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Corte di Appello Napoli. Sez. 6,
30 giugno 1987, n. 02405. Pres. Gorini, Rel. Maffei, P.M., Ciro,
Imp. A.
Cod.pen. artt. 610, 81, 110 e
347.
Delitti contro la persona - Delitti
contro la libertà individuale - Violenza privata - Usurpazione di
pubbliche funzioni - Concorso - Condizioni.
Vicenda: due imputati, propongono appello avverso la
sentenza che li aveva condannati per avere in concorso tra di loro
e con minaccia consistita nell'aver adoperato la forza
intimidatrice della qualifica di agenti di polizia, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, costretto alcuni
passanti a consegnare i documenti ed un altro a farsi perquisire la
borsa. Ancora di aver usurpato la funzione di agenti di polizia,
fermando e perquisendo con l'aggravante di aver commesso il fatto
per realizzare il reato che precede. Gli imputati sono assolti
dall'imputazione di violenza privata e prosciolti per amnistia da
quella di usurpazione di pubbliche funzioni.
Ragioni della decisione: occorre tener presente che, per integrare
l'elemento delle minaccie, previsto dall'art. 610 cod. Pen. non è
sufficiente il "metus publicae potestatis", che deriva dal reato di
usurpazione di pubbliche funzioni di cui all'art. 347 cod. pen., ma
è necessario che l'autore del reato prospetti un danno futuro ed
ingiusto alla persona offesa. Solo cosi può esservi concorso tra
l'art. 347 ed il 610 cod. pen. Nella specie, non emerge dagli atti
un atteggiamento minaccioso, ma solo la richiesta di documenti e la
pretesa di perquisire la borsa di un passante sorrette unicamente
dalla qualifica di agenti della polizia di stato che gli imputati
si sono arrogata. Quindi un atteggiamento brusco non accompagnato
da concrete minacce, non basta ad integrare l'ipotesi di violenza
privata. Il reato p.p. dall'art. 347 cod. pen. è estinto per
amnistia.
(C.E.D. Cassazione) |
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