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Ministero della Difesa

Pretore Legnano. 21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Guerrini

Cod.pen. art. 727, 341 e 347; D.L. Lgt.14 settembre 1944, n. 288, art. 4

Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Animali in materia penale - Maltrattamento - Fattispecie - Oltraggio - Reazione ad atti arbitrari - Presupposto per l'applicazione dell'esimente - Usurpazione di funzioni pubbliche - Funzioni

Rispondono del reato p. e p. dall'art. 727 cod. pen. i dipendenti comunali che, a seguito di un'ordinanza sindacale che dispone la cattura e l'abbattimento dei cani randagi, dopo avere catturato un cane legato al traino di un'autovettura, lo fanno trascinare insanguinato per un lungo tratto di strada. Ai fini della sussistenza del reato di oltraggio, non ricorre la causa di non punibilità prevista dall'art. 4 del D.L. Lgt. 14 settembre 1944 n. 288 nei confronti di chi abbia oltraggiato un vigile urbano come reazione alle sevizie inflitte a un animale, essendo tale causa di non punibilità applicabile solo a colui che subisce l'atto arbitrario. Risponde del reato di usurpazioni di pubbliche funzioni giurisdizionali inquirenti il funzionario dell'e.n.p.a. che raccolga prove dirette ad accertare la sussistenza del fatto previsto nell'art. 727 cod. pen.
Giurisprudenza di merito, 1984, pagg. 1153.