CARABINIERI

Entra nella Stazione On-Line dei Carabinieri
Ministero della Difesa

Corte di Cassazione, sez. 1° pen., 24 settembre 2002. Pres. Gemelli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Rosin (conf.), in c. C.

C.p.m.p., artt. 189 co. 2, 226, 228 co.2

Insubordinazione con ingiuria -Struttura della fattispecie normativa -Si compie con gli elementi positivi richiesti - Necessario difetto di quelli negativi - Loro presenza - Risultato -Riducono il reato a mera ingiuria -Ulteriore effetto - Configurabilità delle scriminanti della ritorsione e della provocazione.

Il reato di insubordinazione con ingiuria richiede, nella sua struttura, oltre la presenza dei noti elementi costitutivi, il difetto di quelli indicati dall'art. 199. E se questi ultimi concorrano, il reato può configurarsi come mero reato di ingiuria a militare ed essere, eventualmente, suscettivo delle cause di non punibilità della ritorsione o della provocazione. Nella loro mancanza il fatto si tipicizza come reato di insubordinazione (1).

(1) Si legge quanto appresso nella sentenza: ««Con sentenza 31/5/2001 il Tribunale Militare di Verona, concesse le attenuanti generiche e quella prevista dall'art. 171 n. 2 c.p.m.p., dichiarate prevalenti sulle aggravanti, condannava C.N. alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione militare con il beneficio della sospensione condizionale della pena, siccome ritenuto responsabile dei reati, riuniti con il vincolo della continuazione, di insubordinazione con ingiuria aggravata e continuata (artt. 81 cpv. c.p., 47 n. 2 e 189 co. 2 c.p.m.p.) e di deterioramento aggravato di cosa mobile militare. A seguito di rituale appello dell'imputato, con sentenza 10/1/2002 la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Verona, riduceva la pena a mesi tre di reclusione militare, sostituendo detta pena con la sanzione pecuniaria della multa pari a euro 3486,08 e confermando nel resto la sentenza impugnata. In motivazione la Corte di merito, condividendo la decisione del Tribunale, riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle attendibili dichiarazioni dei testi P., S., D, B. e D. In particolare non poteva dubitarsi che l'ordine di alzarsi e di posare la matita era stato dato al C. dal P., intervenuto per cause sicuramente attinenti al servizio, al fine di prevenire la possibilità che l'imputato annotasse qualcosa sul brogliaccio di servizio. Pertanto, secondo la Corte di merito, doveva mantenersi ferma la qualificazione del fatto sub a) come violazione dell'art. 189, co. 2 c.p.m.p., in quanto, secondo il principio affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 45/1992, alla fattispecie non era applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.m.p., tenuto conto che la persona offesa si trovava in servizio e, quindi, il rapporto gerarchicodisciplinare doveva considerarsi attuale, tanto più che il fatto si svolse in presenza di militari riuniti per servizio e nei confronti di superiori in servizio. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, carenza e manifesta illogicità delta motivazione in relazione agli artt. 199, 189, 226 e 228 co. 2 c.p.m.p. sul rilievo che la Corte di merito, senza considerare che il comportamento del maresciallo P. nei confronti dell'imputato era stato dettato non da ragioni di disciplina o di servizio, ma solo esclusivamente da motivi di natura personale nei confronti del C., aveva erroneamente escluso che nella fattispecie ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.m.p., la cui applicazione avrebbe comportato la derubricazione del reato di insubordinazione in quello di ingiuria ex art. 226 c.p.m.p. con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 228 co. 2 c.p.m.p. Il ricorso non merita accoglimento. Invero la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nella fattispecie ricorressero gli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di insubordinazione, tenuto conto che le ingiurie furono rivolte dal ricorrente al superiore gerarchico per cause non estranee al servizio ed alla disciplina militare. In particolare va rilevato che su tale punto i giudici di merito hanno svolto una adeguata motivazione immune da vizi logici, di guisa che le relative censure, dirette essenzialmente alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza impugnata, devono ritenersi inammissibili. Né può ritenersi che alla fattispecie sia applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.m.p., non ricorrendo situazioni che rendono inapplicabili le disposizioni riguardanti il reato di insubordinazione. Infatti -come giustamente rilevato dalla Corte di merito, che ha richiamato a tal proposito il principio espresso dalla ordinanza n. 45/1992 della Corte Costituzionale - nel caso di specie non solo l'episodio si svolse alla presenza di militari riuniti per servizio, ma la stessa persona offesa si trovava in servizio, e, quindi, il rapporto gerarchicadisciplinare doveva considerarsi attuale.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazioni, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento processuali ex art. 616 c.p.p.. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali""