CARABINIERI

Entra nella Stazione On-Line dei Carabinieri
Ministero della Difesa
Home > L'Editoria > Il Carabiniere > Anno 2003 > Ottobre > Economia

Quegli agenti... titolati

Potrà esercitare l'attività finanziaria soltanto chi è iscritto in un apposito elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi

Finalmente anche la conduzione delle attività finanziarie ha trovato una specifica e rigorosa disciplina normativa con l'Albo italiano per gli agenti finanziari, previsto dal Regolamento n. 485, emanato il 13 dicembre 2001 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

L'interessante disposizione chiarisce che colui il quale, su incarico di un intermediario, promuove e conclude contratti di carattere finanziario - senza avere però potere sulla fissazione dei prezzi - dovrà, d'ora in poi, essere iscritto in un elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi. Vengono così fissate le regole circa l'attività che gli "agenti finanziari" potranno svolgere, i criteri per l'iscrizione nell'elenco e le sanzioni per il mancato rispetto della normativa finanziaria.

LE AGENZIE FINANZIARIE. Ai fini del Regolamento in esame, è definito agente finanziario chi "viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali".

GLI ELENCHI PROFESSIONALI. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico è riservato ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi. Possono iscriversi le persone fisiche e le società in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti nel già citato art. 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374. La permanenza dell'iscrizione è condizionata all'effettivo svolgimento dell'attività di agenzia e, a tal fine, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco, i soggetti titolati devono presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione all'Ufficio Italiano Cambi. È previsto anche l'obbligo di iscrizione per le agenzie con sede legale all'estero che dispongono in Italia di una stabile organizzazione. Per le società con sede legale nei Paesi extracomunitari viene richiesto, inoltre, l'adeguamento ai principi espressi dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi) in materia di riciclaggio di denaro proveniente da operazioni illecite. In ogni caso, l'iscrizione potrà essere mantenuta solo qualora l'attività finanziaria delle agenzie venga effettivamente svolta.

ALTRE ATTIVITÀ. I soggetti iscritti negli elenchi possono svolgere attività strumentali e connesse a quella di agenzia in attività finanziaria. È strumentale l'attività che ha rilievo esclusivamente ausiliario a quella di agenzia; è connessa l'attività accessoria che consente di sviluppare quella di agenzia principale. Compatibili comunque con l'agenzia finanziaria sia le attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche, sia quelle professionali per le quali è richiesta l'iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO E SANZIONI PER GLI ABUSIVI. Nei casi di gravi violazioni di legge, l'Ufficio Italiano Cambi propone la cancellazione dall'elenco al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che la dispone con provvedimento motivato. Il citato Ministero, su proposta dell'Ufficio Italiano Cambi, può disporre la sospensione cautelare dall'elenco per un periodo massimo di sessanta giorni. Analoga sospensione può essere disposta qualora, in danno di persone iscritte nell'elenco, sia emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei reati che, se accertato con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, ovvero qualora sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575. La sospensione, che conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio, cessa nel caso in cui sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non doversi procedere, di assoluzione o di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento di revoca della misura di prevenzione.

Nelle disposizioni finali del testo regolamentare si soggiunge che, chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agenzia in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui si è detto, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con una multa da 2.065 a 10.329 euro.