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Ministero della Difesa

Cons. di S. - Sez. IV - Sent. 14/04/2004, n. 2111 (c.c. 13 gennaio 2004) - Pres. Salvatore - Est. Mele - M.G. c. Ministero della difesa

Disciplina militare - Esame del giudicato penale - Autonomia del giudizio disciplinare - Legittimità.

Il medesimo fatto può ben essere valutato diversamente sotto diversi profili. Lo stesso può essere considerato rilevante sia rispetto agli interessi della collettività organizzata (sentenza penale) sia con riferimento agli interessi dell'istituzione militare (provvedimento disciplinare). La vicenda disciplinare, inoltre, può comportare una diversa valutazione del medesimo in sede di ordinamento particolare, rispetto a quanto deciso in sede di ordinamento generale. In tale contesto le circostanze valutate favorevolmente in sede penale, ben possono essere valutare diversamente in sede disciplinare (ciò che conferma ulteriormente l'autonomia del giudizio in tale sede), in quanto il fatto, comunque determinato, si può porre come elemento di rottura del rapporto di fiducia che lega il militare all'istituzione di appartenenza e determina lo stemperamento dei doveri di esemplarità connessi con il suo particolare status (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
"& Rileva l'appellante di essere stato rimosso dal servizio a seguito di una sentenza passata in giudicato che ha accertato che lo stesso si era impossessato della somma complessiva di £. 1.250.000, condannandolo a pena pecuniaria, in considerazione del particolare stato emotivo dello stesso al momento della commissione del fatto. L'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto questa ha ignorato che l'Amministrazione ha operato l'irrogazione della sanzione disciplinare con carattere automatico rispetto alla sentenza penale, non ha tenuto conto della grave superficialità dell'istruttoria seguita, che non ha preso in considerazione tutte le circostanze che hanno accompagnato, preceduto e seguito il fatto inflazionale, nonché perché non ha individuato la violazione del principio di proporzionalità fra sanzione irrogata e infrazione commessa. L'Amministrazione appellata non si è costituita in giudizio. La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004. Diritto L'appello è infondato. Infatti, tutti e due i motivi di gravame proposti in primo grado sono stati correttamente considerati infondati da quel giudice. Relativamente al primo motivo, che censura il provvedimento impugnato per essere stato adottato quest'ultimo come automatica conseguenza della sentenza penale di condanna dell'appellante (condannato per essersi appropriato della somma di £. 1.250.000), lo stesso è infondato in punto di fatto, in quanto nel provvedimento impugnato si prende in considerazione il fatto che ha dato luogo al provvedimento giurisdizionale penale e si valuta lo stesso in sede disciplinare nei seguenti termini: "Tale comportamento, peraltro sanzionato penalmente, è da ritenersi biasimevole sotto l'aspetto disciplinare in quanto contrario ai doveri di correttezza ed esemplarità proprio dello status di militare, in palese violazione dei compiti e delle responsabilità connesse all'incarico ricoperto e lesivo del prestigio dell'Arma dei Carabinieri". Tale motivazione, frutto peraltro di uno specifico procedimento disciplinare, nell'ambito del quale l'appellante ha potuto difendersi adeguatamente, confermando del resto il fatto stesso, dimostra chiaramente l'autonomo convincimento assunto dall'Amministrazione in sede disciplinare in ordine al comportamento del soggetto inquisito. Che, poi, il fatto è lo stesso che ha dato luogo alla sentenza penale, è vicenda collegata con la diversa valutazione che del medesimo è stata fatta in sede di ordinamento generale e in sede di ordinamento particolare, considerandosi il fatto rilevante sia rispetto agli interessi della collettività organizzata (sentenza penale) che con riferimento agli interessi dell'Arma dei carabinieri (provvedimento disciplinare). Per quanto concerne la censura relativa alla mancata presa in considerazione di tutte le circostanze che hanno accompagnato la vicenda (particolare stato emotivo del soggetto), al fine di una applicazione proporzionata del potere disciplinare, la stessa è infondata, in quanto ciò è stato indubbiamente conosciuto e valutato in sede disciplinare, sia perché la vicenda era stata oggetto di specifica considerazione in sede penale e sia perché ribadita dall'interessato appunto in tale specifica sede disciplinare. Ma tali circostanze, se idonee a determinare un affievolimento della sanzione in sede penale (pena soltanto pecuniaria), non sono state valutate positivamente in sede disciplinare (ciò che conferma ulteriormente l'autonomia del giudizio in tale sede), in quanto il fatto, comunque determinato, si pone come elemento di rottura del rapporto di fiducia che lega il militare all'Arma e determina lo stemperamento dei doveri di esemplarità connessi con lo "status" di appartenente all'Arma dei carabinieri. Del resto, il principio di proporzionalità non è un principio che può prescindere da tutte le considerazioni del caso concreto: se vi erano delle attenuanti relative allo stato emotivo del soggetto, vi erano altresì delle aggravanti connesse con la particolare natura giuridica del rapporto di servizio di un militare, per cui resta intollerabile la continuazione nel servizio di un soggetto che, sebbene indebolito da circostanze endogene, non sappia distinguere il limite oltre il quale non deve andare in ragione del particolare "status" fiduciario rivestito. L'appello va, pertanto, rigettato".