|
Arresti da privati
cittadini
Un cittadino che vede una persona
che sta rubando in un negozio oppure in un supermercato, può
intervenire, arrestando il ladro e chiamando subito i Carabinieri o
la Polizia? Il mese scorso ho letto su un quotidiano che, a
cremazione avvenuta, le ceneri del defunto possono essere sigillate
in un'urna che può essere consegnata ai familiari. Potreste darmi
un chiarimento a questi due quesiti?
A.B. - Roma
La risposta al primo quesito è
positiva, a condizione che il furto non sia commesso su cose di
tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno
(articolo 626 del Codice Penale). L'articolo 383 del vigente Codice
di Procedura Penale, infatti, prevede che «Nei casi previsti
dall'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza: n.d.r.) ogni
persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando
si tratti di delitti perseguibili d'ufficio». In riferimento alle
norme sulla cremazione, il regolamento di Polizia mortuaria,
approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, dedica l'intero capo
XVI (artt. 78 - 81) a questo tema, precisando che la consegna
dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in
tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal
responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in
consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di
stato civile. Ne consegue che anche la risposta al secondo quesito
è positiva. Si soggiunge che con la legge 30 marzo 2001, n. 130, fu
previsto che il citato Regolamento di Polizia mortuaria andava
modificato nella parte riguardante la dispersione delle ceneri
sulla base dei seguenti principi: «La dispersione delle ceneri è
consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente nelle
aree a ciò appositamente destinate...». Queste modifiche non
risultano essere state effettuate.
Collezione di armi
antiche
Alcuni miei parenti, nel trasferire recentemente la loro
abitazione, si sono accorti che il proprio genitore, deceduto nel
1993, aveva lasciato loro alcune armi antiche, e precisamente un
fucile, una pistola, una sciabola e quattro pugnali di fattura
ornamentale, che un tempo abbellivano una parete del salotto di
casa, sullo sfondo di un tappeto orientaleggiante. Volendo
regolarizzare il possesso di tali armi, qual è la procedura da
seguire senza incorrere in violazioni di legge per l'incolpevole
mancata tempestiva denuncia?
V.B. - San Benedetto del Tronto (Ap)
Si chiarisce in via di premessa che,
ai sensi dell'articolo 10, comma 7°, della legge 18 aprile 1975, n.
110 e successive modifiche, e del Decreto del Ministro dell'Interno
di concerto con il Ministro per i Beni Culturali, datato 14 aprile
1982, sono armi antiche quelle ad avancarica e tutte quelle
fabbricate anteriormente al 1985. Sono invece armi artistiche
quelle che presentano caratteristiche decorative di notevole pregio
o realizzate da artefici particolarmente noti. Circa la
regolarizzazione delle sette armi indicate, riteniamo consigliabile
il ricorso alla richiesta al Questore competente della licenza per
la collezione di armi artistiche, rare o antiche, prevista
dall'articolo 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza
e dagli articoli 46 e seguenti del relativo Regolamento di
esecuzione. Detta licenza, che è permanente, esonera il detentore
dall'obbligo della denuncia delle armi collezionate.
Avanzamento su
richiamo
Sono un tenente dei Carabinieri di complemento, congedato nel 1998
al termine della ferma biennale. Desidererei sapere se l'articolo 5
della legge 2 dicembre 2004, n. 229, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 16 dicembre 2004, possa considerarsi
retroattivo e quindi possa sperare nella promozione a capitano. In
caso affermativo, vorrei conoscere gli adempimenti formali per
potermi fregiare del nuovo grado.
P.G. - Prato
La risposta, purtroppo, è negativa,
atteso che la legge 20 settembre 1980, n. 574, istitutiva del ruolo
normale unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e
Genio, all'articolo 34 - come modificato con la richiamata legge
229/2004 - prevede la promozione al grado superiore degli ufficiali
collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di
complemento. La promozione al grado di capitano di complemento,
pertanto, presuppone il richiamo in servizio, la frequenza di un
corso di aggiornamento e l'esperimento pratico presso un Comando di
Compagnia della durata di un mese. Il richiamo, ovviamente, è a sua
volta connesso con l'esigenza di ripianare i volumi organici dei
quadri della mobilitazione, esigenza che al momento risulta
ampiamente soddisfatta.
Acconto sulla
buonuscita
Giunto a trent'anni di carriera,
dovendo affrontare alcune necessità economiche, informato dal mio
Comando di non poter chiedere un acconto sulla buonuscita perché
non previsto dalla vigente normativa, desidererei conoscere i
motivi per i quali questo diritto viene riconosciuto ai privati e
non ai dipendenti pubblici.
F.O. - @mail
L'estinzione del rapporto di lavoro,
di cui trattano gli articoli 2118 e seguenti del Codice Civile,
riguarda i lavoratori del settore privato, ai quali i pubblici
dipendenti si stanno gradualmente adeguando. Il terzo comma
dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53, inoltre, dispone
che «Con decreto del Ministro per la Funzione pubblica, di concerto
con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica, del Lavoro e della Previdenza sociale e per la
solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle
disposizioni del comma primo in riferimento ai dipendenti delle
pubbliche Amministrazioni» (anticipazioni ai fini delle spese da
sostenere durante i periodi dei congedi parentali e per le
indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque
denominate, spettanti ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro
pubblici e privati). Ne consegue che, allo stato attuale, manca
ogni riferimento normativo al quale riferirsi per poter ottenere
un'anticipazione su quanto maturato nel trattamento di fine
rapporto.
