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Ministero della Difesa
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Vita nell'Arma

Bambini e sistemi di sicurezza


Simbolo del giornale

Sono un vecchio abbonato, da sempre ammiratore dei carabinieri e da poco nonno di una bellissima bambina. Vengo a chiedere alla nostra Rivista un aiuto: convincere i giovani genitori che quando trasportano in macchina i figli piccoli debbono assicurarli ai seggiolini e non tenerli in braccio, addirittura sul sedile anteriore, legati con la stessa cintura di sicurezza del genitore che non guida, con il serio rischio, in caso di incidente, di farli strangolare.
M.O. - Torino

Già altre volte la nostra Rivista si è interessata all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta cui tratta l'articolo 172 del vigente Codice stradale. All'invocazione di aiuto del lettore rispondiamo con una esortazione a tutti i soggetti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale: controllare con la massima attenzione ed intervenire senza la minima esitazione e con vigorosa fermezza nei riguardi degli automobilisti "incoscienti" o "eccessivamente indulgenti" che consentono ai trasportati di mettere in pericolo la vita dei bambini, specie quando fatti sedere in grembo alla persona che occupa il sedile a lato del conducente. A questi automobilisti ricordiamo che, prima di ogni responsabilità penale, civile o amministrativa connessa con la guida di autoveicoli, esiste l'obbligo morale di preservare da ogni pericolo le persone trasportate, con particolarissimo riguardo per i più piccoli. Provocare la morte o il ferimento più o meno grave di un bambino in genere o di un proprio figlio significa uccidere se stessi, uccidere la madre, uccidere i nonni, uccidere la società.

Una legge per le diete ipocaloriche



Desidererei sapere qual è la normativa che disciplina le diete dimagranti.
M.G.M. - @mail

Si tratta del regolamento recante le norme di attuazione della direttiva della Commissione Europea 96/8/CE, datata 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, approvato dal Ministro della Sanità, di concerto con quello dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con decreto n. 519 del 7 ottobre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 1999). Con tale decreto furono stabiliti i requisiti di composizione e di etichettatura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare da utilizzare nell'ambito di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso. Questi prodotti - contenuti nella stessa confezione - sono posti in vendita con le seguenti denominazioni:

  1. sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;
  2. sostituto di un pasto per il controllo del peso.

Gli stessi prodotti devono riportare in etichetta, oltre a quelle previste dal decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992, le seguenti indicazioni:

  1. il valore energetico disponibile espresso in calorie;
  2. la quantità media di ogni minerale e di ogni vitamina;
  3. istruzioni per un'adeguata preparazione, ove necessario, e una raccomandazione a seguire queste istruzioni;
  4. se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 gr, indicazione obbligatoria che l'alimento può avere un effetto lassativo;
  5. una menzione sull'importanza di mantenere giornalmente un adeguato apporto di liquidi.

Inoltre, per i prodotti presentati come sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera:

  1. una dichiarazione secondo cui il prodotto fornisce in quantità adeguata tutti gli elementi nutrizionali essenziali per la giornata;
  2. una dichiarazione secondo cui il prodotto non deve essere usato per più di tre settimane senza controllo medico.

E per i prodotti presentati come sostituti di un pasto per il controllo del peso: una dichiarazione secondo cui i prodotti sono utili per l'uso previsto soltanto nell'ambito di una dieta ipocalorica e che tale dieta deve necessariamente comprendere altri elementi.

I due allegati al decreto stesso riportano: il primo, la composizione essenziale degli alimenti dietetici (energia fornita, proteine, grassi, fibre alimentari, vitamine e minerali); il secondo, lo schema del fabbisogno di aminoacidi.

Ma l'intervallo è obbligatorio?



Un comandante di reparto può obbligare il personale che sta espletando un turno di servizio perlustrativo dalle ore 15,00 alle ore 21,30 ad interrompere il servizio medesimo dalle ore 18,30 alle ore 19,00 per la consumazione del buono pasto?
P.D. - Trapani

Anche alla luce del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003), attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti della organizzazione dell'orario di lavoro, riteniamo che la risposta sia negativa.

Le disposizioni contenute in detto decreto, infatti, trovano applicazione in tutti i settori di attività pubblici e privati, ma non nei riguardi delle forze di polizia, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o ragioni di ordine e sicurezza pubblica, così come individuate con decreto del Ministro competente, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (non ancora emanato). L'articolo 8 del decreto n. 66/2003, in particolare, disciplina proprio le pause, stabilendo che "Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e dell'eventuale consumazione del pasto, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. In difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti...". In attesa di conoscere il contenuto del decreto ministeriale e le norme che recepiranno il nuovo accordo sindacale, riteniamo che i contenuti delle Direttive comunitarie sopra richiamate vadano recepite come norme di principio da tenere presenti nel comandare il servizio.

Se si acquista una balestra



Sono un vostro affezionato lettore. Vi scrivo per chiedere chiarimenti in merito all'acquisto di una balestra per uso sportivo. In particolare, vorrei sapere se sono necessari dei permessi per procedere a detto acquisto, se per esercitarmi devo recarmi in appositi luoghi e se per il trasporto ci sono norme a cui attenermi.
E.P. - @mail

La balestra, arma antica perché costruita anteriormente all'anno 1890 (articolo 10 della legge 110/1975), rimane comunque sempre un'arma, vista la sua potenzialità offensiva. Ciò considerato, riteniamo che essa vada denunciata a norma dell'articolo 38 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche se non viene richiesto alcun nulla osta all'acquisto. Per quanto riguarda il trasporto non occorre alcuna autorizzazione; per l'addestramento, invece, è richiesto il massimo della diligenza onde evitare ad altri possibili danni.

Quali requisiti per essere cavaliere



Vorrei conoscere i requisiti richiesti e la procedura da seguire per aver conferite le onorificenze a cavaliere Omri.
F.F. - Augusta (Sr)

Con la circolare n. 3071 datata 8 agosto 2002 del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretta a tutti i ministeri, è stato chiarito che: "L'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, secondo gli scopi indicati dalla legge 3 marzo 1951, n. 178, che lo istituisce, è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche, e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere militari". Con la stessa circolare è stato soggiunto: "Al fine di preservare il prestigio dell'Ordine si è inoltre provveduto ad una riduzione del numero di onorificenze conferibili, rideterminando il relativo contingente annuo".

Paolo Puoti