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Benefici per ex
combattenti
Brigadiere in servizio, orfano di
guerra (qualifica trascritta sul foglio matricolare), chiedo di
conoscere eventuali benefici ai sensi della legge 24 maggio 1970,
n. 336. In particolare chiedo se posso beneficiare dell'incremento
del 2,50% sullo stipendio e di chiarire se al momento del congedo,
oltre al beneficio dei tre aumenti periodici, mi verranno
riconosciuti anche sette anni aggiuntivi di servizio, come viene
indicato nell'articolo apparso sul giornale Il Carabiniere del mese
di ottobre 2004.
N.A. - Malles Venosta (Bz)
Sono vedova di un brigadiere
deceduto, con due figli impiegati nella Direzione delle Poste di
Udine. Poiché uno dei figli è stato assunto ai sensi della legge n.
482/1968, desidero sapere se potrà usufruire dei benefici della
legge n. 336/1970 quando andrà in pensione, così come ho letto
sulla rivista Il Carabiniere numero 10-2004, che allego in
fotocopia.
Z.R.I. - Forni a Voltri (Ud)
M.A.s.UPS in servizio, presso un
Ente dell'Arma dei Carabinieri, ho letto sulla rivista Il
Carabiniere di ottobre 2004 che una persona ha ottenuto benefici
economici (e altro) ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336.
Essendo orfano di Appuntato dei Carabinieri, deceduto per causa di
servizio, desidero sapere se posso usufruire dei benefici della
sopracitata legge e quali documenti occorre allegare a un'eventuale
domanda.
C.C. - Roma
Sono un S.Ten. Cpl. Ris e, a
seguito di una mia domanda, mi è stato attribuito lo scatto
stipendio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 336/1970. Il
beneficio, però, mi è stato tolto in conseguenza d'intervenuta
promozione al grado superiore. Chiedo di conoscere se tale
procedura è giusta. Inoltre, poiché con la risposta data a un
quesito in merito la rivista di ottobre 2004 ha indicato anche
altri benefici, desidero sapere se anch'io posso godere di questi
ultimi vantaggi.
P.T. - Manfredonia (Fg)
Sono orfana di guerra e ho
usufruito dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 24
maggio 1970, n. 336. Non ho, invece, beneficiato dei sette anni di
anzianità previsti dall'art. 3 di cui è fatto cenno nella Rivista
di ottobre 2004. È possibile usufruire di quest'ultimo beneficio
anche dopo il collocamento a riposo? In caso affermativo, cosa
dovrei fare?
M.S. - Abbasanta (Or)
Si prega di far conoscere se i
benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336,
sono attualmente applicabili anche agli orfani di guerra in
servizio nella Scuola con incarico di insegnante elementare di
ruolo. Ciò in quanto alla richiesta fatta dall'interessata è stato
risposto che il personale della scuola non ha diritto a detti
benefici.
S.R. - Crotone
Mio marito è un militare
dell'Arma, equiparato ad orfano di caduto in servizio in quanto
figlio di ex Appuntato invalido per servizio e incollocabile.
Poiché la legge 15 luglio 1950, n. 539, prevede che i benefici
spettanti ai mutilati e invalidi di guerra nonché ai loro congiunti
si applicano anche ai mutilati e invalidi per servizio ed ai
congiunti dei caduti per servizio, può mio marito chiedere
l'attribuzione del beneficio economico del 2,50% sullo stipendio,
ai sensi della legge 24 maggio 1970, numero 336? Se la risposta è
positiva, a chi e dove bisogna indirizzare la domanda? Se negativa,
quali sono i benefici di cui potrei usufruire?
S.S. - Pratola Serra (Av)
Percepisco una pensione
privilegiata di 6a categoria. Ho appena saputo che mi spetterebbero
i benefici di cui alla legge n. 336/1970, art. 2. Vorrei conoscere
la prassi da seguire ed eventuale fac-simile di modulo di
domanda.
C.V. - @mail
Gradirei conoscere se ad un
militare dell'Arma orfano di guerra, inoltrando domanda, verrà
riconosciuta la retroattività di cinque anni del beneficio
economico del 2,50% sullo stipendio, come asserito nella rivista
del mese di ottobre 2004.
I.Z. - Resia dell'Adige (Bz)
Ho prestato servizio da febbraio
ad agosto dell'anno 2004 nel Kosovo. Ho sentito parlare dei
benefici combattentistici. Desidererei conoscere cosa sono, se mi
competono e a chi devo indirizzare l'istanza.
