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Bambini e sistemi di
sicurezza
Sono un vecchio abbonato, da sempre
ammiratore dei carabinieri e da poco nonno di una bellissima
bambina. Vengo a chiedere alla nostra Rivista un aiuto: convincere
i giovani genitori che quando trasportano in macchina i figli
piccoli debbono assicurarli ai seggiolini e non tenerli in braccio,
addirittura sul sedile anteriore, legati con la stessa cintura di
sicurezza del genitore che non guida, con il serio rischio, in caso
di incidente, di farli strangolare.
M.O. - Torino
Già altre volte la nostra Rivista si
è interessata all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta cui tratta l'articolo 172 del vigente Codice stradale.
All'invocazione di aiuto del lettore rispondiamo con una
esortazione a tutti i soggetti preposti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale: controllare con la massima attenzione
ed intervenire senza la minima esitazione e con vigorosa fermezza
nei riguardi degli automobilisti "incoscienti" o "eccessivamente
indulgenti" che consentono ai trasportati di mettere in pericolo la
vita dei bambini, specie quando fatti sedere in grembo alla persona
che occupa il sedile a lato del conducente. A questi automobilisti
ricordiamo che, prima di ogni responsabilità penale, civile o
amministrativa connessa con la guida di autoveicoli, esiste
l'obbligo morale di preservare da ogni pericolo le persone
trasportate, con particolarissimo riguardo per i più piccoli.
Provocare la morte o il ferimento più o meno grave di un bambino in
genere o di un proprio figlio significa uccidere se stessi,
uccidere la madre, uccidere i nonni, uccidere la società.
Una legge per le diete
ipocaloriche
Desidererei sapere qual è la normativa che disciplina le diete
dimagranti.
M.G.M. - @mail
Si tratta del regolamento recante le
norme di attuazione della direttiva della Commissione Europea
96/8/CE, datata 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete
ipocaloriche volte alla riduzione del peso, approvato dal Ministro
della Sanità, di concerto con quello dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato, con decreto n. 519 del 7 ottobre 1998 (Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999). Con tale decreto furono
stabiliti i requisiti di composizione e di etichettatura dei
prodotti destinati ad una alimentazione particolare da utilizzare
nell'ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.
Questi prodotti - contenuti nella stessa confezione - sono posti in
vendita con le seguenti denominazioni:
-
sostituto dell'intera razione
alimentare giornaliera per il controllo del peso;
-
sostituto di un pasto per il
controllo del peso.
Gli stessi prodotti devono riportare in etichetta, oltre a
quelle previste dal decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992,
le seguenti indicazioni:
-
il valore energetico disponibile
espresso in calorie;
-
la quantità media di ogni minerale
e di ogni vitamina;
-
istruzioni per un'adeguata
preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire
queste istruzioni;
-
se un prodotto, usato secondo le
istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di
polioli superiore a 20 gr, indicazione obbligatoria che l'alimento
può avere un effetto lassativo;
-
una menzione sull'importanza di
mantenere giornalmente un adeguato apporto di
liquidi.
Inoltre, per i prodotti presentati come sostituti dell'intera
razione alimentare giornaliera:
-
-
una dichiarazione secondo cui il
prodotto fornisce in quantità adeguata tutti gli elementi
nutrizionali essenziali per la giornata;
-
una dichiarazione secondo cui il
prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza
controllo medico.
E per i prodotti presentati come sostituti di un pasto per il
controllo del peso: una dichiarazione secondo cui i prodotti sono
utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta
ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri
elementi.
I due allegati al decreto stesso riportano: il primo, la
composizione essenziale degli alimenti dietetici (energia fornita,
proteine, grassi, fibre alimentari, vitamine e minerali); il
secondo, lo schema del fabbisogno di aminoacidi.
Ma l'intervallo è obbligatorio?
Un comandante di reparto può obbligare il personale che sta
espletando un turno di servizio perlustrativo dalle ore 15,00 alle
ore 21,30 ad interrompere il servizio medesimo dalle ore 18,30 alle
ore 19,00 per la consumazione del buono pasto?
P.D. - Trapani
Anche alla luce del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003), attuativo delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti della
organizzazione dell'orario di lavoro, riteniamo che la risposta sia
negativa.
Le disposizioni contenute in detto
decreto, infatti, trovano applicazione in tutti i settori di
attività pubblici e privati, ma non nei riguardi delle forze di
polizia, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio
espletato o ragioni di ordine e sicurezza pubblica, così come
individuate con decreto del Ministro competente, da adottare entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (non
ancora emanato). L'articolo 8 del decreto n. 66/2003, in
particolare, disciplina proprio le pause, stabilendo che "Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui
modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
dell'eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare
il lavoro monotono e ripetitivo. In difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo
attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul
posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero
di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti...". In attesa di
conoscere il contenuto del decreto ministeriale e le norme che
recepiranno il nuovo accordo sindacale, riteniamo che i contenuti
delle Direttive comunitarie sopra richiamate vadano recepite come
norme di principio da tenere presenti nel comandare il
servizio.
Se si acquista una balestra
Sono un vostro affezionato lettore. Vi scrivo per chiedere
chiarimenti in merito all'acquisto di una balestra per uso
sportivo. In particolare, vorrei sapere se sono necessari dei
permessi per procedere a detto acquisto, se per esercitarmi devo
recarmi in appositi luoghi e se per il trasporto ci sono norme a
cui attenermi.
E.P. - @mail
La balestra, arma antica perché
costruita anteriormente all'anno 1890 (articolo 10 della legge
110/1975), rimane comunque sempre un'arma, vista la sua
potenzialità offensiva. Ciò considerato, riteniamo che essa vada
denunciata a norma dell'articolo 38 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, anche se non viene richiesto alcun nulla osta
all'acquisto. Per quanto riguarda il trasporto non occorre alcuna
autorizzazione; per l'addestramento, invece, è richiesto il massimo
della diligenza onde evitare ad altri possibili danni.
Quali requisiti per essere cavaliere
Vorrei conoscere i requisiti richiesti e la procedura da seguire
per aver conferite le onorificenze a cavaliere Omri.
F.F. - Augusta (Sr)
Con la circolare n. 3071 datata 8
agosto 2002 del Segretariato Generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, diretta a tutti i ministeri, è stato
chiarito che: "L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo
istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso
la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti,
dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche, e di attività
svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per
lunghi e segnalati servizi nelle carriere militari". Con la stessa
circolare è stato soggiunto: "Al fine di preservare il prestigio
dell'Ordine si è inoltre provveduto ad una riduzione del numero di
onorificenze conferibili, rideterminando il relativo contingente
annuo". |