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A ciascuno la sua etichetta

Norme rigorose regolano in tutta la Comunità europea le indicazioni con cui presentare al consumatore i prodotti alimentari preconfezionati. Vediamo quali sono

Fine della etichettatura del prodotto alimentare è assicurare una corretta informazione su di esso. È bene dunque che il consumatore vi faccia sempre riferimento, anche denunciando le irregolarità

La presentazione dei prodotti alimentari comprende: la forma o l'aspetto conferito a tali prodotti o alla loro confezione; il materiale autorizzato per il loro confezionamento; il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; l'ambiente nel quale sono esposti.

Così, per prodotto alimentare preincartato si intende l'unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita. Per prodotto alimentare preconfezionato, invece, l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività (ristoranti, ospedali, mense eccetera), costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in commercio. Esso è avvolto interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata.

Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati. I prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare:

  • la denominazione di vendita;
  • l'elenco degli ingredienti (ovvero di qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione del prodotto stesso, e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale);
  • la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
  • il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
  • il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato, o la sede del fabbricante o del confezionatore, o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
  • la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
  • il titolo alcometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
  • una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
  • le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; le istruzioni per l'uso, ove necessario;
  • il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto;
  • la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti.

Tutte queste indicazioni devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Esse devono figurare sulla confezione o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.

Con il decreto del Ministro delle Attività produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali sono definite le modalità e i requisiti per l'indicazione obbligatoria del luogo di origine o di provenienza del prodotto.

Denominazione di vendita. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano che disciplinano il prodotto stesso.

I prodotti alimentari che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.

ETICHETTATURA. L'etichettatura è l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi, o sul dispositivo di chiusura, o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza di questi, in conformità a quanto stabilito, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare.

La normativa che disciplina l'obbligo della etichettatura dei prodotti alimentari destinati ai consumatori italiani fa capo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992): "Attuazione delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari", nonché al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003): "Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità".

Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

  • non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare, e precisamente sulla natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;
  • non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che esso non possiede;
  • non suggerire che il prodotto alimentare possieda caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
  • non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

Sanzioni. La violazione delle disposizioni relative alla quantità - netta o nominale - è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila. La violazione delle disposizioni in merito alla conservazione e, in particolare, la mancanza della dicitura: "da consumarsi entro..." (data di scadenza), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. Tutte le altre violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.

La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle Regioni, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che sono competenti per territorio. Si soggiunge, infine, che è consentita la vendita di prodotti alimentari contenenti uno o più aromi (designati con questo stesso termine, o con una indicazione più specifica, oppure con una descrizione dell'aroma stesso), confezionati fino al 30 giugno 2004, con delle etichette che non siano conformi alle disposizioni di cui sopra.

Walter Paoli