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Il
medesimo fatto può ben essere valutato diversamente sotto diversi
profili. Lo stesso può essere considerato rilevante sia rispetto
agli interessi della collettività organizzata (sentenza penale) sia
con riferimento agli interessi dell'istituzione militare
(provvedimento disciplinare). La vicenda disciplinare, inoltre, può
comportare una diversa valutazione del medesimo in sede di
ordinamento particolare, rispetto a quanto deciso in sede di
ordinamento generale. In tale contesto le circostanze valutate
favorevolmente in sede penale, ben possono essere valutare
diversamente in sede disciplinare (ciò che conferma ulteriormente
l'autonomia del giudizio in tale sede), in quanto il fatto,
comunque determinato, si può porre come elemento di rottura del
rapporto di fiducia che lega il militare all'istituzione di
appartenenza e determina lo stemperamento dei doveri di esemplarità
connessi con il suo particolare status (1).
(1) Si legge
quanto appresso in sentenza:
"& Rileva l'appellante di essere stato rimosso dal servizio a
seguito di una sentenza passata in giudicato che ha accertato che
lo stesso si era impossessato della somma complessiva di £.
1.250.000, condannandolo a pena pecuniaria, in considerazione del
particolare stato emotivo dello stesso al momento della commissione
del fatto. L'appellante censura la sentenza di primo grado in
quanto questa ha ignorato che l'Amministrazione ha operato
l'irrogazione della sanzione disciplinare con carattere automatico
rispetto alla sentenza penale, non ha tenuto conto della grave
superficialità dell'istruttoria seguita, che non ha preso in
considerazione tutte le circostanze che hanno accompagnato,
preceduto e seguito il fatto inflazionale, nonché perché non ha
individuato la violazione del principio di proporzionalità fra
sanzione irrogata e infrazione commessa. L'Amministrazione
appellata non si è costituita in giudizio. La causa passa in
decisione alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004. Diritto
L'appello è infondato. Infatti, tutti e due i motivi di gravame
proposti in primo grado sono stati correttamente considerati
infondati da quel giudice. Relativamente al primo motivo, che
censura il provvedimento impugnato per essere stato adottato
quest'ultimo come automatica conseguenza della sentenza penale di
condanna dell'appellante (condannato per essersi appropriato della
somma di £. 1.250.000), lo stesso è infondato in punto di fatto, in
quanto nel provvedimento impugnato si prende in considerazione il
fatto che ha dato luogo al provvedimento giurisdizionale penale e
si valuta lo stesso in sede disciplinare nei seguenti termini:
"Tale comportamento, peraltro sanzionato penalmente, è da ritenersi
biasimevole sotto l'aspetto disciplinare in quanto contrario ai
doveri di correttezza ed esemplarità proprio dello status di
militare, in palese violazione dei compiti e delle responsabilità
connesse all'incarico ricoperto e lesivo del prestigio dell'Arma
dei Carabinieri". Tale motivazione, frutto peraltro di uno
specifico procedimento disciplinare, nell'ambito del quale
l'appellante ha potuto difendersi adeguatamente, confermando del
resto il fatto stesso, dimostra chiaramente l'autonomo
convincimento assunto dall'Amministrazione in sede disciplinare in
ordine al comportamento del soggetto inquisito. Che, poi, il fatto
è lo stesso che ha dato luogo alla sentenza penale, è vicenda
collegata con la diversa valutazione che del medesimo è stata fatta
in sede di ordinamento generale e in sede di ordinamento
particolare, considerandosi il fatto rilevante sia rispetto agli
interessi della collettività organizzata (sentenza penale) che con
riferimento agli interessi dell'Arma dei carabinieri (provvedimento
disciplinare). Per quanto concerne la censura relativa alla mancata
presa in considerazione di tutte le circostanze che hanno
accompagnato la vicenda (particolare stato emotivo del soggetto),
al fine di una applicazione proporzionata del potere disciplinare,
la stessa è infondata, in quanto ciò è stato indubbiamente
conosciuto e valutato in sede disciplinare, sia perché la vicenda
era stata oggetto di specifica considerazione in sede penale e sia
perché ribadita dall'interessato appunto in tale specifica sede
disciplinare. Ma tali circostanze, se idonee a determinare un
affievolimento della sanzione in sede penale (pena soltanto
pecuniaria), non sono state valutate positivamente in sede
disciplinare (ciò che conferma ulteriormente l'autonomia del
giudizio in tale sede), in quanto il fatto, comunque determinato,
si pone come elemento di rottura del rapporto di fiducia che lega
il militare all'Arma e determina lo stemperamento dei doveri di
esemplarità connessi con lo "status" di appartenente all'Arma dei
carabinieri. Del resto, il principio di proporzionalità non è un
principio che può prescindere da tutte le considerazioni del caso
concreto: se vi erano delle attenuanti relative allo stato emotivo
del soggetto, vi erano altresì delle aggravanti connesse con la
particolare natura giuridica del rapporto di servizio di un
militare, per cui resta intollerabile la continuazione nel servizio
di un soggetto che, sebbene indebolito da circostanze endogene, non
sappia distinguere il limite oltre il quale non deve andare in
ragione del particolare "status" fiduciario rivestito. L'appello
va, pertanto, rigettato". |