CARABINIERI

Entra nella Stazione On-Line dei Carabinieri
Ministero della Difesa

Pretore Milano. 13 marzo 1986. Pres. Malacarne, Rel. Malacarne, att. Cond. Felice, conv. G.

Cod.civ. artt. 1118, 1123, 1138, 1804 e 1130; Cod.pen. art. 347; D.P.R.15 giungo 959, n. 393, art. 136, 137

Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Regolamento - Uso delle cose comuni: 1) Soggetti obbligati - Aventi causa del condomino - Comodatario; 2) Previsione di sanzioni pecuniarie in caso di inosservanza - Accertamento delle violazioni da part

Le prescrizioni del regolamento di condominio relative all'uso delle cose comuni vincolano gli aventi causa del condomino e devono quindi essere osservate anche dal comodatario. In materia di disciplina dell'uso dei beni comuni (parcheggio auto in ambito condominiale), è legittima la previsione - contenuta nel regolamento condominiale - di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza della normativa prescritta, il cui accertamento ben può essere demandato a guardie giurate che in tale attività - svolta in strade di proprietà privata con accesso controllato - non prestano alcun servizio di Polizia stradale né usurpano altrimenti pubbliche funzioni.
Giustizia civile, 1987, pagg. 2138.