| Corte Costituzionale, ordinanza n. 39 del 5
febbraio 2001. Pres. Ruperto, Red. Neppi
Modona
Non è esatto dire che il reato militare di disobbedienza,
nella sua formulazione, non individui un fatto corrispondente a
precise descrizioni di certezza legislativa e riveli cioè difetto
di tipicizzazione per genericità e astrattezza, affermando che il
precetto, riservato per Costituzione alla legge, sia lasciato ad
atti normativi secondari e solo disciplinari, quale è l'intimazione
libera e verbale del superiore, che male si ritiene poter essere
indipendente dall'effettiva individuazione di un bene giuridico. In
vero, dall'ordinamento risalta che requisito essenziale dell'ordine
del superiore è l'attinenza al servizio e alla disciplina,
concepita questa come valore funzionale ai compiti istituzionali
delle Forze Armate, quale il corretto funzionamento dell'apparato
militare. Infondata è la relativa eccezione di incostituzionalità
(1) (2).
(1) Sul punto della tipicizzazione del reato di disobbedienza si
riflette in ragionamento della dottrina circa le "leggi penali
generiche o atte ad essere specificate, che rinviano a fonti non
legislative per integrazione, e che perciò tendono a fondersi - di
volta in volta - con tali norme", distinte dal "caso di una legge
completa che abbia il fine di imporre penalmente il rispetto di
norme o comandi di autorità non legislative (per es. di regolamenti
od ordini di autorità non amministrative oppure il rispetto di
consuetudini", ipotesi in cui "la legge penale è completa nel
precetto e nella sanzione e consiste nel comando penalmente
sanzionato di rispettare regolamenti, ordini delle autorità e
consuetudini)", Esposito, Irretroattività e "legalità" delle pene,
Studi per Carnelutti, Padova 1950, IV, 511. Ma sul rilievo di vari
interessanti profili di questo reato, per il quadro complessivo,
cfr.: Pagliaro, Legge penale, enciclopedia del diritto, XXIII,
1973, in particolare pp. 1049 ss., e AA. in questo, e in seguenti
studi, citati; Garino, Disobbedienza nel diritto penale militare,
Digesto disc. pen., Torino 1990, IV, 140 ss.; Maggiore, De jure
condendo: contenuto e limiti dell'ordine all'inferiore nelle
FF.AA., Rassegna Giustizia Militare, 1976, 229 ss.; id, Per
un'introduzione al tema dell'esimente dell'esercizio del diritto
per il reato militare, (ibidem), 1978, I, 361 ss.; id, Brevi
considerazioni sull'esimente dell'obbedienza all'ordine gerarchico
militare, Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 1979, n. 2;
Brunelli-Mazzi, Diritto Penale Militare, Milano 1998, 480.
(2) Si legge quanto appresso nel testo dell'ordinanza:
««Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 173 del
codice penale militare di pace, promosso nell'ambito di un
procedimento penale con ordinanza emessa il 29 febbraio 2000,
iscritta al n. 202 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13,
24, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare
di pace;
- che il rimettente premette di essere investito della richiesta
del pubblico ministero di emettere decreto penale di condanna nei
confronti di un carabiniere scelto, imputato del reato di
disobbedienza (art. 173 cod. pen. mil. di pace) per essersi
rifiutato di eseguire l'ordine impartito da un maresciallo capo,
suo superiore in grado, «di spostarsi e cedere il posto anteriore
della vettura di servizio riservata al "capo macchina"»;
- che ad avviso del rimettente risulterebbero provati tutti gli
elementi in base ai quali ravvisare, «secondo consolidata
giurisprudenza», l'esistenza di un legittimo rapporto gerarchico e,
di conseguenza, di una legittima manifestazione di volontà del
superiore diretta ad imporre un facere o un non facere a un
inferiore;
- che la riconducibilità della condotta al reato contestato
dipenderebbe, a parere del rimettente, dalla circostanza che la
fattispecie incriminatrice, «caratterizzata da astrattezza e
genericità del fatto tipico», è costruita in modo da demandare alla
volontà del superiore l'individuazione del comportamento penalmente
sanzionabile, in linea con la volontà del legislatore del 1941 di
«tutelare un concetto di disciplina militare eticamente
inteso»;
- che alla luce dei principi costituzionali e della legge 11 luglio
1978, n. 382, recante le norme di principio sulla disciplina
militare, la norma censurata «dovrebbe essere riscritta» dal
legislatore, utilizzando criteri di maggiore determinatezza, quali
quelli contenuti nei reati di disobbedienza previsti dalle leggi 1
aprile 1981, n. 121, e 15 dicembre 1990, n. 395;
- che ad avviso del rimettente l'attuale formulazione dell'art. 173
cod. pen. mil. di pace si pone in contrasto, in primo luogo, con il
principio della riserva assoluta di legge in materia penale dettato
dall'art. 25, secondo comma, Cost., in quanto il legislatore del
1941 avrebbe configurato una norma penale in bianco, nella quale la
definizione del precetto è totalmente demandata ad «atti normativi
secondari, sottordinati nella gerarchia delle fonti del diritto»,
quali sono le contingenti e «particolari intimazioni verbali di un
qualsiasi superiore di un qualsiasi ente militare», sì che la
disposizione censurata è priva di «sufficiente determinazione
legale»;
- che il principio di legalità risulterebbe violato anche sotto il
profilo della mancanza di tassatività della fattispecie, perché la
norma in questione, demandando la determinazione del precetto
all'amministrazione, senza fissarne presupposti, contenuti e
limiti, non assicura la certezza della legge e rende il giudice
«arbitro assoluto» nella definizione della disobbedienza penalmente
rilevante;
- che dalla violazione dei principi di riserva di legge e di
