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Ministero della Difesa

Tar Piemonte - Sez. I - Sent. 28 gennaio 2004, n. 20 - Pres. Gomez de Ayala - Ref. Altavista - O. G. c. Ministero Difesa.

Sottufficiale - Perdita del grado per rimozione - Provvedimento motivato in relazione alla sentenza del giudice penale a anche per valutazioni disciplinari autonome - Legittimità. Sottufficiale - Perdita del grado per rimozione - Sanzione proporzionale ad una condanna a otto mesi di reclusione per il reato di falso in atto pubblico - Legittimità.

É legittimo sia sotto il profilo della congrua motivazione, sia sotto quello della proporzionalità, il provvedimento disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione inflitto ad un maresciallo maggiore dei Carabinieri, comandante di reparto speciale, condannato con sentenza irrevocabile a otto mesi di reclusione per il reato di falso in atto pubblico (1).

(1) Si legge quanto appresso in sentenza: "&Esposizione in fatto Il ricorrente è cessato dal servizio quale Maresciallo maggiore dei Carabinieri, in data 31-12-1994. Successivamente è stato sottoposto a procedimento penale, per abuso d'ufficio, peculato, e falso; tale procedimento si è concluso il 3-5-2002 con la pronuncia di una sentenza della Corte d'Appello di Torino di non doversi procedere per alcuni capi di imputazione e con condanna a otto mesi di reclusione per il reato di falso in atto pubblico. Pertanto veniva avviato il procedimento disciplinare che si concludeva il 24-9-2003 con la irrogazione della sanzione della perdita del grado. Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: violazione di legge in relazione all'art 60 della legge 599 del 31-7-1954 e all'art 653 del c.p.p., modificato dalla legge 1 del 27-3-1997; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì quale violazione di legge con riferimento all'art 3 della legge 241 del 7- 8-1990), illogicità, sviamento, violazione del principio di proporzionalità.

Alla Camera di Consiglio del 28-1-2004 il ricorso veniva ritenuto per la decisione immediata. Motivi della decisione Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, vista la rituale instaurazione del contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare ed attesa la fondatezza delle censure dedotte. Il ricorso è infondato. Sostiene il ricorrente il difetto di motivazione e la sproporzione tra la sanzione inflitta ed il fatto contestato. Tali profili di censura non meritano accoglimento. Infatti il provvedimento dell'Amministrazione è sufficientemente motivato in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Torino di condanna per il delitto di falso. Ai sensi dell'art 653 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 97 del 27 marzo 2001, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Pertanto si deve ritenere legittima la motivazione in cui si dà atto della pronuncia di una sentenza di condanna solo per alcuni capi della originaria imputazione, aggiungendovi anche valutazioni autonome incompatibili con la conservazione del grado. Sotto il profilo della gravità della sanzione non si può ritenere del tutto sproporzionata, tale da viziare il provvedimento di eccesso di potere, l'irrogazione della sanzione della perdita del grado. Infatti la condanna per un reato di falso si deve ritenere una fatto grave per un militare con un ruolo rilevante come quello ricoperto dal ricorrente quale comandante dei Nas.

Tutti gi altri profili di censura richiedono una valutazione di merito delle scelte dell' Amministrazione insindacabili in questa sede. La determinazione relativa all'entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della p.a. datrice di lavoro, insindacabile di per sè dal giudice amministrativo, tranne nei casi in cui essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o particolarmente severa in quanto determinata nel massimo consentito (Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2002, n. 449). Il ricorso è pertanto infondato e va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio".