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Misura della
reversibilità
Vi prego cortesemente di
farmi conoscere l'esatto ammontare della pensione di reversibilità
che a suo tempo spetterà a mia moglie e per il calcolo della quale
allego, fotocopiato, un prospetto del trattamento pensionistico che
oggi percepisco. Faccio presente che mia moglie non ha beni di
sorta, né percepisce alcun tipo di pensioni.
M.G. - Cavalletto d'Ocre (Aq)
La misura della pensione indiretta,
o di reversibilità, è stabilita dall'articolo 88 del Dpr n.
1092/1973 e successive varianti. Essa, in ragione percentuale
rispetto al trattamento diretto, viene differenziata in relazione
ai soggetti beneficiari. Attualmente, viene così corrisposta: al
coniuge superstite senza familiari a carico, spetta il 60%
dell'importo totale del trattamento previsto per il titolare; al
coniuge superstite con uno o due orfani a carico, spetta
rispettivamente l'80% o il 100% del suddetto trattamento.
Ferie non godute e ausiliaria
Chi scrive è un luogotenente dei Carabinieri collocato in congedo
per raggiunti limiti d'età in data 25 ottobre 2002. Prima di essere
congedato, stavo per partire in licenza ordinaria di 45 giorni,
quando, per un improvviso malore, fui ricoverato presso l'Ospedale
Civile di Roccadaspide. Dopo un breve periodo fui dimesso con 30
giorni di riposo e cure, convertiti in licenza di convalescenza
dall'Autorità Sanitaria del mio Comando. Successivamente fui
visitato dalla Commissione Medica Ospedaliera che, in data 17
dicembre 2002, mi ha giudicato non idoneo permanentemente al
servizio militare incondizionato. Poiché non ho potuto godere della
licenza ordinaria spettatemi, chiedo se ho diritto all'elargizione
del corrispettivo in denaro. Inoltre, posso godere dell'indennità
di ausiliaria? Faccio presente che il Capo Servizio Amministrativo
del Comando Regione mi ha assicurato che mi spettano entrambi i
suddetti benefici, ma a tutt'oggi tali diritti mi sono stati
negati.
B.F. - Castel San Lorenzo (Sa)
In merito alla licenza ordinaria non
potuta fruire concordiamo con quanto le è già stato comunicato dal
Dirigente del Servizio Amministrativo del Comando Regione
Carabinieri di Napoli. Per quanto riguarda l'indennità di
ausiliaria, va precisato preliminarmente che detta indennità
compete al personale che transita nella posizione di
ausiliaria.
La legge 23 dicembre 1966, n. 662,
dispone che il transito nella suddetta posizione di Stato avvenga
esclusivamente per le cessazioni dal servizio per raggiunti limiti
d'età, ovvero all'avvenuta prestazione di 40 anni di servizio
effettivo. Inoltre tale norma subordina la corresponsione
dell'indennità in argomento alla disponibilità di ciascun
interessato all'impiego presso l'Amministrazione di appartenenza,
ovvero presso altra Amministrazione Pubblica. Pertanto, per
definire con certezza questo "diritto" è necessario valutare e
verificare le succitate condizioni nella sua reale situazione
amministrativa. In particolare occorre chiarire se il suo
collocamento in congedo sia avvenuto per raggiunti limiti d'età,
come lei afferma, oppure per riforma, considerato il giudizio di
non idoneità al servizio militare incondizionato della Cmo
(Commissione Medica Ospedaliera).
IRPEF sulla privilegiata
Sono un sottufficiale dei Carabinieri in pensione. Nel mese di
giugno dello scorso anno ho inviato all'Agenzia delle Entrate di
Catanzaro domanda di rimborso Irpef trattenuta sulla pensione
privilegiata ordinaria. Poiché l'articolo 34 del Dpr n. 601 del 29
settembre 1973 sancisce che tali pensioni, avendo natura
risarcitoria e non reddituale, sono esenti da tassazione e poiché
il dirigente dell'Ufficio interessato ha riferito che l'esenzione
della trattenuta Irpef sulle pensioni privilegiate ordinarie
spetterebbe solamente ai militari di leva e non anche a quelli di
carriera, chiedo di conoscere se la suddetta legge sia tuttora in
vigore, se è giusta la trattenuta e se è vero che l'esenzione
spetta solamente ai militari di leva.
