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Quesiti amministrativi

Misura della reversibilità



Simbolo dei quesiti amministrativi

Vi prego cortesemente di farmi conoscere l'esatto ammontare della pensione di reversibilità che a suo tempo spetterà a mia moglie e per il calcolo della quale allego, fotocopiato, un prospetto del trattamento pensionistico che oggi percepisco. Faccio presente che mia moglie non ha beni di sorta, né percepisce alcun tipo di pensioni.
M.G. - Cavalletto d'Ocre (Aq)

La misura della pensione indiretta, o di reversibilità, è stabilita dall'articolo 88 del Dpr n. 1092/1973 e successive varianti. Essa, in ragione percentuale rispetto al trattamento diretto, viene differenziata in relazione ai soggetti beneficiari. Attualmente, viene così corrisposta: al coniuge superstite senza familiari a carico, spetta il 60% dell'importo totale del trattamento previsto per il titolare; al coniuge superstite con uno o due orfani a carico, spetta rispettivamente l'80% o il 100% del suddetto trattamento.



Ferie non godute e ausiliaria



Chi scrive è un luogotenente dei Carabinieri collocato in congedo per raggiunti limiti d'età in data 25 ottobre 2002. Prima di essere congedato, stavo per partire in licenza ordinaria di 45 giorni, quando, per un improvviso malore, fui ricoverato presso l'Ospedale Civile di Roccadaspide. Dopo un breve periodo fui dimesso con 30 giorni di riposo e cure, convertiti in licenza di convalescenza dall'Autorità Sanitaria del mio Comando. Successivamente fui visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera che, in data 17 dicembre 2002, mi ha giudicato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato. Poiché non ho potuto godere della licenza ordinaria spettatemi, chiedo se ho diritto all'elargizione del corrispettivo in denaro. Inoltre, posso godere dell'indennità di ausiliaria? Faccio presente che il Capo Servizio Amministrativo del Comando Regione mi ha assicurato che mi spettano entrambi i suddetti benefici, ma a tutt'oggi tali diritti mi sono stati negati.
B.F. - Castel San Lorenzo (Sa)

In merito alla licenza ordinaria non potuta fruire concordiamo con quanto le è già stato comunicato dal Dirigente del Servizio Amministrativo del Comando Regione Carabinieri di Napoli. Per quanto riguarda l'indennità di ausiliaria, va precisato preliminarmente che detta indennità compete al personale che transita nella posizione di ausiliaria.

La legge 23 dicembre 1966, n. 662, dispone che il transito nella suddetta posizione di Stato avvenga esclusivamente per le cessazioni dal servizio per raggiunti limiti d'età, ovvero all'avvenuta prestazione di 40 anni di servizio effettivo. Inoltre tale norma subordina la corresponsione dell'indennità in argomento alla disponibilità di ciascun interessato all'impiego presso l'Amministrazione di appartenenza, ovvero presso altra Amministrazione Pubblica. Pertanto, per definire con certezza questo "diritto" è necessario valutare e verificare le succitate condizioni nella sua reale situazione amministrativa. In particolare occorre chiarire se il suo collocamento in congedo sia avvenuto per raggiunti limiti d'età, come lei afferma, oppure per riforma, considerato il giudizio di non idoneità al servizio militare incondizionato della Cmo (Commissione Medica Ospedaliera).



IRPEF sulla privilegiata



Sono un sottufficiale dei Carabinieri in pensione. Nel mese di giugno dello scorso anno ho inviato all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro domanda di rimborso Irpef trattenuta sulla pensione privilegiata ordinaria. Poiché l'articolo 34 del Dpr n. 601 del 29 settembre 1973 sancisce che tali pensioni, avendo natura risarcitoria e non reddituale, sono esenti da tassazione e poiché il dirigente dell'Ufficio interessato ha riferito che l'esenzione della trattenuta Irpef sulle pensioni privilegiate ordinarie spetterebbe solamente ai militari di leva e non anche a quelli di carriera, chiedo di conoscere se la suddetta legge sia tuttora in vigore, se è giusta la trattenuta e se è vero che l'esenzione spetta solamente ai militari di leva.
M.G. - Crotone

L'articolo 34 del Dpr n. 601 del 29 settembre 1973, da lei invocato, non si riferisce alle pensioni privilegiate ordinarie "tabellari", ma agli "assegni" connessi con tali pensioni. L'esenzione dall'Irpef per le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" dei militari, in realtà, sussiste, purché l'infermità si sia verificata durante il servizio di leva obbligatorio, rendendole così assimilabili alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989, ha affermato in merito che la pensione privilegiata ordinaria "tabellare", erogata in caso di menomazione riportata a causa del servizio militare di leva, costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (articolo 52 della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo (com'è per il personale di carriera), ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva. Pertanto, dal ravvisato carattere non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare "tabellare" (quella appunto dei militari di leva) discende la non assoggettabilità di essa, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla stregua di altre erogazioni di analoga natura. Tuttavia rileviamo che la pensione ordinaria "tabellare" del personale di carriera è la risultante di due componenti: la prima commisurata ai contenuti economici del rapporto di lavoro, la seconda con natura meramente risarcitoria della riduzione della capacità lavorativa. È su quest'ultima parte che, in coerenza con la succitata sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe oggi trovare applicazione l'esenzione fiscale. In merito informiamo il lettore che esistono già in Parlamento alcune iniziative legislative finalizzate ad estendere l'esenzione fiscale a tutte le pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" dovute al personale dello Stato.



Supervalutazione del servizio



Nella Rivista Le Fiamme d'Argento, al n. 7 dell'anno 2003, è stato pubblicato un parere in merito al servizio prestato nell'Arma molto tempo addietro. Il sottoscritto, che è attualmente in pensione, domanda se per il servizio prestato nell'Arma dal 7 gennaio 1941 al 17 gennaio 1945 spetta o meno la supervalutazione di un quinto. Fa presente che detto periodo è stato valutato ai fini del trattamento di pensione.
D.G. - Castelfranco di Sotto (Pi)

Il servizio utile a pensione è costituito, oltre che dal servizio effettivamente prestato e dai periodi ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979, anche dalla supervalutazione dei periodi di servizio prestato presso alcuni Reparti operativi, compresi tutti i Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri (per questi ultimi la maggiorazione è pari a un anno per ogni cinque di effettivo servizio), nonché dalla supervalutazione delle campagne di guerra (maggiorazione di un anno per ogni campagna riconosciuta). Nel suo caso, a parere di questa Direzione, potrebbe chiedere la supervalutazione di un quinto del servizio effettivamente prestato come carabiniere, ovvero, in alternativa e qualora più favorevole, la maggiorazione di un anno per ogni eventuale campagna di guerra riconosciuta, visto il periodo di riferimento 1941-1945.



Eredità e recupero crediti



Sono un sottufficiale dell'Arma in pensione. Gradirei sapere se gli eredi sono tenuti al pagamento del recupero credito erariale, sulla partita di pensione intestata a mia suocera deceduta, per indennità risultanti non dovute, avendo rinunciato all'eredità.
D.V. - Dego (Sv)

Gli eredi che rinunciano all'eredità non sono destinatari delle attività e passività che costituiscono l'asse ereditario. Pertanto essi non sono tenuti al pagamento di alcun recupero di credito erariale. Precisiamo, tuttavia, che la rinunzia all'eredità deve farsi, come prescrive l'articolo 519 del Codice Civile, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui è aperta la successione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 524 del suddetto Codice Civile, se taluno rinunzia all'eredità con danno dei suoi creditori (nel suo caso l'Amministrazione dello Stato), questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità, in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

Domenico Benedetti