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Pensione di
reversibilità

Sono una ragazza rimasta di
recente orfana del padre, già militare in servizio. Devo grande
gratitudine ad un collega in servizio con il mio genitore se, ad un
mese dal decesso, mia madre ed io già godevamo di una pensione di
reversibilità. Se non avessi avuto questo benefattore, infatti,
ancora oggi, a distanza di oltre sei mesi dal triste evento, sarei
stata costretta a fare la fame; lo dico senza vergognarmi, perché
di recente, all'università, ho incontrato un ragazzo della mia
stessa età, anche lui orfano, che, ad un paio di mesi dalla morte
di suo padre, ancora non ha ricevuto alcuna pensione. Ora ho
affidato la pratica di questo orfano al mio benefattore. Spero
possa aiutarlo. Penso comunque che non sarebbe sciocco se
all'università, con tante altre regole, si facesse studiare
qualcosa connesso al sistema pensionistico o almeno alla
legislazione connessa ai diritti pensionistici. Confesso che, pure
con la mia ottima preparazione scolastica, ho invidiato l'amico di
mio padre per le sue conoscenze in materia di pensione
privilegiata.
A.M. - Acireale (Ct)
Con i nostri complimenti per il
felice esito dei suoi studi, speriamo di far seguito alla presente
con una comunicazione sulla assegnazione di una borsa di studio,
che la rivista Il Carabiniere ogni anno pone a favore dei lettori
che si sono distinti nel proprio corso nella classifica annuale
degli esami finali. Per quanto riguarda la conoscenza della
dottrina pensionistica, non si può muovere alcun onere a carico
delle facoltà universitarie. La nostra Rivista può, al massimo,
nelle rubriche specializzate, fornire informazioni, non a livello
universitario, ma a carattere generale. Premesso quanto sopra, e
sintetizzando al massimo, si possono fornire alcune nozioni di base
in tema di pensione di reversibilità. Le elenchiamo qui di
seguito.
Vi hanno diritto:
-
il coniuge, anche se separato o
divorziato. La legge 74/87 prevede che il coniuge divorziato abbia
diritto alla pensione anche se il defunto si sia risposato e sia in
vita il secondo coniuge. In questo caso la pensione viene
attribuita a seguito di una sentenza del magistrato, che determina
fra i due coniugi la quota da attribuire a ciascuno. In genere il
criterio per una equa determinazione della quota è rappresentato
dalla durata temporale del matrimonio e dalla posizione economica
dei due coniugi;
-
i figli legittimi, legittimati,
adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro
coniuge minorenni o studenti. Requisiti essenziali per essi per
aver diritto alla pensione sono: l'età (aver meno di 18 anni o, se
studenti di scuola media o professionale, meno di 21 anni, o
ancora, se universitari, meno di 26 anni); essere a carico del
genitore; non impegnati in attività lavorativa; inabili di
qualunque età;
-
i nipoti. La Corte Costituzionale,
con sentenza 180/99, ha incluso tra i destinatari diretti della
pensione ai superstiti i nipoti minori e viventi a carico degli
ascendenti, equiparandoli ai figli legittimi e legittimati. Per
conseguire il diritto è richiesta, oltre alle condizioni già
previste per i figli e alla mancanza di autosufficienza economica,
anche la dimostrazione che al loro mantenimento provvedeva il
defunto;
-
i genitori. Ad essi spetta la
pensione solo nel caso in cui non esistano o non ne abbiano diritto
né il coniuge né i figli. Condizioni per conseguire il diritto
sono: essere a carico del defunto, aver superato i 65 anni, non
esser titolari di pensione (non sono considerate la pensione
sociale e le pensioni di guerra);
-
i fratelli e le sorelle, cui
spetta la pensione solo nel caso in cui non esistano o non ne
abbiano diritto né il coniuge, né i figli, né i genitori, e al
momento della morte del fratello fossero inabili, a carico del
deceduto e non titolari di pensione.
