|
Finalmente anche la conduzione
delle attività finanziarie ha trovato una specifica e rigorosa
disciplina normativa con l'Albo italiano per gli agenti finanziari,
previsto dal Regolamento n. 485, emanato il 13 dicembre 2001 dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
L'interessante disposizione
chiarisce che colui il quale, su incarico di un intermediario,
promuove e conclude contratti di carattere finanziario - senza
avere però potere sulla fissazione dei prezzi - dovrà, d'ora in
poi, essere iscritto in un elenco istituito presso l'Ufficio
Italiano Cambi. Vengono così fissate le regole circa l'attività che
gli "agenti finanziari" potranno svolgere, i criteri per
l'iscrizione nell'elenco e le sanzioni per il mancato rispetto
della normativa finanziaria.
LE AGENZIE FINANZIARIE. Ai
fini del Regolamento in esame, è definito agente finanziario chi
"viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari
di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio
delle attività finanziarie, senza disporre di autonomia nella
fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali".
GLI ELENCHI PROFESSIONALI.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai
soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano
Cambi. Possono iscriversi le persone fisiche e le società in
possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti nel
già citato art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.
374. La permanenza dell'iscrizione è condizionata all'effettivo
svolgimento dell'attività di agenzia e, a tal fine, entro un anno
dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti titolati devono presentare,
a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'Ufficio Italiano
Cambi. È previsto anche l'obbligo di iscrizione per le agenzie con
sede legale all'estero che dispongono in Italia di una stabile
organizzazione. Per le società con sede legale nei Paesi
extracomunitari viene richiesto, inoltre, l'adeguamento ai principi
espressi dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi) in
materia di riciclaggio di denaro proveniente da operazioni
illecite. In ogni caso, l'iscrizione potrà essere mantenuta solo
qualora l'attività finanziaria delle agenzie venga effettivamente
svolta.
ALTRE ATTIVITÀ. I soggetti
iscritti negli elenchi possono svolgere attività strumentali e
connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. È strumentale
l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di
agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di
sviluppare quella di agenzia principale. Compatibili comunque con
l'agenzia finanziaria sia le attività di agenzia per la promozione
di contratti stipulati da banche, sia quelle professionali per le
quali è richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi
tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali.
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO E
SANZIONI PER GLI ABUSIVI. Nei casi di gravi violazioni di
legge, l'Ufficio Italiano Cambi propone la cancellazione
dall'elenco al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che la
dispone con provvedimento motivato. Il citato Ministero, su
proposta dell'Ufficio Italiano Cambi, può disporre la sospensione
cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni.
Analoga sospensione può essere disposta qualora, in danno di
persone iscritte nell'elenco, sia emesso decreto di rinvio a
giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza
irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità,
ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non
definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575. La sospensione, che conserva la sua efficacia
fino alla definizione del giudizio, cessa nel caso in cui sia
emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi
procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente
condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di
revoca della misura di prevenzione.
Nelle disposizioni finali del testo
regolamentare si soggiunge che, chiunque esercita professionalmente
nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività
finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui si è detto, è
punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con una multa da
2.065 a 10.329 euro. |