Pretore Milano. 13 marzo 1986.
Pres. Malacarne, Rel. Malacarne, att. Cond. Felice, conv.
G.
Cod.civ. artt. 1118, 1123, 1138, 1804 e
1130; Cod.pen. art. 347; D.P.R.15 giungo 959, n. 393, art. 136,
137
Comunione e condominio - Condominio
negli edifici - Regolamento - Uso delle cose comuni: 1) Soggetti
obbligati - Aventi causa del condomino - Comodatario; 2) Previsione
di sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza - Accertamento delle
violazioni da part
|
Le prescrizioni del regolamento
di condominio relative all'uso delle cose comuni vincolano
gli aventi causa del condomino e devono quindi essere
osservate anche dal comodatario. In materia di disciplina
dell'uso dei beni comuni (parcheggio auto in ambito
condominiale), è legittima la previsione - contenuta nel
regolamento condominiale - di sanzioni pecuniarie per
l'inosservanza della normativa prescritta, il cui
accertamento ben può essere demandato a guardie giurate che
in tale attività - svolta in strade di proprietà privata con
accesso controllato - non prestano alcun servizio di Polizia
stradale né usurpano altrimenti pubbliche funzioni.
Giustizia civile, 1987, pagg. 2138.
|