tassatività deriverebbe il contrasto con l'art. 24 Cost., in quanto
il «cittadino militare» da un lato è posto nell'impossibilità di
conoscere con certezza ciò che è consentito e ciò che è vietato
dalla legge, dall'altro vede menomato il proprio diritto di difesa,
potendo opporre alla contestazione del reato di disobbedienza solo
argomentazioni basate su difformi precedenti giurisprudenziali,
nonché con l'art. 112 Cost., in quanto sarebbe impedito al pubblico
ministero di individuare con certezza i comportamenti in relazione
ai quali esercitare l'azione penale;
- che la disciplina censurata violerebbe poi il principio di
eguaglianza per la possibilità di diverse letture della norma e,
quindi, per il pericolo di decisioni diverse e di differenti
trattamenti in presenza di identiche situazioni di fatto, nonché
per la disparità di trattamento tra militari e appartenenti alla
Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria, in quanto gli
artt. 72 della legge n. 121 del 1981 e 20 della legge n. 395 del
1990 prevedono per tali soggetti un reato di disobbedienza di «non
incerta prescrittività»;
- che, infine, sarebbero violati anche gli artt. 25, secondo comma,
e 13 Cost., in quanto la norma censurata istituirebbe un reato di
pericolo presunto e punirebbe condotte di mera disobbedienza,
disancorate dalla «effettiva lesione al bene giuridico servizio
militare»;
- che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
Considerato che l'essenza delle censure mosse al reato di
disobbedienza, previsto dall'art. 173 cod. pen. mil. di pace, si
basa sulla supposta violazione dei principi di legalità e
determinatezza della fattispecie incriminatrice, non essendo gli
altri parametri costituzionali richiamati dal rimettente che
corollari del dedotto contrasto con l'art. 25, secondo comma,
Cost.;
- che il rimettente lamenta che l'individuazione del comportamento
penalmente sanzionabile sia totalmente rimessa alla volontà del
superiore gerarchico, sì che l'art. 173 cod. pen. mil. di pace
sarebbe caratterizzato da assoluta genericità e indeterminatezza
del fatto tipico;
- che, come rileva lo stesso rimettente senza peraltro dedurne le
logiche conseguenze interpretative, il quadro normativo nel quale
si inserisce il reato di disobbedienza previsto dall'art. 173 cod.
pen. mil. di pace è radicalmente mutato rispetto a quello vigente
al momento di emanazione del codice del 1941;
- che il principio enunciato dall'art. 52, terzo comma, Cost.,
secondo cui l'"ordinamento delle Forze armate si informa allo
spirito democratico della Repubblica", ha trovato compiuta
attuazione nella legge n. 382 del 1978 (Norme di principio sulla
disciplina militare) e nel relativo regolamento (d.P.R. 18 luglio
1986, n. 545) (cfr. da ultimo sentenze n. 519 del 2000 e n. 4 del
1997);
- che, con particolare riferimento al reato di disobbedienza, da un
lato l'art. 4, quarto comma, della legge n. 382 del 1978 stabilisce
che "gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore,
attenere alla disciplina, riguardare il servizio e non eccedere i
compiti di istituto", dall'altro l'art. 5, comma 1, del d.P.R. n.
545 del 1986 definisce l'obbedienza come l'esecuzione "degli ordini
attinenti al servizio ed alla disciplina"
- che tali disposizioni si inseriscono in un contesto in cui la
disciplina non è più concepita come un valore fine a se stesso, ma
risulta funzionale "ai compiti istituzionali delle Forze armate ed
alle esigenze che ne derivano" (art. 2, comma 1, del
regolamento);
- che il nuovo assetto normativo è inconciliabile con la
costruzione, prospettata dal giudice rimettente, dell'art. 173 cod.
pen. mil. di pace come norma penale in bianco, nella quale
l'individuazione dei comportamenti penalmente sanzionabili sarebbe
rimessa alla mera volontà del superiore gerarchico, in linea con
l'intenzione del legislatore del 1941 di «tutelare un concetto di
disciplina militare eticamente inteso»;
- che la disposizione censurata, in cui il rifiuto, il ritardo o
l'omissione di obbedienza sono comunque puntualizzati con
riferimento a "un ordine attinente al servizio o alla disciplina",
va pertanto letta - come è preciso dovere dell'interprete - alla
luce del quadro normativo che si è progressivamente formato nel
corso del periodo repubblicano;
- che le norme sopra menzionate rendono evidente che il reato non
si sostanzia nella disobbedienza ad un ordine qualsiasi proveniente
da un superiore gerarchico, in quanto solo la disobbedienza a un
ordine funzionale e strumentale alle esigenze del servizio o della
disciplina, e comunque non eccedente i compiti di istituto, integra
gli estremi del modello legale di cui all'art. 173 cod. pen. mil.
di pace;
- che, infatti, oggetto della tutela apprestata dalla norma
censurata non è il prestigio del superiore in sè e per sè
considerato, ma il corretto funzionamento dell'apparato militare,
in vista del conseguimento dei suoi fini istituzionali, così come
puntualmente messo in rilievo da quella giurisprudenza di
legittimità e di merito che ha sottolineato che l'ordine deve
sempre avere fondamento nell'interesse del servizio o della
disciplina e non può trovare causa in pretese di carattere
personale o in contrasti di natura privata tra superiore e
inferiore;
- che, non essendo dato riscontrare alcuna violazione dei parametri
costituzionali evocati dal rimettente, la questione va dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 173 del codice penale militare
di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, 25,
secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale militare di Torino, con
l'ordinanza in epigrafe»». |