M.G. - Crotone
L'articolo 34 del Dpr n. 601 del 29
settembre 1973, da lei invocato, non si riferisce alle pensioni
privilegiate ordinarie "tabellari", ma agli "assegni" connessi con
tali pensioni. L'esenzione dall'Irpef per le pensioni privilegiate
ordinarie "tabellari" dei militari, in realtà, sussiste, purché
l'infermità si sia verificata durante il servizio di leva
obbligatorio, rendendole così assimilabili alle pensioni di guerra
in ragione della comune funzione risarcitoria. Infatti la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 387 dell'11 luglio 1989, ha
affermato in merito che la pensione privilegiata ordinaria
"tabellare", erogata in caso di menomazione riportata a causa del
servizio militare di leva, costituisce un trattamento del tutto
peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio
obbligatorio (articolo 52 della Costituzione), sia perché la sua
entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo (com'è
per il personale di carriera), ma alla gravità della menomazione
della capacità di lavoro subita in occasionalità necessaria con la
prestazione del servizio di leva. Pertanto, dal ravvisato carattere
non reddituale della pensione privilegiata ordinaria militare
"tabellare" (quella appunto dei militari di leva) discende la non
assoggettabilità di essa, ai sensi dell'articolo 53 della
Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla
stregua di altre erogazioni di analoga natura. Tuttavia rileviamo
che la pensione ordinaria "tabellare" del personale di carriera è
la risultante di due componenti: la prima commisurata ai contenuti
economici del rapporto di lavoro, la seconda con natura meramente
risarcitoria della riduzione della capacità lavorativa. È su
quest'ultima parte che, in coerenza con la succitata sentenza della
Corte Costituzionale, potrebbe oggi trovare applicazione
l'esenzione fiscale. In merito informiamo il lettore che esistono
già in Parlamento alcune iniziative legislative finalizzate ad
estendere l'esenzione fiscale a tutte le pensioni privilegiate
ordinarie "tabellari" dovute al personale dello Stato.
Supervalutazione del servizio
Nella Rivista Le Fiamme d'Argento, al n. 7 dell'anno 2003, è stato
pubblicato un parere in merito al servizio prestato nell'Arma molto
tempo addietro. Il sottoscritto, che è attualmente in pensione,
domanda se per il servizio prestato nell'Arma dal 7 gennaio 1941 al
17 gennaio 1945 spetta o meno la supervalutazione di un quinto. Fa
presente che detto periodo è stato valutato ai fini del trattamento
di pensione.
D.G. - Castelfranco di Sotto (Pi)
Il servizio utile a pensione è
costituito, oltre che dal servizio effettivamente prestato e dai
periodi ricongiunti ai sensi della legge n. 29/1979, anche dalla
supervalutazione dei periodi di servizio prestato presso alcuni
Reparti operativi, compresi tutti i Comandi e Reparti dell'Arma dei
Carabinieri (per questi ultimi la maggiorazione è pari a un anno
per ogni cinque di effettivo servizio), nonché dalla
supervalutazione delle campagne di guerra (maggiorazione di un anno
per ogni campagna riconosciuta). Nel suo caso, a parere di questa
Direzione, potrebbe chiedere la supervalutazione di un quinto del
servizio effettivamente prestato come carabiniere, ovvero, in
alternativa e qualora più favorevole, la maggiorazione di un anno
per ogni eventuale campagna di guerra riconosciuta, visto il
periodo di riferimento 1941-1945.
Eredità e recupero crediti
Sono un sottufficiale dell'Arma in pensione. Gradirei sapere se gli
eredi sono tenuti al pagamento del recupero credito erariale, sulla
partita di pensione intestata a mia suocera deceduta, per indennità
risultanti non dovute, avendo rinunciato all'eredità.
D.V. - Dego (Sv)
Gli eredi che rinunciano all'eredità
non sono destinatari delle attività e passività che costituiscono
l'asse ereditario. Pertanto essi non sono tenuti al pagamento di
alcun recupero di credito erariale. Precisiamo, tuttavia, che la
rinunzia all'eredità deve farsi, come prescrive l'articolo 519 del
Codice Civile, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal
cancelliere del Tribunale del circondario in cui è aperta la
successione. Inoltre, ai sensi dell'articolo 524 del suddetto
Codice Civile, se taluno rinunzia all'eredità con danno dei suoi
creditori (nel suo caso l'Amministrazione dello Stato), questi
possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità, in nome e luogo
del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari
fino alla concorrenza dei loro crediti. |