Pretore Legnano. 21 maggio 1984.
Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Guerrini
Cod.pen. art. 727, 341 e 347; D.L.
Lgt.14 settembre 1944, n. 288, art. 4
Reati contro la moralità pubblica e
il buon costume - Animali in materia penale - Maltrattamento -
Fattispecie - Oltraggio - Reazione ad atti arbitrari - Presupposto
per l'applicazione dell'esimente - Usurpazione di funzioni
pubbliche - Funzioni
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Rispondono del reato p. e p. dall'art. 727
cod. pen. i dipendenti comunali che, a seguito di
un'ordinanza sindacale che dispone la cattura e
l'abbattimento dei cani randagi, dopo avere catturato un cane
legato al traino di un'autovettura, lo fanno trascinare
insanguinato per un lungo tratto di strada. Ai fini della
sussistenza del reato di oltraggio, non ricorre la causa di
non punibilità prevista dall'art. 4 del D.L. Lgt. 14
settembre 1944 n. 288 nei confronti di chi abbia oltraggiato
un vigile urbano come reazione alle sevizie inflitte a un
animale, essendo tale causa di non punibilità applicabile
solo a colui che subisce l'atto arbitrario. Risponde del
reato di usurpazioni di pubbliche funzioni giurisdizionali
inquirenti il funzionario dell'e.n.p.a. che raccolga prove
dirette ad accertare la sussistenza del fatto previsto
nell'art. 727 cod. pen.
Giurisprudenza di merito, 1984, pagg. 1153.
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