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Ministero della Difesa
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Vita nell'Arma

Arresti da privati cittadini

Simbolo della Vita nell'Arma

Un cittadino che vede una persona che sta rubando in un negozio oppure in un supermercato, può intervenire, arrestando il ladro e chiamando subito i Carabinieri o la Polizia? Il mese scorso ho letto su un quotidiano che, a cremazione avvenuta, le ceneri del defunto possono essere sigillate in un'urna che può essere consegnata ai familiari. Potreste darmi un chiarimento a questi due quesiti?
A.B. - Roma

La risposta al primo quesito è positiva, a condizione che il furto non sia commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno (articolo 626 del Codice Penale). L'articolo 383 del vigente Codice di Procedura Penale, infatti, prevede che «Nei casi previsti dall'articolo 380 (arresto obbligatorio in flagranza: n.d.r.) ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratti di delitti perseguibili d'ufficio». In riferimento alle norme sulla cremazione, il regolamento di Polizia mortuaria, approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, dedica l'intero capo XVI (artt. 78 - 81) a questo tema, precisando che la consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile. Ne consegue che anche la risposta al secondo quesito è positiva. Si soggiunge che con la legge 30 marzo 2001, n. 130, fu previsto che il citato Regolamento di Polizia mortuaria andava modificato nella parte riguardante la dispersione delle ceneri sulla base dei seguenti principi: «La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente nelle aree a ciò appositamente destinate...». Queste modifiche non risultano essere state effettuate.

Collezione di armi antiche


Alcuni miei parenti, nel trasferire recentemente la loro abitazione, si sono accorti che il proprio genitore, deceduto nel 1993, aveva lasciato loro alcune armi antiche, e precisamente un fucile, una pistola, una sciabola e quattro pugnali di fattura ornamentale, che un tempo abbellivano una parete del salotto di casa, sullo sfondo di un tappeto orientaleggiante. Volendo regolarizzare il possesso di tali armi, qual è la procedura da seguire senza incorrere in violazioni di legge per l'incolpevole mancata tempestiva denuncia?
V.B. - San Benedetto del Tronto (Ap)

Si chiarisce in via di premessa che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7°, della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modifiche, e del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro per i Beni Culturali, datato 14 aprile 1982, sono armi antiche quelle ad avancarica e tutte quelle fabbricate anteriormente al 1985. Sono invece armi artistiche quelle che presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti. Circa la regolarizzazione delle sette armi indicate, riteniamo consigliabile il ricorso alla richiesta al Questore competente della licenza per la collezione di armi artistiche, rare o antiche, prevista dall'articolo 31 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza e dagli articoli 46 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione. Detta licenza, che è permanente, esonera il detentore dall'obbligo della denuncia delle armi collezionate.

Avanzamento su richiamo


Sono un tenente dei Carabinieri di complemento, congedato nel 1998 al termine della ferma biennale. Desidererei sapere se l'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 16 dicembre 2004, possa considerarsi retroattivo e quindi possa sperare nella promozione a capitano. In caso affermativo, vorrei conoscere gli adempimenti formali per potermi fregiare del nuovo grado.
P.G. - Prato

La risposta, purtroppo, è negativa, atteso che la legge 20 settembre 1980, n. 574, istitutiva del ruolo normale unico delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria e Genio, all'articolo 34 - come modificato con la richiamata legge 229/2004 - prevede la promozione al grado superiore degli ufficiali collocati in ausiliaria, nella riserva e nella riserva di complemento. La promozione al grado di capitano di complemento, pertanto, presuppone il richiamo in servizio, la frequenza di un corso di aggiornamento e l'esperimento pratico presso un Comando di Compagnia della durata di un mese. Il richiamo, ovviamente, è a sua volta connesso con l'esigenza di ripianare i volumi organici dei quadri della mobilitazione, esigenza che al momento risulta ampiamente soddisfatta.

Acconto sulla buonuscita


Giunto a trent'anni di carriera, dovendo affrontare alcune necessità economiche, informato dal mio Comando di non poter chiedere un acconto sulla buonuscita perché non previsto dalla vigente normativa, desidererei conoscere i motivi per i quali questo diritto viene riconosciuto ai privati e non ai dipendenti pubblici.
F.O. - @mail

L'estinzione del rapporto di lavoro, di cui trattano gli articoli 2118 e seguenti del Codice Civile, riguarda i lavoratori del settore privato, ai quali i pubblici dipendenti si stanno gradualmente adeguando. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53, inoltre, dispone che «Con decreto del Ministro per la Funzione pubblica, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, del Lavoro e della Previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del comma primo in riferimento ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni» (anticipazioni ai fini delle spese da sostenere durante i periodi dei congedi parentali e per le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, spettanti ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati). Ne consegue che, allo stato attuale, manca ogni riferimento normativo al quale riferirsi per poter ottenere un'anticipazione su quanto maturato nel trattamento di fine rapporto.