Camerate: diritti e
doveri
Desidererei sapere chi e quando può accedere alla camera che mi è
stata assegnata in caserma. Faccio presente di essere accasermato
e, per ragioni di sicurezza, di chiudere a chiave la mia stanza
nella quale custodisco l'arma in dotazione individuale nonché
valori di mia proprietà.
M.R. - @mail
Il vigente Regolamento generale per
l'Arma dei Carabinieri non vieta di chiudere a chiave la camera
assegnata al personale a norma del n. 268, ma riteniamo che occorra
l'autorizzazione del Comandante, al quale compete disciplinarne le
modalità. Si soggiunge che, comunque, deve essere sempre assicurata
la possibilità, ai superiori in visita, di controllare che tutti i
locali della caserma, comprese le camerate, siano tenuti con ordine
e proprietà, come richiesto dal n. 381 di detto Regolamento.
Per la Croce
Commemorativa
Leggo la Rivista da molti anni e la trovo all'avanguardia e
completa per i diversi argomenti trattati. Io sono appassionato di
storia e quindi non posso certo lamentarmi perché in ogni numero ci
sono articoli che mi interessano particolarmente. Ho anche notato
la competenza, la pazienza e la sollecitudine nel chiarire dubbi di
tutti i generi e così desidererei a mia volta chiedere un
consiglio, volendo ottenere la Croce commemorativa, con nastrino e
diploma, per aver partecipato in Bosnia alla missione Iptf per due
periodi: dal 17 dicembre 1998 al 21 giugno 1999 e dal 29 giugno
2000 al 12 gennaio 2001. Al ritorno dalla prima missione feci
regolare domanda per potermi fregiare dell'onorificenza. Al ritorno
dalla seconda missione la mia domanda fu respinta perché ritenuta
non necessaria, in quanto potevo indossare la decorazione senza
problemi e le variazioni matricolari sarebbero state fatte
d'ufficio. In realtà a tutt'oggi sul mio foglio matricolare compare
solamente la decorazione relativa alla prima missione. Esiste
qualche disposizione in materia? Cosa posso fare?
S.L. - Ancona
L'Ufficio Addestramento e
Regolamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con
circolare n. 526/36-2-1999 del 26 giugno 2002, diramata fino a
livello Comando di Corpo, precisò, fra l'altro, che si possa
indossare una sola insegna, anche a fronte di più decorazioni
ottenute, al fine di evitare che vengano assegnate ulteriori Croci
commemorative a coloro che ne siano già in possesso.
Con la stessa circolare fu
sottolineato che:
- "le onorificenze in argomento
vengono concesse in un'unica attribuzione, anche a fronte di più
interventi nell'ambito della stessa Forza o missione;
- coloro che hanno ottenuto più
volte una delle due onorificenze, sono autorizzati ad applicare sul
relativo nastrino: una stelletta di bronzo se insigniti due volte;
due stellette di bronzo se insigniti tre volte e una stelletta
d'argento se insigniti più di tre volte".
Alla luce di quanto sopra
consigliamo di inoltrare una nuova domanda - tramite gerarchico -
al Comando di Corpo di appartenenza, tendente ad ottenere la
trascrizione sul foglio matricolare della seconda missione e
l'inoltro all'Ufficio Operazioni del Comando Generale della
proposta di concessione della Croce commemorativa per missioni di
mantenimento della pace e di soccorso internazionale.
Sempre sui congedi
parentali
Sono genitore di un bambino handicappato di 10 anni per il quale
già usufruisco dei benefici della legge 104/1992. L'associazione
alla quale sono iscritto mi ha suggerito di inoltrare richiesta di
poter fruire di due anni di congedo parentale retribuito fino ad un
massimo di 70 milioni di lire annue. Potreste farmi sapere se ciò
mi è effettivamente consentito?
S.R. - Roma
La circolare del Ministero della
Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - n.
DGPM/II/5/1/3000/L52, datata 17 gennaio 2003, fra l'altro dispone:
"Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo
151/2001, la militare madre o, in alternativa, il militare padre o,
dopo la scomparsa dei genitori, uno dei fratelli o sorelle militari
conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità...
hanno diritto di fruire, a domanda, del periodo di astensione dal
servizio di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, continuativo o frazionato, non superiore complessivamente a
due anni nell'arco della vita lavorativa... Durante detto periodo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui
all'articolo 33 della legge 104/1992...". Per quanto riguarda il
trattamento economico, la stessa circolare precisa che "Durante la
licenza straordinaria concessa a giustificazione dell'astensione
dal servizio di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo 151/2001, che è coperta da contribuzione figurativa, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione; l'indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 36.152,00
per l'astensione di durata annuale". |