P.G. Milazzo (Me)
Orfana di Mar. Magg. dei
Carabinieri deceduto per malattia riconosciuta contratta in
servizio, sono entrata in ruolo come insegnante elementare
beneficiando della legge n. 482/1968. Desidero sapere se posso
usufruire del beneficio economico del 2,50% sullo stipendio in base
alla legge n. 336/1970, quali sono gli ulteriori benefici, a chi
devo presentare la domanda, e con quali documenti.
A.P. - Soncino (Cr)
Poiché le lettere sopracitate si
riferiscono tutte a richieste di chiarimenti sull'applicazione
della legge 24 maggio 1970, n. 336, forniamo una risposta
cumulativa che comprende tutti i quesiti inviati
sull'argomento.
(1) I DESTINATARI.
Il provvedimento riguarda i militari
in servizio permanente o continuativo, i dipendenti civili di ruolo
e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni
ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e
docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati.
Detto personale deve avere la
qualifica di ex combattente ovvero di partigiano, mutilato o
invalido di guerra, vittima civile di guerra, orfano o vedova di
guerra o per causa di guerra, profugo per l'applicazione del
trattato di pace, ovvero appartenente a categorie equiparate.
Tra i destinatari, dunque, è
compreso il personale della Scuola e delle Poste purché abbia la
qualifica sopraspecificata.
Non è, invece, compreso il personale
che abbia contratto infermità dipendenti da causa di servizio,
nonché gli orfani o vedove di deceduti per causa di servizio (a
meno che non si tratti di categorie equiparate), né i militari e
loro superstiti impiegati nelle odierne missioni di pace. Per il
personale non compreso altre leggi prevedono altri tipi di
benefici. Precisiamo altresì che non è condizione necessaria (e
nemmeno sufficiente) godere di pensione privilegiata ordinaria
ovvero essere assunti ai sensi delle legge n. 482/1968.
(2) I BENEFICI.
a) Il primo è dato dalla possibilità
di chiedere (e ottenere) una sola volta nella carriera di
appartenenza la valutazione di due anni ai fini dell'attribuzione
degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe
di stipendio, paga o retribuzione (questo beneficio si traduce
nell'incremento del 2,50% dello stipendio). In alternativa ai due
anni può essere chiesto, se più favorevole, il computo delle
campagne di guerra e del periodo di internamento o in prigionia di
guerra. Questo beneficio spetta a tutti i destinatari
sopraspecificati, anche se cessati dal servizio, previa domanda da
presentare all'Amministrazione di appartenenza o all'ultimo Ente di
servizio se pensionati; ha decorrenza retroattiva nei limiti della
prescrizione quinquennale e può essere chiesto una sola volta nella
carriera perdendo gli effetti in caso di promozione.
b) Il secondo beneficio riguarda
l'attribuzione, all'atto della cessazione dal servizio, di tre
aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più
favorevole, un aumento periodico per ogni anno (o frazione
superiore a sei mesi) di servizio prestato in territorio dichiarato
in stato di guerra o trascorso in prigionia e in internamento. Ai
destinatari di questo beneficio, a loro richiesta o a richiesta
degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché
l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, va conferita
la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione
immediatamente superiore a quella posseduta. Quest'ultima
possibilità non è applicabile ai militari che abbiano fruito della
promozione prevista dalla legge 25 luglio 1971, n. 536 (cosiddetta
legge "Durand de La Penne").
c) Il terzo beneficio della legge in
argomento è rappresentato (qui vedremo che qualcosa è cambiato)
dall'opportunità di usufruire di un aumento di servizio di sette
anni (o dieci anni per mutilati e invalidi di guerra) ai fini del
compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a
pensione e ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di buonuscita.
Tuttavia, anche a parziale rettifica
di quanto indicato in una nostra precedente risposta (vedi rivista
del mese di ottobre 2004), specifichiamo che tale beneficio spetta
solamente se il dipendente abbia chiesto il collocamento a riposo
anticipato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
legge in questione. Cioè entro il 24 maggio 1975.
Per completezza di informazione
precisiamo altresì che il comma che prevedeva quest'ultimo vincolo
è stato abrogato.
Per cui, allo stato attuale, fatte
salve ulteriori diverse interpretazioni, poiché l'art. 3 della
legge che prevede tale beneficio fa riferimento al personale che si
trovi nella suddetta posizione (ora abrogata), si ritiene che il
beneficio stesso non sia più
applicabile. |