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Firma
elettronica
Desidererei conoscere la
normativa che disciplina la firma elettronica e, se possibile, le
sue finalità.
M.R. - Benevento
È da anni che il legislatore si è
posto come obiettivo il razionale decentramento delle funzioni e
dei compiti dello Stato e la ottimizzazione dei rapporti tra
pubblico e privato. Il raggiungimento di queste ambiziose mete
richiede necessariamente la preparazione dei dirigenti e dei
funzionari della pubblica amministrazione ad espletare i loro
compiti con senso dello Stato e della responsabilità, nel pieno
rispetto del cittadino e con una professionalità adeguata ai nostri
giorni. In tale ottica vanno visti e letti i seguenti provvedimenti
legislativi che, integrando ed armonizzando le norme già vigenti
per la documentazione amministrativa tradizionale con quelle sui
documenti informatici, tendono a sburocratizzare al massimo i
procedimenti amministrativi.
In attuazione della direttiva
1999/93/CE "relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche", fu emanato il decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, seguito dal decreto Presidente della Repubblica 7 aprile
2003, n. 137, "Regolamento recante disposizioni di coordinamento in
materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10". Da tenere presente che con
quest'ultimo decreto è stato integrato e parzialmente modificato il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Combinando
tutte queste disposizioni si chiarisce che:
- la firma elettronica è "l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica
ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione
informatica" (art. 2, lettera a, del decreto n. 10/2002). Secondo
la definizione data dallo Zingarelli 2001, "la firma elettronica è
un sistema di codifica basato sull'uso di codici alfanumerici, che
consente al sottoscrittore e al destinatario di attestare e
verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico". Viene da pensare al bancomat: si inserisce la tessera
a microchip (recante nome, cognome e numero palese) nella macchina
messa a disposizione dalla banca, si digita il codice segreto (pin)
e si preleva il danaro, l'estratto conto, o altre informazioni.
Questa operazione equivale alla firma autografa del titolare della
tessera, il quale risulta avere stipulato con la propria banca un
vero e proprio contratto dall'indiscutibile valore legale e dalla
certa autenticità garantita dalla firma digitale.
- La firma digitale è "un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica ed una privata, che consente al titolare, tramite la
chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica,
rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici" (art. 1, lettera n, decreto Presidente della
Repubblica n. 137/2003).
- La firma elettronica avanzata è quella "ottenuta attraverso una
procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui
quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati"
(art. 1, lettera g, decreto legislativo n. 10/2002).
- La firma elettronica qualificata, infine, è "quella avanzata
che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma (art.1, lettera ee,
decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2003). Ogni soggetto
che dispone di un certificato per firma elettronica qualificata
sarà dotato di una coppia di chiavi: una pubblica, che si può
consultare o distribuire liberamente, e una privata, assolutamente
segreta. Si ricorda che "chiunque esplichi attività che rechi, in
qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od
alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi
dell'art. 635, secondo comma, n. 3, del Codice Penale (reclusione
da sei mesi a tre anni)".
In conclusione, la firma elettronica
appartiene a quella categoria di misure volte a semplificare i
rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione con una
vantaggiosa ricaduta sui rapporti fra lo Stato e i cittadini e, al
riguardo, l'Arma ha concretamente adeguato i programmi formativi
degli ufficiali, dei marescialli, dei brigadieri, degli appuntati e
dei carabinieri, consentendo loro, al termine dei rispettivi cicli
addestrativi, di acquisire le competenze e le capacità necessarie
al rilascio della "Patente europea di informatica".
Sull'utilizzabilità delle registrazioni
Desidererei conoscere in breve la disciplina delle intercettazioni
di conversazioni o comunicazioni telefoniche, con particolare
riguardo all'utilizzabilità, sia nella fase delle indagini
preliminari e sia nella fase del giudizio, delle registrazioni di
notizie confidenziali ricevute da un ufficiale di polizia
giudiziaria.
R.M. - Palermo
Le intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni telefoniche - disciplinate dagli artt. 266-271 del
Codice di Procedura Penale - sono utilizzabili sia nella fase delle
indagini preliminari, sia nei procedimenti speciali
(patteggiamento, giudizio abbreviato eccetera), e sia nella fase
del giudizio, a condizione che siano eseguite solo nei casi
consentiti dalla legge, nel rispetto dei presupposti imposti
dall'art. 267 del Codice di Procedura Penale, registrate a norma
dell'art. 268 del medesimo Codice e che non riguardino i difensori,
i consulenti tecnici e loro ausiliari, indicati nell'art. 103, 5°
comma, ed ogni altra persona tenuta al segreto professionale,
quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro
ministero, ufficio o professione, di cui tratta l'art. 271, 2°
comma, del Codice di Procedura Penale. In tema di registrazione
fonografica di colloqui intercorsi tra operatori di polizia
giudiziaria e loro informatori, effettuata ad iniziativa dei primi
e all'insaputa dei secondi, ci soccorre la sentenza-guida delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 36747 del 28 maggio
2003. Con questa decisione viene innanzi tutto colmata una lacuna
normativa, dettando la definizione di intercettazione ricavata
dall'analisi del complesso normativo che ne prevede
l'autorizzazione e ne regola i presupposti, lo svolgimento delle
operazioni e l'utilizzabilità dei risultati: "L'intercettazione
rituale consiste nell'apprensione occulta, in tempo reale, del
contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra
due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al
colloquio". Alla luce anche di questa definizione, i supremi
giudici hanno escluso la possibilità di ricondurre nel concetto di
intercettazione "la registrazione di un colloquio svoltosi a viva
voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una
delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque
ammessa ad assistervi.
Difettano, in questa ipotesi, la
compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione e la
terzietà del captante. La comunicazione, una volta che si è
liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da
parte di soggetti ad essa estranei, entra a far parte del
patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non
occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può
disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo
specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici
divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio)". L'acquisizione
al processo della registrazione, dunque, è legittimamente
consentita dall'art. 234, 1° comma, del Codice di Procedura Penale,
che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o
cose mediante la cinematografia, la fotografia, la fonografia o
qualsiasi altro mezzo. Ne consegue che "il nastro contenente la
registrazione non è altro che la documentazione fonografica del
colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente
potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla
vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la
propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col
ricevere una legittimazione costituzionale" (dalla stessa
sentenza). Altro e più delicato è il caso in cui il documento
fonografico sia formato per iniziativa di un operatore della
polizia giudiziaria, che occultamente registra il contenuto di una
conversazione alla quale partecipa. Tale documento è
inutilizzabile, sia perché ferisce la libertà morale della persona
nell'assunzione della prova (art. 188 del Codice di Procedura
Penale) e sia perché costituirebbe una prova non disciplinata dalla
legge (art. 189 dello stesso Codice). Il successivo art. 191,
infatti, stabilisce che le prove acquisite in violazione dei
divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento. Sul punto i giudici si soffermano a lungo e, fra
l'altro, suggeriscono: "...Va vinta qualunque tentazione di forzare
le regole processuali in nome di astratte esigenze di ricerca della
verità reale, considerato che le dette regole non incorporano
soltanto una neutra disciplina della sequenza procedimentale, ma
costituiscono una garanzia per i diritti delle parti e per la
stessa affidabilità della conoscenza acquisita...".
In ordine al divieto imposto dal 4°
comma dell'art. 195 del Codice di Procedura Penale, secondo cui gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre
sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le
modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2°, lettere a) e b), la
sentenza interviene per qualificare come non conforme alla nuova
formulazione dell'art. 111 della Costituzione (principio del
contraddittorio nella formazione della prova) l'indirizzo
giurisprudenziale che ammetteva la testimonianza indiretta degli
agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria anche nel caso di
mancata verbalizzazione di atti tipici.
I casi nei quali la testimonianza
indiretta (art. 195 del Codice di Procedura Penale) è ammessa, "si
riducono alle sole ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto
narrativo siano state rese da terzi e percepite dal funzionario al
di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione
delle medesime, in una situazione operativa eccezionale o di
straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra
teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella
propria qualità. Si pensi ad esempio alle frasi pronunciate dalla
persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto,
nell'immediatezza dell'episodio criminoso; alle dichiarazioni
percepite nel corso di attività investigative tipiche - quali
perquisizioni, accertamenti su luoghi - o atipiche - quali
appostamenti, pedinamenti eccetera -.
In tali casi, è acquisibile ed
utilizzabile, come documento, anche l'eventuale registrazione su
nastro magnetico delle comunicazioni percepite" (dalla stessa
sentenza). Quanto sopra soddisfa l'aspetto tecnico-giuridico della
domanda, ma è opportuno sottolineare il valore più profondo legato
a questa sentenza-pilota. Infatti, in un mondo tecnologicamente
sempre più avanzato per quanto riguarda la comunicazione, è
fondamentale chiarire i limiti entro i quali questi strumenti,
sempre più sofisticati, possono essere usati senza distruggere il
principio della legalità, il rispetto verso gli altri. Questa
sentenza, dunque, è un monito per gli operatori della polizia
giudiziaria, che debbono agire avendo sempre ben chiaro il quadro
di riferimento delle loro azioni, ossia le conseguenze che ogni
loro atto può avere per le parti in
causa. |