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Ministero della Difesa

Pretore Legnano. 21 maggio 1984. Pres. Carboni, Rel. Carboni, att. Giudici

Cod. pen. art. 347

Reati contro la pubblica amministrazione - Nozione di pubblico ufficiale - In genere - Usurpazione di pubbliche funzioni - Funzioni giurisdizionali - Funzioni inquirenti - Attività che spettano all'autorità giudiziaria - Apparenza di legalità

Commette il reato di usurpazione di funzioni, in particolare di funzioni giurisdizionali, colui che, anche senza sostituzioni di persona o usurpazione di titolo, compie funzioni inquirenti in modo che, in una situazione di apparenza di legalità tale da porre l'inquisito quanto meno nel dubbio se debba o meno sottostare alle inquisizioni, compia in qualsiasi forma, quelle attività che, nel loro complesso, appartengono al potere giudiziario dello stato: fare accertamenti sulla base di una denuncia di reato, raccogliere prove, contestare illeciti, interrogare, fare richieste al giudice sulla base delle denuncie avute e delle prove raccolte.
Rivista Italiana diritto procedura penale, 1985, pagg. 338.