|
Pensione
privilegiata

A seguito di infermità riconosciuta dipendente da causa
di servizio, dalla Commissione Medica Ospedaliera di Perugia, in
data 13 agosto 1988, mi è stata concessa la pensione privilegiata
ordinaria. La stessa, dopo alcuni mesi di corresponsione, è stata
sospesa senza alcuna comunicazione. Desidero sapere per quale
motivo.
S.V. - Cingoli (Mc)
In realtà, con Decreto Ministeriale n. 1245, in data
13 luglio 1995 è stato conferito all'interessato l'assegno
privilegiato ordinario di 6a Categoria, per una durata di 4 anni e
con decorrenza dal 13 agosto 1988. La Commissione Medica
Ospedaliera di Perugia, con verbale modello B 266, in data 11
giugno 1997, ha riconosciuto gli esiti dell'infermità, per la quale
era stato concesso il trattamento privilegiato di cui sopra,
ascrivibili all'8a Categoria. Con Decreto Ministeriale n. 1176, in
data 6 ottobre 1997, in conformità con il giudizio della
Commissione Medica Ospedaliera di Perugia, è stato definitivamente
conferito il trattamento privilegiato a titolo di 8a Categoria da
durare a vita. Il suddetto Decreto è stato rinviato alla Direzione
Provinciale dal Tesoro di Macerata, presso cui l'interessato
potrebbe rivolgersi qualora non abbia ancora riscontrato il
regolare pagamento dell'emolumento.
Pagamento di ferie non godute
Dopo essere andato in pensione a
domanda, ho chiesto all'Amministrazione da cui dipendevo il
pagamento delle ferie non godute durante il servizio. Ciò è
accaduto, ma dall'indennità sono stati detratti i Contributi
Previdenziali e l'Imposta sulle Persone Fisiche. In merito ho
chiesto alla suddetta Amministrazione il rimborso delle ritenute
operate, con esito negativo. Poiché ritengo giusta la trattenuta
effettuata a titolo Previdenziale, ma non sono d'accordo per quella
versata all'Erario, rivolgo il quesito inteso a conoscere se la mia
richiesta è lecita e, se così fosse, qual è il modo per recuperare
la somma versata all'Erario.
O.L. - Lequile (Le)
Il decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, definisce come redditi di
lavoro dipendente tutti quelli che derivano da prestazioni di
lavoro alle dipendenze di altri.
La Pubblica Amministrazione, in
applicazione del citato decreto, considera il pagamento
dell'indennità sostitutiva per ferie non godute reddito di lavoro
dipendente e pertanto applica all'emolumento l'Imposta sul Reddito
delle Persone Fisiche (Irpef). Tuttavia, alcune recenti
interpretazioni attribuiscono all'indennità in questione natura
risarcitoria e non retributiva. Pertanto, l'indennità stessa
verrebbe esclusa dal regime impositivo. Per recuperare la somma
trattenuta a tale titolo è necessario presentare ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero al Giudice
Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
Pensione di reversibilità
Sono stato congedato per riforma
in data 31 dicembre 1974 ed ho contratto matrimonio il 7 febbraio
1975. Desidererei sapere se, secondo le ultime disposizioni, per
avere diritto alla reversibilità a favore della vedova occorre aver
contratto matrimonio entro due anni dal congedo oppure è necessario
aver contratto matrimonio prima del congedo.
F.R. - Casciano (Si)
Ai sensi dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
la vedova del pensionato ha diritto alla pensione di reversibilità
purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione del servizio o
sia stato contratto prima che il pensionato compisse il
sessantacinquesimo anno di età, ovvero se dal matrimonio sia nata
prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati
legittimati figli naturali. In base a successive sentenze della
Corte Costituzionale, la pensione di reversibilità spetta anche
alla vedova del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo la
cessazione del servizio, anche dopo il compimento del
sessantacinquesimo anno di età, senza alcun condizionamento che il
suddetto decreto prima prevedeva (esempio: matrimonio durato almeno
due anni e differenza di età tra i coniugi non superiore a
venticinque anni).
Aggravamento ed equo indennizzo
In data 16 marzo 1984 mi è stata
riconosciuta dalla Commissione Medica Ospedaliera di Palermo
un'infermità dipendente da causa di servizio ascrivibile all'8a
Categoria, Misura minima. Successivamente, con decreto notificato
in data 25 ottobre 1994, mi è stato concesso l'Equo Indennizzo.
Nell'anno 2002, avendo presentato domanda di aggravamento per la
medesima infermità, il Dirigente del Servizio sanitario della
Commissione Medica Ospedaliera mi ha informato che non potevo
chiedere l'aggravamento della malattia in quanto erano trascorsi
più di cinque anni dalla data di notifica del Decreto concessivo
dell'Equo Indennizzo. Cosa posso fare?
V.G. - Trapani
A seguito di infermità giudicata
dipendente da causa di servizio e ascritta all'8a Categoria, Tab.
A, Misura max, ho chiesto e ottenuto l'Equo Indennizzo, che mi è
stato notificato il 29 agosto 1994. In data 3 giugno 1996, cioè
entro cinque anni dalla suddetta notifica, ho prodotto domanda di
aggravamento per la stessa infermità. La Commissione Medica
Ospedaliera di Bari, in data 18 marzo 2002, ha contestato
l'aggravamento, riconoscendo la 7a Categoria, Tab. B, Misura
minima. In data 1° agosto 2002, dopo più di cinque anni dalla
notifica, ho chiesto la revisione dell'Equo Indennizzo per
l'infermità aggravata. Desidererei conoscere se mi verrà concessa
la suddetta revisione.
F.L. - Trani (Ba)
L'articolo 56, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, stabilisce
che, in caso di aggravamento della menomazione dell'integrità
fisica per la quale è gia stato concesso un Equo Indennizzo,
l'Amministrazione - su espressa richiesta dell'interessato - può
provvedere, per una sola volta, alla revisione di detto indennizzo.
La domanda dell'interessato deve essere presentata entro cinque
anni dalla data di comunicazione del decreto concessivo dell'Equo
Indennizzo. Non sempre, però, la richiesta di accertamento
dell'aggravamento di una infermità significa che l'interessato
abbia intenzione di richiedere anche la revisione dell'Equo
Indennizzo.
Ne consegue che, come da parere
espresso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza della Sezione Terza
dell'8 luglio 2003, l'atto impeditivo del termine decadenziale in
argomento è costituito soltanto dalla domanda diretta ad ottenere
una nuova liquidazione dell'Equo Indennizzo, e non anche da una
qualsiasi attività di accertamento dall'Amministrazione o da atti
del privato rivolti a promuovere gli accertamenti medesimi.
Non è un livello gerarchico
Ho sempre avuto un particolare
occhio di riguardo per i Carabinieri, che per me rappresentano la
legge e lo Stato italiano. Leggo con avidità la vostra Rivista e
trovo che, più che in altre pubblicazioni settoriali, in essa venga
posto uno sforzo particolare per renderla, consentitemi i termini,
asettica, imparziale e completa, al fine di poter parlare con tutte
le categorie di lettori. Il motivo della richiesta odierna è quello
di soddisfare una mia curiosità. Giorni or sono è arrivato in paese
un giovane Carabiniere che, oltre ad una serie di nastrini sul
petto dell'uniforme, aveva molto bene in evidenza un nastrino
d'argento sulla manica. Vorrei sapere cosa significa e se sta ad
indicare un livello gerarchico particolare.
V.B. - Tarsia (Cs)
Siamo lieti di esternarle la nostra
riconoscenza per i suoi sentimenti di fiducia e di stima per gli
appartenenti all'Arma e per l'interesse ed ammirazione che riserva
alla Rivista. Il nastrino da lei notato non sta ad indicare un
particolare riconoscimento gerarchico di grado ma è un distintivo
ancora più importante: evidenzia, infatti, che quel militare ha
riportato una ferita o una mutilazione in servizio, tanto da
meritare la concessione del distintivo d'onore di ferito o mutilato
in servizio. La normativa in materia trae origine dal regio decreto
interministeriale 28 settembre 1934, n. 1820, con il quale vennero
istituiti distintivi d'onore per militari feriti, mutilati e
deceduti per causa di servizio. |