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Funzioni

La dotazione organica ed
extraorganica del ruolo appuntati e carabinieri, dal 1° gennaio
2006, si attesterà su 63.402 unità per effetto del completamento
del programma di sostituzione degli ausiliari con effettivi e
tenendo conto dell'incremento organico con 1.400 unità per il
potenziamento del servizio di "Carabiniere di quartiere".
Al personale appartenente al ruolo
degli appuntati e carabinieri sono attribuite le qualifiche di
agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Lo
stesso, oltre ai compiti di carattere militare previsti dalle
disposizioni in vigore, svolge mansioni esecutive con il margine di
iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute
e può altresì esercitare incarichi di comando di uno o più
militari, nonché di addestramento in relazione ad una eventuale
specifica preparazione professionale posseduta.
Reclutamento dei
carabinieri
A decorrere dal
1° gennaio 2006 i posti a concorso per l'immissione nel ruolo
Appuntati e Carabinieri, sono riservati ai volontari in Ferma
Prefissata (VFP) di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale,
in servizio o in congedo, così come previsto dall'art. 16 L.
226/2004.
Requisiti per
l'arruolamento
Gli aspiranti agli arruolamenti
volontari debbono possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e
politici;
- aver compiuto, alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di arruolamento, il diciassettesimo
anno di età e non superato il ventiseiesimo. Il limite di età è
elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato
servizio militare;
- idoneità psico-attitudinale al servizio nell'Arma dei
carabinieri, accertata dal centro nazionale selezione e
reclutamento carabinieri il cui giudizio è definitivo;
- titolo di studio di diploma di istruzione secondaria di primo
grado;
- idoneità psicofisica prevista dal decreto del Ministro della
difesa emanato ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 20 ottobre
1999, n. 380;
- statura non inferiore ai limiti previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 2
della legge 13 dicembre 1986, n.874;
- non essere stati espulsi dalle Forze armate, da Corpi
militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici;
- non essere stati condannati per delitto non colposo;
- non essere imputati per delitti non colposi ne essere
sottoposti a misure di prevenzione;
- non trovarsi in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di
carabiniere.
Gli aspiranti all'arruolamento
nell'Arma dei carabinieri debbono essere in possesso dei requisiti
morali richiesti dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,
nonché di quelli previsti dall'art. 17, comma 2 della legge 11
luglio 1978, n. 382, risultanti dalle informazioni raccolte.
Bando di arruolamento
Dal 2005 i concorsi per carabiniere
effettivo sono riservati ai volontari in Ferma Prefissata di un
anno (VFP1) delle F.A. (legge 226/2004).
Posizione di stato degli ammessi
ai corsi allievi carabinieri
Gli arruolati
volontari come carabinieri effettivi sono ammessi al corso per
allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi
dalla data di arruolamento, consegue la nomina di carabiniere
allievo, previo superamento di esami, ed è immesso in ruolo al
grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine
della graduatoria finale.
Possono essere inoltre ammessi ad
primo corso utile per allievo carabiniere effettivo, nel limite
della vacanze organiche, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i
fratelli, qualora unici superstiti del personale delle Forze di
Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con
invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità
lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano
richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5 D. Lgs. 198/95, e non si trovino nelle condizioni
impeditive previste dal medesimo articolo.
Le disposizioni
di cui sopra si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli
superstiti nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, del
personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidità non
inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di
missioni internazionali di pace ovvero in attività operative
individuate con decreto del Ministro della difesa che
comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o
attrezzature esclusivamente militari, una particolare
esposizione al rischio.
I militari in servizio ed in congedo
delle Forze Armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri,
nonché il personale appartenente alle altre Forze di Polizia,
perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione
al corso.
Agli ammessi ai corsi per allievo
carabiniere si applicano le norme di cui al regolamento per le
scuole allievi carabinieri approvato con decreto
ministeriale. |