dall'interessata è stato risposto che il personale della scuola non ha diritto a detti benefici.
S.R. - Crotone

Mio marito è un militare dell'Arma, equiparato ad orfano di caduto in servizio in quanto figlio di ex Appuntato invalido per servizio e incollocabile. Poiché la legge 15 luglio 1950, n. 539, prevede che i benefici spettanti ai mutilati e invalidi di guerra nonché ai loro congiunti si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio, può mio marito chiedere l'attribuzione del beneficio economico del 2,50% sullo stipendio, ai sensi della legge 24 maggio 1970, numero 336? Se la risposta è positiva, a chi e dove bisogna indirizzare la domanda? Se negativa, quali sono i benefici di cui potrei usufruire?
S.S. - Pratola Serra (Av)

Percepisco una pensione privilegiata di 6a categoria. Ho appena saputo che mi spetterebbero i benefici di cui alla legge n. 336/1970, art. 2. Vorrei conoscere la prassi da seguire ed eventuale fac-simile di modulo di domanda.
C.V. - @mail

Gradirei conoscere se ad un militare dell'Arma orfano di guerra, inoltrando domanda, verrà riconosciuta la retroattività di cinque anni del beneficio economico del 2,50% sullo stipendio, come asserito nella rivista del mese di ottobre 2004.
I.Z. - Resia dell'Adige (Bz)

Ho prestato servizio da febbraio ad agosto dell'anno 2004 nel Kosovo. Ho sentito parlare dei benefici combattentistici. Desidererei conoscere cosa sono, se mi competono e a chi devo indirizzare l'istanza.
P.G. Milazzo (Me)

Orfana di Mar. Magg. dei Carabinieri deceduto per malattia riconosciuta contratta in servizio, sono entrata in ruolo come insegnante elementare beneficiando della legge n. 482/1968. Desidero sapere se posso usufruire del beneficio economico del 2,50% sullo stipendio in base alla legge n. 336/1970, quali sono gli ulteriori benefici, a chi devo presentare la domanda, e con quali documenti.
A.P. - Soncino (Cr)

Poiché le lettere sopracitate si riferiscono tutte a richieste di chiarimenti sull'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, forniamo una risposta cumulativa che comprende tutti i quesiti inviati sull'argomento.

(1) I DESTINATARI.

Il provvedimento riguarda i militari in servizio permanente o continuativo, i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati.

Detto personale deve avere la qualifica di ex combattente ovvero di partigiano, mutilato o invalido di guerra, vittima civile di guerra, orfano o vedova di guerra o per causa di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, ovvero appartenente a categorie equiparate.

Tra i destinatari, dunque, è compreso il personale della Scuola e delle Poste purché abbia la qualifica sopraspecificata.

Non è, invece, compreso il personale che abbia contratto infermità dipendenti da causa di servizio, nonché gli orfani o vedove di deceduti per causa di servizio (a meno che non si tratti di categorie equiparate), né i militari e loro superstiti impiegati nelle odierne missioni di pace. Per il personale non compreso altre leggi prevedono altri tipi di benefici. Precisiamo altresì che non è condizione necessaria (e nemmeno sufficiente) godere di pensione privilegiata ordinaria ovvero essere assunti ai sensi delle legge n. 482/1968.

(2) I BENEFICI.

a) Il primo è dato dalla possibilità di chiedere (e ottenere) una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione (questo beneficio si traduce nell'incremento del 2,50% dello stipendio). In alternativa ai due anni può essere chiesto, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo di internamento o in prigionia di guerra. Questo beneficio spetta a tutti i destinatari sopraspecificati, anche se cessati dal servizio, previa domanda da presentare all'Amministrazione di appartenenza o all'ultimo Ente di servizio se pensionati; ha decorrenza retroattiva nei limiti della prescrizione quinquennale e può essere chiesto una sola volta nella carriera perdendo gli effetti in caso di promozione.

b) Il secondo beneficio riguarda l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, di tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) di servizio prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o trascorso in prigionia e in internamento. Ai destinatari di questo beneficio, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta. Quest'ultima possibilità non è applicabile ai militari che abbiano fruito della promozione prevista dalla legge 25 luglio 1971, n. 536 (cosiddetta legge "Durand de La Penne").

c) Il terzo beneficio della legge in argomento è rappresentato (qui vedremo che qualcosa è cambiato) dall'opportunità di usufruire di un aumento di servizio di sette anni (o dieci anni per mutilati e invalidi di guerra) ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione e ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

Tuttavia, anche a parziale rettifica di quanto indicato in una nostra precedente risposta (vedi rivista del mese di ottobre 2004), specifichiamo che tale beneficio spetta solamente se il dipendente abbia chiesto il collocamento a riposo anticipato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge in questione. Cioè entro il 24 maggio 1975.

Per completezza di informazione precisiamo altresì che il comma che prevedeva quest'ultimo vincolo è stato abrogato.

Per cui, allo stato attuale, fatte salve ulteriori diverse interpretazioni, poiché l'art. 3 della legge che prevede tale beneficio fa riferimento al personale che si trovi nella suddetta posizione (ora abrogata), si ritiene che il beneficio stesso non sia più applicabile.

Domenico Benedetti