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Diritto arretrati e
Prescrizione
Sono un Maresciallo Maggiore "A" dei Carabinieri,
collocato in pensione nel 1983, dopo 46 anni di servizio nell'Arma.
Al momento di andare in pensione ho inoltrato domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ultima amministrazione prima
del congedo, al fine di ottenere la pensione privilegiata per
malattie contratte in servizio e per causa di servizio. Detta
amministrazione ha subito respinto la domanda e, successivamente,
nel 1998, mi ha comunicato di procedere alla presentazione della
stessa. Dal 1998, ho ricevuto la pensione privilegiata nel gennaio
2003. Poiché ho perduto molti anni di beneficio, desidero sapere se
ho diritto agli arretrati e a chi devo indirizzare la
domanda.
C.P. - Roma
Il diritto agli arretrati deve
essere esercitato prima della scadenza dei termini previsti
dall'istituto della prescrizione. Infatti, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2946 del Codice Civile, i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. La legge,
in alcuni casi, prevede anche termini più brevi. Tuttavia, detti
termini possono essere interrotti da ogni atto che volga a
costituire in mora il debitore (articolo 2943 del citato Codice
Civile). Costituisce atto interruttivo della prescrizione qualunque
comunicazione scritta che dimostri la volontà di esercitare il
proprio diritto. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo
periodo di prescrizione. Dalla sua lettera, inviata a questa
Direzione, non risulta che siano stati prodotti atti o inviate
comunicazioni scritte che, nei termini sopraesposti, abbiano
interrotto la prescrizione tra il 1983 (data del collocamento in
congedo e di inoltro della prima domanda respinta
dall'amministrazione) e il 1998 (data in cui è stata ripresentata
la domanda su richiesta della amministrazione). Se così stessero le
cose, allo stato degli atti, il suo diritto agli arretrati può
essere fatto valere solo a decorrere dall'anno 1998. Tuttavia,
considerando la peculiarità della situazione rappresentata, in
relazione al singolare comportamento dell'amministrazione, potrebbe
ricorrere alla Corte dei Conti che, in piena autonomia, esaminerà
il caso specifico e deciderà di conseguenza.
Base pensionabile: incremento 18%
Alcuni associati delle Sezioni Carabinieri in congedo sono venuti a
conoscenza di una istanza prodotta da appartenenti alla Polizia di
Stato in congedo, inoltrata alla Corte dei Conti, intesa a ottenere
l'incremento del 18% dell'indennità di funzione. Poiché, ad analoga
iniziativa sono interessati anche i suddetti associati delle
Sezioni Carabinieri collocati in congedo, così come molti altri
colleghi, si chiede di interloquire in merito.
CC. - Tarvisio (Ud)
Dall'istanza citata si evince che
l'indennità per la quale viene chiesto il riconoscimento del
diritto a percepire l'incremento del 18%, dal giorno sucessivo alla
cessazione del servizio attivo, è "l'assegno funzionale" e non la
"indennità di funzione" (che è tutt'altro emolumento). Ciò
chiarito, si premette che il combinato disposto dagli articoli 15 e
16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prevede che la base
pensionabile, al personale collocato in quiescenza a decorrere dal
1° gennnaio 1976, sia aumentata del 18%. La base pensionabile è
costituita da una serie di emolumenti/ assegni/indennità
esplicitamente indicati negli articoli sopracitati.
In particolare, il comma 2
dell'articolo 15 specifica che nessun altro assegno o indennità,
anche se pensionabile, può essere considerato ai suddetti fini
(incremento del 18%) se la relativa disposizione di legge non ne
preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.
L'assegno funzionale in questione non è incluso nell'elenco
indicato dalla predetta legge n. 177/1976. Lo stesso, infatti, è
stato istituito con successiva legge 14 novembre 1987, n. 468.
Quest'ultima norma, tuttavia, non ha espressamente previsto la
valutazione dell'assegno nella base pensionabile, anche se il
medesimo assegno è pensionabile così come sono pensionabili
altri assegni o indennità, quali indennità di aeronavigazione,
indennità integrativa speciale, eccetera, senza incremento del 18%.
In relazione a quanto precede, e in considerazione che la materia
si presta a diverse interpretazioni, a parere di questa Direzione
non è escluso che un eventuale ricorso alla Corte dei Conti possa
condurre a un pronunciamento favorevole da parte della citata
Magistratura Contabile.
