|
Non può ammettersi, perché in contrasto con il sistema
complessivo di avanzamento a scelta degli ufficiali, che
l'annullamento della scheda valutativa in sede giurisdizionale o di
autotutela, sortisca effetti in via immediata e diretta sul
rinnovando giudizio di avanzamento, che ben può concludersi con
l'attribuzione del medesimo punto di merito stabilito nel
precedente quadro di avanzamento. L'entrata in vigore della legge 7
agosto 1990 n. 241 non ha fatto venire meno la disposizione
contenuta nell'art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida
alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli
scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla
stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio, senza che
occorra la preventiva fissazione dei criteri di attribuzione dei
punteggi medesimi. (1)
(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "Diritto
1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. Con decisione irrevocabile di questa sezione n. 359 del 26
aprile 1994 - fu annullata per vizio del procedimento di
formazione, la scheda valutativa del colonnello dell'Aeronautica
militare V. Z. relativa al periodo 1 novembre 1984 - 31 ottobre
1985, conclusasi con la qualifica di "superiore alla media".
3. Il ministero della difesa: a) in esecuzione del giudicato ha
proceduto alla ricompilazione ora per allora, della scheda
valutativa per il periodo in questione (1 novembre 1984 -31 ottobre
1985) che si è conclusa con la qualifica finale di "eccellente",
anche se non con le massime aggettivazioni ed espressioni di
compiacimento, e nonostante le note perplesse del compilatore
(generale G.) e del primo revisore (generale R.) che erano sfociate
in giudizi intermedi di "superiore alla media" (cfr.: scheda n. 60
datata 17 novembre 1994); b) in sede di autotutela ha annullato il
rapporto informativo per il periodo dall'1 novembre 1985 al 14
gennaio 1986 (perché affetto dal medesimo vizio procedimentale
riscontrato dal menzionato giudicato); c) sempre in via di
autotutela ha annullato lo scrutinio di avanzamento al grado
superiore (cfr.: d.m. 19 dicembre 1994), tenuto conto che si era
svolto sulla scorta di documentazione irregolare, scrutinio che in
origine aveva visto il colonnello Z. collocato al 6° posto con
punto di merito pari a 24,69. d) ha quindi riformulato ora per
allora - tramite la Commissione superiore di avanzamento - il
giudizio sullo scrutinio di avanzamento relativo all'anno 1986,
all'esito del quale il colonnello Z. si è nuovamente classificato
al 6° posto con il medesimo punto complessivo di merito di 24,69,
sebbene con lievi scostamenti e ricomposizioni nei punteggi
parziali assegnati per i singoli elementi di cui alle lettere a),
b) e c) dell'art. 26, l. n. 1137 del 1955 (cfr.: d.m. 18 aprile
1995 e verbale della Commissione superiore di avanzamento in data
21 marzo 1995).
4. Avverso il rinnovato giudizio (ora per allora) di mancata
iscrizione in quadro di avanzamento per il grado superiore di
generale di brigata per l'anno 1986, lo Z. ha proposto ricorso al
T.a.r. del Lazio articolando le seguenti censure: a) violazione del
principio di buona amministrazione e di imparzialità, violazione di
legge, eccesso di potere per erronea presupposizione e per difetto
assoluto di istruttoria; l'amministrazione prima di procedere alla
rinnovazione dello scrutinio doveva riformulare la scheda
informativa per gli anni di riferimento; b) incompetenza, eccesso
di potere per ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di
trattamento; della Commissione di avanzamento ha fatto parte il
generale G. che era stato compilatore della scheda valutativa e del
rapporto informativo annullati in sede giurisdizionale e di
autotutela; c) violazione ed errata applicazione degli artt. 25 e
ss. L. n. 1137 del 1955, eccesso di potere per carente motivazione,
difetto di istruttoria, erronea presupposizione, travisamento delle
risultanze documentali, disparità di trattamento: da un lato
sarebbe riscontrabile una ipotesi di eccesso di potere in senso
assoluto in considerazione dei brillanti risultati di carriera
conseguiti, dall'altro si evidenzia l'illogicità ed arbitrarietà
del comportamento della Commissione di avanzamento che attribuendo
il medesimo punto di merito, avrebbe svuotato di significato il
giudicato della quarta sezione di questo Consiglio n. 359 del 1994;
d) violazione dell'art. 3, l. n. 241 del 1990, eccesso di potere
per assoluta difetto di motivazione e di istruttoria: la
Commissione non ha motivato l'attribuzione dei punteggi e non ha
predeterminato i criteri cui ancorare i giudizi.
5. L'impugnata sentenza ha respinto con dovizia di argomenti
tutti i motivi di censura.
6. Con il primo mezzo l'appellante ripropone il primo motivo di
ricorso, lamentando l'omessa redazione e l'omessa valutazione, da
parte della Commissione superiore di avanzamento, della scheda
valutativa ricompilata ora per allora. L'assunto è destituito di
fondamento. Come ricostruito in fatto: a) l'amministrazione ha
provveduto a rieditare la scheda valutativa (n. 60, in atti,
portata a conoscen-za dello Z. in data 17 novembre 1994); b) la
Commissione di avanzamento l'ha presa espressamente in
considerazione in sede di rinnovo del giudizio di avanzamento (cfr.
verbale seduta del 21 marzo 1995 rigo 21 - 22).
7. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Risulta
per tabulas dal verbale della seduta della Commissione di
avanzamento che il generale G. non era presente al momento del
rinnovo del giudizio. È del tutto privo di rilievo il fatto che
tale generale abbia composto la Commissione, in disparte ogni
valutazione circa la asserita illegittimità della nomina.
8. Anche il terzo motivo di appello non può trovare
accoglimento.
8.1. In primo luogo deve rilevarsi che nessuna censura di
eccesso di potere in senso relativo è stata mai ritualmente
sollevata in primo grado: lo Z., infatti, pur preannunciando
(pagina 11 del ricorso di primo grado), all'esito del deposito dei
libretti personali dei parigrado motivi aggiunti, non li ha mai
notificati. Del tutto inammissibili appaiono pertanto le relative
doglianze sollevate per la prima volta con la memoria conclusionale
depositata il 20 ottobre 2004 e con la nota di udienza depositata
il 25 novembre 2004. Atteso il carattere meramente illustrativo dei
menzionati scritti, sono inammissibili tutte le censure ivi
articolate, sia perché non sollevate con l'atto di gravame
notificato, sia perché nuove rispetto al thema decidendum del
giudizio di primo grado e quindi in violazione del divieto sancito
dall'art. 345 c.p.c.
8.2. L'art. 26 della legge 12 novembre 1955 n. 1137 - nel testo
applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la
valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali, debba
essere effettuata sulla base dei seguenti elementi: a) qualità
morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra,
comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante
la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare
riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche,
qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al
servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti
intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di
corsi, esami esperimenti. L'art. 45 della legge 19 maggio 1986 n.
224, ha stabilito, successivamente, che il ministero della Difesa,
stabilisca le modalità applicative dell'art. 26 legge n. 1137 del
1955, "prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a
base delle valutazioni". Il sistema della promozione a scelta, è
caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una
valutazione in assoluto per ciascuno di essi, talché l'iscrizione
nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita
da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio
attribuitogli. Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i
parametri costituzionali volti ad assicurare l'imparzialità ed il
buon andamento; nè può ritenersi che la norma abbia inteso
sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai
giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in
cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale
che li governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio
espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente
il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo
consente: A) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso
relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto
a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in
riferimento agli elementi di giudizio (documentazione
caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr.: Corte
Cost. 7 aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 20 dicembre 2002, n.
7241; sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681;
sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez.
IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726).
