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La presentazione dei prodotti
alimentari comprende: la forma o l'aspetto conferito a tali
prodotti o alla loro confezione; il materiale autorizzato per il
loro confezionamento; il modo in cui sono disposti sui banchi di
vendita; l'ambiente nel quale sono esposti.
Così, per prodotto alimentare
preincartato si intende l'unità di vendita costituita da un
prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o
avvolto negli esercizi di vendita. Per prodotto alimentare
preconfezionato, invece, l'unità di vendita destinata ad essere
presentata come tale al consumatore finale e alle collettività
(ristoranti, ospedali, mense eccetera), costituita da un prodotto
alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima di
essere posto in commercio. Esso è avvolto interamente o in parte da
tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa
essere modificato senza che la confezione sia aperta o
alterata.
Indicazioni obbligatorie per i
prodotti preconfezionati. I prodotti alimentari preconfezionati
destinati al consumatore devono riportare:
-
la denominazione di
vendita;
-
l'elenco degli ingredienti (ovvero
di qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
fabbricazione o nella preparazione del prodotto stesso, e ancora
presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Gli
ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; le
carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono
indicate con il nome della specie animale);
-
la quantità netta o, nel caso di
prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità
nominale;
-
il termine minimo di conservazione
o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista
microbiologico, la data di scadenza;
-
il nome, o la ragione sociale, o
il marchio depositato, o la sede del fabbricante o del
confezionatore, o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea;
-
la sede dello stabilimento di
produzione o di confezionamento;
-
il titolo alcometrico volumico
effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a
1,2% in volume;
-
una dicitura che consenta di
identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
-
le modalità di conservazione e di
utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari
accorgimenti in funzione della natura del prodotto; le istruzioni
per l'uso, ove necessario;
-
il luogo di origine o di
provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore
l'acquirente circa l'origine o la provenienza del
prodotto;
-
la quantità di taluni ingredienti
o categorie di ingredienti.
Tutte queste indicazioni devono essere riportate in lingua
italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Esse devono
figurare sulla confezione o sulle etichette dei prodotti alimentari
nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
Con il decreto del Ministro delle Attività produttive e del
Ministro delle Politiche agricole e forestali sono definite le
modalità e i requisiti per l'indicazione obbligatoria del luogo di
origine o di provenienza del prodotto.
Denominazione di vendita. La denominazione di vendita di
un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale
prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso
applicabili. In mancanza di dette disposizioni, la denominazione di
vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano che
disciplinano il prodotto stesso.
I prodotti alimentari che hanno una denominazione di vendita
definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati
con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei
prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati. Tuttavia
nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del
prodotto finito, può essere riportato il solo nome generico
dell'ingrediente utilizzato.
ETICHETTATURA. L'etichettatura è l'insieme delle
menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio,
delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto
alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su
un'etichetta appostavi, o sul dispositivo di chiusura, o su
cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in
mancanza di questi, in conformità a quanto stabilito, sui documenti
di accompagnamento del prodotto alimentare.
La normativa che disciplina l'obbligo della etichettatura dei
prodotti alimentari destinati ai consumatori italiani fa capo al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992): "Attuazione
delle Direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti
alimentari", nonché al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181
(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2003): "Attuazione della
Direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità".
Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.
L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono
destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del
consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:
-
non indurre in errore l'acquirente
sulle caratteristiche del prodotto alimentare, e precisamente sulla
natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la
conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione
o di ottenimento del prodotto stesso;
-
non attribuire al prodotto
alimentare effetti o proprietà che esso non possiede;
-
non suggerire che il prodotto
alimentare possieda caratteristiche particolari, quando tutti i
prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche
identiche;
-
non attribuire al prodotto
alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una
malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le
disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare.
Sanzioni. La violazione delle
disposizioni relative alla quantità - netta o nominale - è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
tremilacinquecento a euro diciottomila. La violazione delle
disposizioni in merito alla conservazione e, in particolare, la
mancanza della dicitura: "da consumarsi entro..." (data di
scadenza), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro milleseicento a euro novemilacinquecento. Tutte le altre
violazioni sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria
da euro seicento a euro tremilacinquecento.
La competenza in materia di
applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle
Regioni, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che
sono competenti per territorio. Si soggiunge, infine, che è
consentita la vendita di prodotti alimentari contenenti uno o più
aromi (designati con questo stesso termine, o con una indicazione
più specifica, oppure con una descrizione dell'aroma stesso),
confezionati fino al 30 giugno 2004, con delle etichette che non
siano conformi alle disposizioni di cui
sopra. |