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Vita nell'Arma

Firma elettronica



Simbolo del Giornale

Desidererei conoscere la normativa che disciplina la firma elettronica e, se possibile, le sue finalità.
M.R. - Benevento

È da anni che il legislatore si è posto come obiettivo il razionale decentramento delle funzioni e dei compiti dello Stato e la ottimizzazione dei rapporti tra pubblico e privato. Il raggiungimento di queste ambiziose mete richiede necessariamente la preparazione dei dirigenti e dei funzionari della pubblica amministrazione ad espletare i loro compiti con senso dello Stato e della responsabilità, nel pieno rispetto del cittadino e con una professionalità adeguata ai nostri giorni. In tale ottica vanno visti e letti i seguenti provvedimenti legislativi che, integrando ed armonizzando le norme già vigenti per la documentazione amministrativa tradizionale con quelle sui documenti informatici, tendono a sburocratizzare al massimo i procedimenti amministrativi.

In attuazione della direttiva 1999/93/CE "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche", fu emanato il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, seguito dal decreto Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, "Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10". Da tenere presente che con quest'ultimo decreto è stato integrato e parzialmente modificato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Combinando tutte queste disposizioni si chiarisce che:

  1. la firma elettronica è "l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica" (art. 2, lettera a, del decreto n. 10/2002). Secondo la definizione data dallo Zingarelli 2001, "la firma elettronica è un sistema di codifica basato sull'uso di codici alfanumerici, che consente al sottoscrittore e al destinatario di attestare e verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico". Viene da pensare al bancomat: si inserisce la tessera a microchip (recante nome, cognome e numero palese) nella macchina messa a disposizione dalla banca, si digita il codice segreto (pin) e si preleva il danaro, l'estratto conto, o altre informazioni. Questa operazione equivale alla firma autografa del titolare della tessera, il quale risulta avere stipulato con la propria banca un vero e proprio contratto dall'indiscutibile valore legale e dalla certa autenticità garantita dalla firma digitale.
  2. La firma digitale è "un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consente al titolare, tramite la chiave privata, e al destinatario, tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici" (art. 1, lettera n, decreto Presidente della Repubblica n. 137/2003).
  3. La firma elettronica avanzata è quella "ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati" (art. 1, lettera g, decreto legislativo n. 10/2002).
  4. La firma elettronica qualificata, infine, è "quella avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art.1, lettera ee, decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2003). Ogni soggetto che dispone di un certificato per firma elettronica qualificata sarà dotato di una coppia di chiavi: una pubblica, che si può consultare o distribuire liberamente, e una privata, assolutamente segreta. Si ricorda che "chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, secondo comma, n. 3, del Codice Penale (reclusione da sei mesi a tre anni)".

In conclusione, la firma elettronica appartiene a quella categoria di misure volte a semplificare i rapporti nell'ambito della pubblica amministrazione con una vantaggiosa ricaduta sui rapporti fra lo Stato e i cittadini e, al riguardo, l'Arma ha concretamente adeguato i programmi formativi degli ufficiali, dei marescialli, dei brigadieri, degli appuntati e dei carabinieri, consentendo loro, al termine dei rispettivi cicli addestrativi, di acquisire le competenze e le capacità necessarie al rilascio della "Patente europea di informatica".




Sull'utilizzabilità delle registrazioni




Desidererei conoscere in breve la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, con particolare riguardo all'utilizzabilità, sia nella fase delle indagini preliminari e sia nella fase del giudizio, delle registrazioni di notizie confidenziali ricevute da un ufficiale di polizia giudiziaria.
R.M. - Palermo

Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche - disciplinate dagli artt. 266-271 del Codice di Procedura Penale - sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari, sia nei procedimenti speciali (patteggiamento, giudizio abbreviato eccetera), e sia nella fase del giudizio, a condizione che siano eseguite solo nei casi consentiti dalla legge, nel rispetto dei presupposti imposti dall'art. 267 del Codice di Procedura Penale, registrate a norma dell'art. 268 del medesimo Codice e che non riguardino i difensori, i consulenti tecnici e loro ausiliari, indicati nell'art. 103, 5° comma, ed ogni altra persona tenuta al segreto professionale, quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, di cui tratta l'art. 271, 2° comma, del Codice di Procedura Penale. In tema di registrazione fonografica di colloqui intercorsi tra operatori di polizia giudiziaria e loro informatori, effettuata ad iniziativa dei primi e all'insaputa dei secondi, ci soccorre la sentenza-guida delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 36747 del 28 maggio 2003. Con questa decisione viene innanzi tutto colmata una lacuna normativa, dettando la definizione di intercettazione ricavata dall'analisi del complesso normativo che ne prevede l'autorizzazione e ne regola i presupposti, lo svolgimento delle operazioni e l'utilizzabilità dei risultati: "L'intercettazione rituale consiste nell'apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio". Alla luce anche di questa definizione, i supremi giudici hanno escluso la possibilità di ricondurre nel concetto di intercettazione "la registrazione di un colloquio svoltosi a viva voce o per mezzo di uno strumento di trasmissione, ad opera di una delle persone che vi partecipi attivamente o che sia comunque ammessa ad assistervi.

