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In base a
quanto disposto dall'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 490 del 1997 (per
il quale l'eventuale eccedenza organica che si verifica a seguito
di promozioni effettuate quando viene rinnovato il giudizio di
avanzamento annullato, tra l'altro, in base all'accoglimento di un
ricorso giurisdizionale, può essere anche riassorbita con
l'applicazione delle modalità previste dall'istituto
dell'aspettativa per riduzione dei quadri), tutti gli ufficiali
iscritti in quadro sono litisconsorti necessari nel giudizio
instaurato contro il relativo quadro di avanzamento da altro
ufficiale dichiarato idoneo ma non promosso (1).
(1)
Si legge quanto appresso in sentenza: "… 6. Come già evidenziato,
nel giudizio di primo grado non sono stati evocati tutti gli
ufficiali parigrado iscritti in quadro, ma solo quelli nei cui
confronti sono state sollevate doglianze di eccesso di potere in
senso relativo. L'incompletezza di un fondamentale presupposto del
rapporto processuale (il contraddittorio) sempre rilevabile
d'ufficio, impone al giudice di appello di annullare con rinvio
l'impugnata sentenza a mente dell'art. 35, l. n. 1071 del 1971
(cfr. ex plurimis, sez. IV, n. 1153 del 2004; sez. IV, n. 1198 del
2003). 7. Nei giudizi avverso le operazioni di scrutinio per
l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle forze armate la
giurisprudenza aveva tradizionalmente escluso, in forza dell'art.
54, lett. b), della l. n. 1137 del 12 novembre 1955, che "gli
ufficiali collocati in posizione poziore rispetto al medesimo
ricorrente rivestissero la figura di controinteressati" e ciò sul
rilievo che il giudizio di avanzamento a scelta non configurava una
ipotesi di scrutinio per merito comparativo, ma si articolava in
tanti autonomi giudizi quante sono le posizioni degli ufficiali
interessati, senza alcun rapporto comparativo con altri aspiranti
alla promozione (cfr. ex plurimis sez. IV, 24 marzo 1998, n. 492).
La disposizione appena citata prevedeva altresì che l'eventuale
accoglimento del ricorso comportava l'annullamento della
valutazione solo nella parte relativa al ricorrente senza
modificare l'esito della graduatoria in ordine alla promozione
degli altri ufficiali tanto che la eventuale promozione
dell'interessato (a seguito della rinnovazione del giudizio
annullato) avveniva in soprannumero e non comportava la fuoriuscita
dalla graduatoria di coloro che erano stati già promossi. Da ciò la
stessa giurisprudenza aveva concluso nel senso della indifferenza
della impugnativa da parte degli ufficiali promossi che non
potevano vantare alcun interesse concreto ed attuale alla
conservazione del provvedimento impugnato. 8. Le predette
conclusioni vanno ora modificate alla luce della nuova normativa
introdotta dall'art. 40, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1997 n.
490 - come sostituito dall'art. 20, d.lgs. 28 giugno 2000, n. 216 -
(che ha provveduto al riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali), applicabile alla
fattispecie in esame trattandosi di norma procedimentale. La nuova
disposizione ha, infatti, completamente ridisciplinato la procedura
di cui al precedente art. 54, lett. b), della legge del 1955 sulla
base dei seguenti criteri: a) l'ufficiale appartenente al grado nel
quale l'avanzamento ha luogo "ad anzianità", se giudicato idoneo, è
promosso al grado superiore con "l'anzianità che gli sarebbe
spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo"; b)
l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo
"a scelta", se giudicato idoneo e riporti un punto di merito per
cui "sarebbe stato promosso qualora attribuito in una precedente"
graduatoria, è promosso al grado superiore con l'anzianità che gli
"sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo".