Camerate: diritti e doveri


Desidererei sapere chi e quando può accedere alla camera che mi è stata assegnata in caserma. Faccio presente di essere accasermato e, per ragioni di sicurezza, di chiudere a chiave la mia stanza nella quale custodisco l'arma in dotazione individuale nonché valori di mia proprietà.
M.R. - @mail

Il vigente Regolamento generale per l'Arma dei Carabinieri non vieta di chiudere a chiave la camera assegnata al personale a norma del n. 268, ma riteniamo che occorra l'autorizzazione del Comandante, al quale compete disciplinarne le modalità. Si soggiunge che, comunque, deve essere sempre assicurata la possibilità, ai superiori in visita, di controllare che tutti i locali della caserma, comprese le camerate, siano tenuti con ordine e proprietà, come richiesto dal n. 381 di detto Regolamento.

Per la Croce Commemorativa


Leggo la Rivista da molti anni e la trovo all'avanguardia e completa per i diversi argomenti trattati. Io sono appassionato di storia e quindi non posso certo lamentarmi perché in ogni numero ci sono articoli che mi interessano particolarmente. Ho anche notato la competenza, la pazienza e la sollecitudine nel chiarire dubbi di tutti i generi e così desidererei a mia volta chiedere un consiglio, volendo ottenere la Croce commemorativa, con nastrino e diploma, per aver partecipato in Bosnia alla missione Iptf per due periodi: dal 17 dicembre 1998 al 21 giugno 1999 e dal 29 giugno 2000 al 12 gennaio 2001. Al ritorno dalla prima missione feci regolare domanda per potermi fregiare dell'onorificenza. Al ritorno dalla seconda missione la mia domanda fu respinta perché ritenuta non necessaria, in quanto potevo indossare la decorazione senza problemi e le variazioni matricolari sarebbero state fatte d'ufficio. In realtà a tutt'oggi sul mio foglio matricolare compare solamente la decorazione relativa alla prima missione. Esiste qualche disposizione in materia? Cosa posso fare?
S.L. - Ancona

L'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con circolare n. 526/36-2-1999 del 26 giugno 2002, diramata fino a livello Comando di Corpo, precisò, fra l'altro, che si possa indossare una sola insegna, anche a fronte di più decorazioni ottenute, al fine di evitare che vengano assegnate ulteriori Croci commemorative a coloro che ne siano già in possesso.

Con la stessa circolare fu sottolineato che:

- "le onorificenze in argomento vengono concesse in un'unica attribuzione, anche a fronte di più interventi nell'ambito della stessa Forza o missione;

- coloro che hanno ottenuto più volte una delle due onorificenze, sono autorizzati ad applicare sul relativo nastrino: una stelletta di bronzo se insigniti due volte; due stellette di bronzo se insigniti tre volte e una stelletta d'argento se insigniti più di tre volte".

Alla luce di quanto sopra consigliamo di inoltrare una nuova domanda - tramite gerarchico - al Comando di Corpo di appartenenza, tendente ad ottenere la trascrizione sul foglio matricolare della seconda missione e l'inoltro all'Ufficio Operazioni del Comando Generale della proposta di concessione della Croce commemorativa per missioni di mantenimento della pace e di soccorso internazionale.

Sempre sui congedi parentali


Sono genitore di un bambino handicappato di 10 anni per il quale già usufruisco dei benefici della legge 104/1992. L'associazione alla quale sono iscritto mi ha suggerito di inoltrare richiesta di poter fruire di due anni di congedo parentale retribuito fino ad un massimo di 70 milioni di lire annue. Potreste farmi sapere se ciò mi è effettivamente consentito?
S.R. - Roma

La circolare del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - n. DGPM/II/5/1/3000/L52, datata 17 gennaio 2003, fra l'altro dispone: "Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001, la militare madre o, in alternativa, il militare padre o, dopo la scomparsa dei genitori, uno dei fratelli o sorelle militari conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità... hanno diritto di fruire, a domanda, del periodo di astensione dal servizio di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, continuativo o frazionato, non superiore complessivamente a due anni nell'arco della vita lavorativa... Durante detto periodo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 104/1992...". Per quanto riguarda il trattamento economico, la stessa circolare precisa che "Durante la licenza straordinaria concessa a giustificazione dell'astensione dal servizio di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001, che è coperta da contribuzione figurativa, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 36.152,00 per l'astensione di durata annuale".

Paolo Puoti