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Corte di Cassazione, sez. 1° pen.,
24 settembre 2002. Pres. Gemelli, Rel. Chieffi, P.M. mil. Rosin
(conf.), in c. C.
C.p.m.p., artt. 189 co. 2, 226, 228
co.2
Insubordinazione con ingiuria
-Struttura della fattispecie normativa -Si compie con gli elementi
positivi richiesti - Necessario difetto di quelli negativi - Loro
presenza - Risultato -Riducono il reato a mera ingiuria -Ulteriore
effetto - Configurabilità delle scriminanti della ritorsione e
della provocazione.
Il reato di insubordinazione con ingiuria richiede, nella
sua struttura, oltre la presenza dei noti elementi costitutivi, il
difetto di quelli indicati dall'art. 199. E se questi ultimi
concorrano, il reato può configurarsi come mero reato di ingiuria a
militare ed essere, eventualmente, suscettivo delle cause di non
punibilità della ritorsione o della provocazione. Nella loro
mancanza il fatto si tipicizza come reato di insubordinazione
(1).
(1) Si legge quanto appresso nella sentenza: ««Con sentenza
31/5/2001 il Tribunale Militare di Verona, concesse le attenuanti
generiche e quella prevista dall'art. 171 n. 2 c.p.m.p., dichiarate
prevalenti sulle aggravanti, condannava C.N. alla pena di mesi
quattro e giorni quindici di reclusione militare con il beneficio
della sospensione condizionale della pena, siccome ritenuto
responsabile dei reati, riuniti con il vincolo della continuazione,
di insubordinazione con ingiuria aggravata e continuata (artt. 81
cpv. c.p., 47 n. 2 e 189 co. 2 c.p.m.p.) e di deterioramento
aggravato di cosa mobile militare. A seguito di rituale appello
dell'imputato, con sentenza 10/1/2002 la Corte Militare di Appello,
sezione distaccata di Verona, riduceva la pena a mesi tre di
reclusione militare, sostituendo detta pena con la sanzione
pecuniaria della multa pari a euro 3486,08 e confermando nel resto
la sentenza impugnata. In motivazione la Corte di merito,
condividendo la decisione del Tribunale, riteneva provata la
responsabilità dell'imputato sulla base delle attendibili
dichiarazioni dei testi P., S., D, B. e D. In particolare non
poteva dubitarsi che l'ordine di alzarsi e di posare la matita era
stato dato al C. dal P., intervenuto per cause sicuramente
attinenti al servizio, al fine di prevenire la possibilità che
l'imputato annotasse qualcosa sul brogliaccio di servizio.
Pertanto, secondo la Corte di merito, doveva mantenersi ferma la
qualificazione del fatto sub a) come violazione dell'art. 189, co.
2 c.p.m.p., in quanto, secondo il principio affermato dalla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 45/1992, alla fattispecie non era
applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.m.p., tenuto conto
che la persona offesa si trovava in servizio e, quindi, il rapporto
gerarchicodisciplinare doveva considerarsi attuale, tanto più che
il fatto si svolse in presenza di militari riuniti per servizio e
nei confronti di superiori in servizio. Avverso la predetta
sentenza ha proposto ricorso l'interessato, che ne ha chiesto
l'annullamento per violazione di legge, carenza e manifesta
illogicità delta motivazione in relazione agli artt. 199, 189, 226
e 228 co. 2 c.p.m.p. sul rilievo che la Corte di merito, senza
considerare che il comportamento del maresciallo P. nei confronti
dell'imputato era stato dettato non da ragioni di disciplina o di
servizio, ma solo esclusivamente da motivi di natura personale nei
confronti del C., aveva erroneamente escluso che nella fattispecie
ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.m.p., la cui
applicazione avrebbe comportato la derubricazione del reato di
insubordinazione in quello di ingiuria ex art. 226 c.p.m.p. con
conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui
all'art. 228 co. 2 c.p.m.p. Il ricorso non merita accoglimento.
Invero la Corte di merito ha correttamente ritenuto che nella
fattispecie ricorressero gli elementi soggettivi ed oggettivi del
reato di insubordinazione, tenuto conto che le ingiurie furono
rivolte dal ricorrente al superiore gerarchico per cause non
estranee al servizio ed alla disciplina militare. In particolare va
rilevato che su tale punto i giudici di merito hanno svolto una
adeguata motivazione immune da vizi logici, di guisa che le
relative censure, dirette essenzialmente alla rivalutazione di
circostanze di fatto già correttamente esaminate nella sentenza
impugnata, devono ritenersi inammissibili. Né può ritenersi che
alla fattispecie sia applicabile l'ipotesi prevista dall'art. 199
c.p.m.p., non ricorrendo situazioni che rendono inapplicabili le
disposizioni riguardanti il reato di insubordinazione. Infatti
-come giustamente rilevato dalla Corte di merito, che ha richiamato
a tal proposito il principio espresso dalla ordinanza n. 45/1992
della Corte Costituzionale - nel caso di specie non solo l'episodio
si svolse alla presenza di militari riuniti per servizio, ma la
stessa persona offesa si trovava in servizio, e, quindi, il
rapporto gerarchicadisciplinare doveva considerarsi attuale.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazioni,
il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento processuali ex art. 616 c.p.p.. La Corte
Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle
speseprocessuali"" |
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