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Quesiti amministrativi

Pensione di reversibilità



Simbolo del Giornale

Sono una ragazza rimasta di recente orfana del padre, già militare in servizio. Devo grande gratitudine ad un collega in servizio con il mio genitore se, ad un mese dal decesso, mia madre ed io già godevamo di una pensione di reversibilità. Se non avessi avuto questo benefattore, infatti, ancora oggi, a distanza di oltre sei mesi dal triste evento, sarei stata costretta a fare la fame; lo dico senza vergognarmi, perché di recente, all'università, ho incontrato un ragazzo della mia stessa età, anche lui orfano, che, ad un paio di mesi dalla morte di suo padre, ancora non ha ricevuto alcuna pensione. Ora ho affidato la pratica di questo orfano al mio benefattore. Spero possa aiutarlo. Penso comunque che non sarebbe sciocco se all'università, con tante altre regole, si facesse studiare qualcosa connesso al sistema pensionistico o almeno alla legislazione connessa ai diritti pensionistici. Confesso che, pure con la mia ottima preparazione scolastica, ho invidiato l'amico di mio padre per le sue conoscenze in materia di pensione privilegiata.
A.M. - Acireale (Ct)

Con i nostri complimenti per il felice esito dei suoi studi, speriamo di far seguito alla presente con una comunicazione sulla assegnazione di una borsa di studio, che la rivista Il Carabiniere ogni anno pone a favore dei lettori che si sono distinti nel proprio corso nella classifica annuale degli esami finali. Per quanto riguarda la conoscenza della dottrina pensionistica, non si può muovere alcun onere a carico delle facoltà universitarie. La nostra Rivista può, al massimo, nelle rubriche specializzate, fornire informazioni, non a livello universitario, ma a carattere generale. Premesso quanto sopra, e sintetizzando al massimo, si possono fornire alcune nozioni di base in tema di pensione di reversibilità. Le elenchiamo qui di seguito.

Vi hanno diritto:

  1. il coniuge, anche se separato o divorziato. La legge 74/87 prevede che il coniuge divorziato abbia diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il secondo coniuge. In questo caso la pensione viene attribuita a seguito di una sentenza del magistrato, che determina fra i due coniugi la quota da attribuire a ciascuno. In genere il criterio per una equa determinazione della quota è rappresentato dalla durata temporale del matrimonio e dalla posizione economica dei due coniugi;
  2. i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge minorenni o studenti. Requisiti essenziali per essi per aver diritto alla pensione sono: l'età (aver meno di 18 anni o, se studenti di scuola media o professionale, meno di 21 anni, o ancora, se universitari, meno di 26 anni); essere a carico del genitore; non impegnati in attività lavorativa; inabili di qualunque età;
  3. i nipoti. La Corte Costituzionale, con sentenza 180/99, ha incluso tra i destinatari diretti della pensione ai superstiti i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti, equiparandoli ai figli legittimi e legittimati. Per conseguire il diritto è richiesta, oltre alle condizioni già previste per i figli e alla mancanza di autosufficienza economica, anche la dimostrazione che al loro mantenimento provvedeva il defunto;
  4. i genitori. Ad essi spetta la pensione solo nel caso in cui non esistano o non ne abbiano diritto né il coniuge né i figli. Condizioni per conseguire il diritto sono: essere a carico del defunto, aver superato i 65 anni, non esser titolari di pensione (non sono considerate la pensione sociale e le pensioni di guerra);
  5. i fratelli e le sorelle, cui spetta la pensione solo nel caso in cui non esistano o non ne abbiano diritto né il coniuge, né i figli, né i genitori, e al momento della morte del fratello fossero inabili, a carico del deceduto e non titolari di pensione.

Da quanto sopra si rileva che, per tutti i beneficiari, titolo per il sorgere del diritto è la vivenza a carico. Tale requisito si intende soddisfatto, secondo la costante normativa, quando il defunto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare. La giurisprudenza, tuttavia, ha sempre dichiarato che "non è necessario un completo mantenimento" essendo sufficiente che l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento. La presenza di uno stato di bisogno del superstite deve essere considerata soddisfatta con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare del medesimo, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dal concorso al mantenimento da parte di altri familiari e all'effettivo comportamento del defunto nei confronti del superstite.

Per quanto riguarda la reversibilità a favore dell'orfano maggiorenne inabile, la riforma del sistema pensionistico nulla ha innovato. Requisito indispensabile è quello di essere a carico del defunto genitore e l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere una attività lavorativa. Nei confronti del superstite ricoverato in ospedale, per costante dottrina, la convivenza a carico del defunto "si configura secondo un'accezione lata, tale che il relativo requisito appare di per sé esistente e non vale ad escluderlo la circostanza del ricovero ospedaliero". Non è richiesta la inabilità totale, ma solo incapacità, in concreto, di applicarsi ad un lavoro produttiva di adeguato profitto. Non vi sono limiti di età per il diritto alla reversibilità. Tale diritto permane anche nei confronti del minore che sia riconosciuto inabile in data successiva al decesso, ma prima del compimento del 18° anno. Per i figli inabili non è motivo di preclusione essere titolari di altra pensione o che percepiscano altro reddito. Tale principio è stato confermato anche dall'Inps che, con la circolare n. 32/91, ha dichiarato che "il sopravvenuto conseguimento di una pensione diretta da parte del titolare (o contitolare) di pensione ai superstiti ottenuta quale figlio inabile non costituisce, in base alla normativa vigente, causa di cessazione del diritto a quest'ultima pensione".

La costante applicazione dei principi di cui si è fatto cenno, di enorme valore sociale, trae origine dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 39/45 che prevede, per il figlio che già fruisce di reversibilità per la morte di un genitore, il diritto, in caso di decesso dell'altro genitore, ad una seconda pensione. Non solo, se il genitore superstite ha contratto un nuovo matrimonio, egli acquista anche il diritto, in caso di morte del genitore acquisito, a beneficiare del relativo trattamento di reversibilità. A puro titolo di curiosità, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/79, ha disposto che i figli inabili non perdono la reversibilità dai genitori per il fatto di aver contratto matrimonio, incombendo all'Ente erogatore della pensione l'obbligo di provare in concreto la cessazione dello stato di bisogno.

Hanno inoltre diritto ad usufruire del beneficio:

  1. i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni di età, affetti da minorazioni congenite o acquisite, che abbiano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o di infortunio sul lavoro;
  2. i cittadini di età superiore ai 65 anni e minori di 18, se affetti delle stesse minorazioni di cui al punto precedente, qualora abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e/o affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo. Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità è necessario presentare domanda con allegato un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti. Nell'ambito di ciascuna Asl (Azienda Sanitaria Locale) operano una o più Commissioni Mediche preposte agli accertamenti. Le citate Commissioni sono integrate da un sanitario in rappresentanza delle associazioni di mutilati e invalidi civili. La Commissione procede all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione. Al termine dell'accertamento viene rilasciato all'interessato un verbale di visita, di cui una copia viene inviata alla competente prefettura per gli adempimenti successivi.
Giuseppe Spadea