Da quanto sopra si rileva che, per tutti i beneficiari, titolo
per il sorgere del diritto è la vivenza a carico. Tale requisito si
intende soddisfatto, secondo la costante normativa, quando il
defunto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento
familiare. La giurisprudenza, tuttavia, ha sempre dichiarato che
"non è necessario un completo mantenimento" essendo sufficiente che
l'aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia
costituito un mezzo normale, sia pure parziale, del mantenimento.
La presenza di uno stato di bisogno del superstite deve essere
considerata soddisfatta con riferimento alle esigenze medie di
carattere alimentare del medesimo, alle sue fonti di reddito, ai
proventi che derivano dal concorso al mantenimento da parte di
altri familiari e all'effettivo comportamento del defunto nei
confronti del superstite.
Per quanto riguarda la reversibilità a favore dell'orfano
maggiorenne inabile, la riforma del sistema pensionistico nulla ha
innovato. Requisito indispensabile è quello di essere a carico del
defunto genitore e l'assoluta e permanente impossibilità di
svolgere una attività lavorativa. Nei confronti del superstite
ricoverato in ospedale, per costante dottrina, la convivenza a
carico del defunto "si configura secondo un'accezione lata, tale
che il relativo requisito appare di per sé esistente e non vale ad
escluderlo la circostanza del ricovero ospedaliero". Non è
richiesta la inabilità totale, ma solo incapacità, in concreto, di
applicarsi ad un lavoro produttiva di adeguato profitto. Non vi
sono limiti di età per il diritto alla reversibilità. Tale diritto
permane anche nei confronti del minore che sia riconosciuto inabile
in data successiva al decesso, ma prima del compimento del 18°
anno. Per i figli inabili non è motivo di preclusione essere
titolari di altra pensione o che percepiscano altro reddito. Tale
principio è stato confermato anche dall'Inps che, con la circolare
n. 32/91, ha dichiarato che "il sopravvenuto conseguimento di una
pensione diretta da parte del titolare (o contitolare) di pensione
ai superstiti ottenuta quale figlio inabile non costituisce, in
base alla normativa vigente, causa di cessazione del diritto a
quest'ultima pensione".
La costante applicazione dei principi di cui si è fatto cenno,
di enorme valore sociale, trae origine dall'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo n. 39/45 che prevede, per il figlio che già
fruisce di reversibilità per la morte di un genitore, il diritto,
in caso di decesso dell'altro genitore, ad una seconda pensione.
Non solo, se il genitore superstite ha contratto un nuovo
matrimonio, egli acquista anche il diritto, in caso di morte del
genitore acquisito, a beneficiare del relativo trattamento di
reversibilità. A puro titolo di curiosità, si fa presente che la
Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/79, ha disposto che i
figli inabili non perdono la reversibilità dai genitori per il
fatto di aver contratto matrimonio, incombendo all'Ente erogatore
della pensione l'obbligo di provare in concreto la cessazione dello
stato di bisogno.
Hanno inoltre diritto ad usufruire del beneficio:
-
i cittadini di età compresa tra i
18 e i 65 anni di età, affetti da minorazioni congenite o
acquisite, che abbiano una riduzione permanente della capacità
lavorativa non inferiore ad 1/3, non dovuta a cause di guerra o di
infortunio sul lavoro;
-
i cittadini di età superiore ai 65
anni e minori di 18, se affetti delle stesse minorazioni di cui al
punto precedente, qualora abbiano difficoltà persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni proprie della loro età e/o affetti da
minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo.
Per ottenere il riconoscimento dell'invalidità è necessario
presentare domanda con allegato un certificato medico attestante la
natura delle infermità invalidanti. Nell'ambito di ciascuna Asl
(Azienda Sanitaria Locale) operano una o più Commissioni Mediche
preposte agli accertamenti. Le citate Commissioni sono integrate da
un sanitario in rappresentanza delle associazioni di mutilati e
invalidi civili. La Commissione procede all'esame delle domande
secondo l'ordine cronologico di presentazione. Al termine
dell'accertamento viene rilasciato all'interessato un verbale di
visita, di cui una copia viene inviata alla competente prefettura
per gli adempimenti
successivi. |