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In caso di sottrazione di trentadue cartucce, munizioni da
guerra, non restituite dopo un'esercitazione, non ha rilievo
l'obiezione dell'irrisorio valore e del nessun danno per
l'amministrazione militare dall'ammanco, trattandosi invece di
munizioni che alla stessa potevano risultare riutilizzabili, né
l'eccepire la carenza d'un fine di profitto, che è elemento
costitutivo del reato di furto, sufficientemente quello risultando
già provato dall'impossessamento e dalla successiva custodia ad
opera dell'agente (1).
(1) Si legge quanto appresso nella sentenza: ««Con sentenza
21/9/2000 il Tribunale Militare di Palermo condannava P.G.,
appuntato della Guardia di Finanza, con le attenuanti generiche
dichiarate prevalenti sulle aggravanti, alla pena di mesi due di
reclusione militare siccome ritenuto responsabile del reato di
furto militare pluriaggravato continuato previsto dagli artt. 81
cpv. c.p., 47 n. 2 e 230 co. 1 e 2 c.p.m.p. per essersi
impossessato in più occasioni di 40 cartucce cal. 9 corto,
sottraendole all'Amministrazione Militare. A seguito di rituale
appello dell'imputato, con sentenza 29/11/2001 la Corte Militare di
Appello, sezione distaccata di Napoli, dichiarava non doversi
procedere nei confronti dell'imputato in ordine al furto delle
cartucce non appartenenti al lotto "1994", perché estinto per
prescrizione, determinando la pena per la residua parte
dell'addebito (n. 32 cartucce del lotto 1994) in mesi uno e giorni
venti di reclusione militare e confermando nel resto la sentenza
impugnata. In motivazione la Corte di merito, dopo aver premesso
che le cartucce rinvenute nell'abitazione dell'imputato erano state
da lui sottratte durante le esercitazioni militari, riteneva
provata la sua responsabilità, in quanto risultava che lo stesso
non aveva restituito le cartucce non utilizzate durante le
esercitazioni. Né poteva essere considerata rilevante la
circostanza che le cartucce avessero un valore irrisorio, tenuto
conto che l'Amministrazione aveva un interesse al loro recupero al
fine del reimpiego, tanto più che, trattandosi di munizioni da
guerra, la loro detenzione è vietata in modo assoluto. Avverso la
predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha
chiesto l'annullamento per violazione di legge, mancanza ed
illogicità della motivazione in relazione agli art. 47 n. 2 e 230
co. 2 e 3 c.p.m.p. e 192 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito
non aveva considerato che l'imputato non aveva cagionato alcun
danno all'Amministrazione Militare, in quanto le munizioni non
utilizzate per le esercitazioni erano destinate ad essere distrutte
dopo le esercitazioni. Inoltre non vi era prova che il ricorrente
avesse tratto un vantaggio economico dall'impossessamento delle
munizioni. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la
manifesta infondatezza del motivo. Infatti la Corte di merito, con
motivazione immune da vizi logici, ha spiegato la ragione per la
quale la mancata restituzione delle munizioni costituiva un danno
per l'Amministrazione Militare, trattandosi di munizioni
utilizzabili per altre esercitazioni. Inoltre il fine di profitto
si desume dal fatto che le munizioni furono rinvenute
nell'abitazione del ricorrente e potevano, quindi, essere
utilizzate dallo stesso in ogni momento. Pertanto, trattandosi di
motivo manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 a
favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando
assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 500 (euro cinquecento) a favore della cassa
delle ammende»». |