Tale vizio per quanto in precedenza osservato non può essere
esaminato nel caso di specie. B) sotto il profilo dell'eccesso di
potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la
coerenza generale del metro valutativo adoperato (v. da ultimo:
Cons. Stato, sez. IV, 20 dicembre 2002, n. 7241; sez. IV, 30 luglio
2002, n. 4074), ovvero la manifesta incongruità del punteggio,
avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate,
ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della
sua carriera. Per consolidata tradizione giurisprudenziale, la
censura di eccesso di potere in senso assoluto, presuppone una
figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente ottimi
ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento; sicché i
sintomi di tale vizio potrebbero cogliersi esclusivamente quando
nella documentazione caratteristica risulti un livello tanto
microscopicamente elevato dei precedenti dell'intera carriera
dell'ufficiale, da rendere a prima vista il punteggio attribuito
del tutto inadeguato (cfr. ex plurimis e da ultimo: sez. IV, 19
marzo 2001, n. 1622). In ogni caso il vizio di eccesso di potere in
senso assoluto, non è automaticamente riscontrabile sulla base del
mero apprezzamento della eccellenza dei precedenti di carriera,
poiché il giudizio di avanzamento a scelta comprende una
valutazione estesa a numerosi fattori di apprezzamento che non
consente di attribuire al possesso di certi requisiti automatiche
aspettative di progressione in carriera (cfr. sez. IV, n. 397 del
10 marzo 1998). Il vizio di eccesso di potere in senso assoluto
nella specie non ricorre in considerazione del fatto lo Z. non ha
ottenuto le massime aggettivazioni possibili nelle schede
valutative (addirittura nel grado rivestito), mentre ha conseguito
giudizi non apicali di "superiore alla media" nel grado di
capitano, il che esclude ex se che possa configurarsi l'eccesso di
potere in senso assoluto, non potendosi dare spazio a quella
risalente ed isolata giurisprudenza che afferma di poter
prescindere dall'attribuzione di giudizi non apicali, se riportati
in epoca risalente ed in gradi subalterni (cfr.: sez. IV, n. 482
del 1976 e 968 del 1977).
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (sez.
IV, n. 7241 del 2002 cit.; n. 4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n.
1849 del 1999), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole
non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado
superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento,
non può comportare l'automatica promozione di qualsiasi altro
ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale
assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega
promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi
degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti
nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo
ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto
della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al
suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche
vieppiù illegittime; con l'assurdo risultato della promozione
soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile
contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della
carriera militare.
8.3. Priva di pregio è la doglianza concernente l'attribuzione
dello stesso punteggio di merito. In primo luogo è necessario
precisare che il giudicato favorevole dello Z. aveva un contenuto
ben preciso: a) cassatorio relativamente alla scheda valutativa
viziata; b) ordinatorio e conformativo circa la necessità della
ricompilazione della stessa emendata dal vizio formale riscontrato
(l'assenza del secondo revisore in persona del Capo di Stato
maggiore dell'Aeronautica militare). In alcun modo la Commissione
di avanzamento doveva ritenersi vincolata dal giudicato in parola,
operando nella diversa sede della rinnovazione del giudizio di
idoneità all'avanzamento cui era pervenuta per volontà
dell'amministrazione esercitata in sede di autotutela. In altri
termini la Commissione, operando a terreno vergine, aveva l'unico
vincolo procedimentale (puntualmente osservato), di rivalutare lo
scrutinando avendo presente il giudizio finale ed il contenuto
anche, ma non solo, della scheda valutativa n. 60 ricompilata nelle
debite forme. Non può ammettersi, perché in contrasto con il
sistema complessivo di avanzamento a scelta degli ufficiali, che
l'annullamento della scheda valutativa in sede giurisdizionale o di
autotutela, sortisca effetti in via immediata e diretta sul
rinnovando giudizio di avanzamento, che ben può concludersi con
l'attribuzione del medesimo punto di merito. In fatto è appena il
caso di rimarcare che tale scheda valutativa, pur culminando nella
qualifica finale di "eccellente", presenta un contenuto tutt'altro
che positivo relativamente ai giudizi intermedi del compilatore e
del primo revisore.
9. Miglior sorte non tocca all'ultimo mezzo. Circa la
formulazione del giudizio in termini numerici, la sezione, non
intende discostarsi dai propri precedenti specifici, secondo cui
l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990 n. 241 non ha fatto
venire meno la disposizione contenuta nell'art. 26 della legge n.
1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento la
valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli elementi
presi in considerazione dalla stessa norma, espressi legittimamente
mediante punteggio (cfr.: C.d.S. sez. IV, n. 1849 del 1999 cit.; n.
951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24 giugno 1997,
n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla luce dell'art.
40, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
- riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma
97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - (inapplicabile ratione
temporis), che testualmente recita: <<l'attribuzione dei
punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto
espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli
ufficiali idonei>> (in senso conforme: C.d.S. sez. IV, n.
2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.).
Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di
assoluta specialità del procedimento disegnato dall'art. 26 legge
cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale
predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di
giudizio elencati nell'art. 26 cit.; non potendosi ritenere che
tale obbligo scaturisca dall'art. 45 della legge n. 224 del 1986,
che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base
delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr.: art. 70 e 71, cfr.: Sez.
IV, 20 dicembre 2002, n. 7241).
10. In conclusione l'appello deve essere
respinto". |