Indennità integrativa
Sono un Appuntato dei carabinieri in congedo, collocato in pensione
dal 4 luglio 1981. Con sentenza n. 24/1993, la Corte Costituzionale
ha stabilito che l'indennità integrativa speciale deve essere
inclusa nella liquidazione spettante a tutti i militari e civili
alla fine del rapporto di lavoro. Per ottenere tale beneficio ho
presentato ricorso attraverso l'Associazione Nazionale Pensionati
di Bologna da circa due anni. Poiché l'Associazione in parola nulla
ha fatto sapere in merito, in qualità di abbonato alla Rivista
chiedo di conoscere se il ricorso è stato accolto.
A.G. - Nicotera (Cz)
L'indennità di fine rapporto di
lavoro (cosiddetta indennità di buonuscita) è costituita da una
somma di denaro ragguagliata a tanti dodicesimi dell'80%
dell'ultima retribuzione lorda per quanti sono gli anni di
servizio. L'ultima retribuzione è costituita dalla somma degli
importi relativi: allo stipendio, alle quote e scatti aggiuntivi,
alla tredicesima mensilità e alla indennità integrativa speciale.
In merito a tale ultima indennità, la legge 29 gennaio 1994, n. 87,
ha integrato la base contributiva, ai fini della liquidazione di
buonuscita, disponendo l'inclusione, con decorrenza dal 1° dicembre
1984, del 60% dell'80% dell'importo dell'indennità integrativa
speciale ultima percepita in attività di servizio. Poiché il nostro
abbonato è stato collocato in pensione in data 4 luglio 1981,
questa Direzione ritiene che il ricorso presentato non potrà essere
accolto.
Tempi brevi per le privilegiate?
Sono in quiescenza dal dicembre 1994. Nel 1996 ho presentato
istanza per ottenere la pensione privilegiata ordinaria. Dopo
reiterati solleciti, prima al Ministero della Difesa e
successivamente a quello dell'Economia, la pratica ancora oggi è
ferma perché il Comitato per la verifica della cause di servizio
non ha emesso il prescritto parere. Nel 1995 ho usufruito dell'equo
indennizzo relativo alla 6a categoria, misura massima. Di recente
sono venuto a conoscenza che, per effetto delle circolari del
Ministero della Difesa DGPM/ VI/19.000/A/45 - 109.000/ I/15, datate
rispettivamente 5 marzo 2002 e 20 gennaio 2003, potrei ottenere in
tempi brevi il richiesto beneficio. In caso affermativo vorrei
conoscere le modalità e la norma in vigore.
A.M. - Dugenta (Bn)
La norma in vigore è rappresentata
esattamente dalle due circolari del Ministero della Difesa
indicate. La prima riguarda le partite pensionistiche provvisorie
relative al personale militare in ausiliaria ancora amministrato
dagli Enti delle varie Forze Armate.
La seconda circolare estende la
procedura anche alle fattispecie relative ai militari le cui
partite pensionistiche sono state (o saranno) trasferite all'Inpdap
prima dell'acquisizione del parere favorevole sulla "dipendenza" da
parte del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
In merito alle modalità applicative,
le due suddette circolari prescrivono la procedura di cui si
evidenziano gli aspetti salienti. Gli Enti amministrativi di Forza
Armata, gestori dei trattamenti pensionistici provvisori, dovranno
attenersi alle istituzioni ivi riportate. In particolare, per il
personale che ancora amministrano, detti Enti sono autorizzati a
corrispondere agli aventi diritto l'aumento del decimo della
pensione normale spettante al personale in ausiliaria a titolo di
assegno o pensione privilegiata, dopo aver portato a compensazione
l'importo del 50% dell'equo indennizzo eventualmente già percepito.
Per il personale non più amministrato, gli Enti dovranno inviare
all'Inpdap l'autorizzazione (in originale) a suo tempo ricevuta con
la quale veniva disposto il pagamento dell'aumento del decimo,
unitamente ad un prospetto analitico in cui vengono indicati i
necessari riferimenti amministrativi, tra cui l'importo del 50%
dell'equo indennizzo. Nel procedere alle segnalazioni gli Enti
amministrativi dovranno rispettare un criterio di priorità,
privilegiando quelle correlate a partite pensionistiche trasferite
all'Inpdap da più tempo.
In tale quadro, è utile una istanza
a cura degli amministrati, indirizzata al Centro Amministrativo (o
ultimo Ente Amministrativo), ancorché detta istanza abbia carattere
di mera segnalazione. |