La promozione di cui al comma 3 non è ricompresa tra quelle
"attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio". Qualora
non "sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri
massimi" del grado in cui deve essere effettuata la promozione,
l'eventuale "eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene
riassorbita al "verificarsi della prima vacanza successiva al 1°
gennaio dell'anno successivo quello della rinnovazione del giudizio
e comunque entro il 31 dicembre di tale anno" (cfr. il comma 12
dell'art. 40, specificamente riferito alle promozioni del Corpo
della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri). Qualora
entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono
assorbite con le modalità di cui all'articolo 7 della "legge 10
dicembre 1973, n. 804." Quest'ultima norma a sua volta recita: "Le
eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo
di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di
colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa
per riduzione di quadri dell'ufficiale anagraficamente più anziano
e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado, se
colonnello, ovvero dell'ufficiale più anziano in grado ed, a parità
di anzianità, dell'ufficiale anagraficamente più anziano, se
generale e secondo il seguente ordine: - ufficiali a disposizione
giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente
effettivo; - ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»
- ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel
servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro; -
ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma
dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366; - ufficiali
in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto
dell'articolo 48 della L. 12 novembre 1955, n. 1137, e
dell'articolo 37 della L. 13 dicembre 1965, n. 1366; - ufficiali in
servizio permanente effettivo". 9. Dall'applicazione del combinato
disposto delle norme appena richiamate emerge come la posizione
degli ufficiali promossi con il quadro di avanzamento contestato
non può più ritenersi indifferente o neutra rispetto al giudizio
istaurato da un loro pari grado; ciò perché, in ipotesi di
accoglimento del ricorso e di rinnovazione positiva della
valutazione a lui attinente, quest'ultimo viene ad inserirsi nel
ruolo non più in soprannumero ma al posto di un collega anche se
con le garanzie, le particolari modalità ed i criteri di cui al
citato art. 7, così che non può negarsi che gli stessi, avendo
interesse a conservare la propria posizione, assumono la figura di
soggetti controinteressati formali e sostanziali di quel giudizio
(cfr. in termini sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1198; sez. IV, 15 maggio
2002, n. 2594). 10. Nella specie, può e deve essere fatta
applicazione dei principi generali in materia di integrità del
rapporto processuale. La sezione non intende discostarsi
dall'orientamento maggioritario di questo Consiglio, secondo cui la
nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell'art.
21, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di
due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla
esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato,
ovvero della sua immediata individuabilità; quello sostanziale,
discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un
interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio
di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed
abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una
posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons.
St., sez. IV, n. 1198 del 2003 cit.; sez. IV, 11 luglio 2001, n.
3895; sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; Ad. plen., 8 maggio 1996,
n. 2). Ed invero, come si è già illustrato, la controversia portata
all'esame del giudice di primo grado, ed ora in appello, aveva ad
oggetto la graduatoria di merito formulata dall'Amministrazione
della difesa al termine della procedura di valutazione per
l'avanzamento al grado di generale di brigata. La rinnovazione del
giudizio conseguente ad un suo eventuale esito positivo, secondo le
disposizioni appena ricordate, potrebbe pregiudicare la situazione,
quantomeno, degli ufficiali all'epoca promossi che dovevano e
devono, di conseguenza, essere posti in grado di intervenire nel
giudizio a tutela delle posizioni così acquisite. Anche altri
ufficiali appartenenti al medesimo grado, all'interno del quale
effettuare il collocamento in aspettativa, precedentemente o
successivamente promossi, potrebbero essere danneggiati. Ma tali
soggetti, per quanto finora detto, non possono assumere la veste di
litisconsorti necessari, non essendo nominati nel provvedimento
impugnato (iscrizione in quadro) e non potendo essere facilmente
individuati al momento della proposizione del ricorso di primo
grado. 11. Per le suesposte considerazioni l'appello deve essere
accolto e deve, di conseguenza, essere annullata la sentenza
impugnata, con rinvio al giudice di primo grado ai sensi e per gli
effetti dell'art. 35, l. n. 1034 del 1971. Il collegio ravvisa
giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di
entrambi i gradi di giudizio". |