Difettano, in questa ipotesi, la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione e la terzietà del captante. La comunicazione, una volta che si è liberamente e legittimamente esaurita, senza alcuna intrusione da parte di soggetti ad essa estranei, entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha non occultamente assistito, con l'effetto che ognuno di essi ne può disporre, a meno che, per la particolare qualità rivestita o per lo specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulgazione (es.: segreto d'ufficio)". L'acquisizione al processo della registrazione, dunque, è legittimamente consentita dall'art. 234, 1° comma, del Codice di Procedura Penale, che qualifica documento tutto ciò che rappresenta fatti, persone o cose mediante la cinematografia, la fotografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Ne consegue che "il nastro contenente la registrazione non è altro che la documentazione fonografica del colloquio, la quale può integrare quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta e può rappresentare (si pensi alla vittima di un'estorsione) una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa, con l'effetto che una simile pratica finisce col ricevere una legittimazione costituzionale" (dalla stessa sentenza). Altro e più delicato è il caso in cui il documento fonografico sia formato per iniziativa di un operatore della polizia giudiziaria, che occultamente registra il contenuto di una conversazione alla quale partecipa. Tale documento è inutilizzabile, sia perché ferisce la libertà morale della persona nell'assunzione della prova (art. 188 del Codice di Procedura Penale) e sia perché costituirebbe una prova non disciplinata dalla legge (art. 189 dello stesso Codice). Il successivo art. 191, infatti, stabilisce che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate. L'inutilizzabilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Sul punto i giudici si soffermano a lungo e, fra l'altro, suggeriscono: "...Va vinta qualunque tentazione di forzare le regole processuali in nome di astratte esigenze di ricerca della verità reale, considerato che le dette regole non incorporano soltanto una neutra disciplina della sequenza procedimentale, ma costituiscono una garanzia per i diritti delle parti e per la stessa affidabilità della conoscenza acquisita...".

In ordine al divieto imposto dal 4° comma dell'art. 195 del Codice di Procedura Penale, secondo cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2°, lettere a) e b), la sentenza interviene per qualificare come non conforme alla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione (principio del contraddittorio nella formazione della prova) l'indirizzo giurisprudenziale che ammetteva la testimonianza indiretta degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria anche nel caso di mancata verbalizzazione di atti tipici.

I casi nei quali la testimonianza indiretta (art. 195 del Codice di Procedura Penale) è ammessa, "si riducono alle sole ipotesi in cui dichiarazioni di contenuto narrativo siano state rese da terzi e percepite dal funzionario al di fuori di uno specifico contesto procedimentale di acquisizione delle medesime, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza e, quindi, al di fuori di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità. Si pensi ad esempio alle frasi pronunciate dalla persona offesa o da altri soggetti presenti al fatto, nell'immediatezza dell'episodio criminoso; alle dichiarazioni percepite nel corso di attività investigative tipiche - quali perquisizioni, accertamenti su luoghi - o atipiche - quali appostamenti, pedinamenti eccetera -.

In tali casi, è acquisibile ed utilizzabile, come documento, anche l'eventuale registrazione su nastro magnetico delle comunicazioni percepite" (dalla stessa sentenza). Quanto sopra soddisfa l'aspetto tecnico-giuridico della domanda, ma è opportuno sottolineare il valore più profondo legato a questa sentenza-pilota. Infatti, in un mondo tecnologicamente sempre più avanzato per quanto riguarda la comunicazione, è fondamentale chiarire i limiti entro i quali questi strumenti, sempre più sofisticati, possono essere usati senza distruggere il principio della legalità, il rispetto verso gli altri. Questa sentenza, dunque, è un monito per gli operatori della polizia giudiziaria, che debbono agire avendo sempre ben chiaro il quadro di riferimento delle loro azioni, ossia le conseguenze che ogni loro atto può avere per le parti in causa.

Paolo Puoti