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É
legittimo sia sotto il profilo della congrua motivazione, sia sotto
quello della proporzionalità, il provvedimento disciplinare di
stato della perdita del grado per rimozione inflitto ad un
maresciallo maggiore dei Carabinieri, comandante di reparto
speciale, condannato con sentenza irrevocabile a otto mesi di
reclusione per il reato di falso in atto pubblico (1).
(1)
Si legge quanto appresso in sentenza: "&Esposizione in fatto Il
ricorrente è cessato dal servizio quale Maresciallo maggiore dei
Carabinieri, in data 31-12-1994. Successivamente è stato sottoposto
a procedimento penale, per abuso d'ufficio, peculato, e falso; tale
procedimento si è concluso il 3-5-2002 con la pronuncia di una
sentenza della Corte d'Appello di Torino di non doversi procedere
per alcuni capi di imputazione e con condanna a otto mesi di
reclusione per il reato di falso in atto pubblico. Pertanto veniva
avviato il procedimento disciplinare che si concludeva il 24-9-2003
con la irrogazione della sanzione della perdita del grado. Avverso
tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i
seguenti motivi: violazione di legge in relazione all'art 60 della
legge 599 del 31-7-1954 e all'art 653 del c.p.p., modificato dalla
legge 1 del 27-3-1997; eccesso di potere per travisamento dei fatti
ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e/o
insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì
quale violazione di legge con riferimento all'art 3 della legge 241
del 7- 8-1990), illogicità, sviamento, violazione del principio di
proporzionalità.
Alla
Camera di Consiglio del 28-1-2004 il ricorso veniva ritenuto per la
decisione immediata. Motivi della decisione Il Collegio ritiene di
doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell'art. 3 della legge 21
luglio 2000, n. 205, vista la rituale instaurazione del
contraddittorio, la proposizione della domanda cautelare ed attesa
la fondatezza delle censure dedotte. Il ricorso è infondato.
Sostiene il ricorrente il difetto di motivazione e la sproporzione
tra la sanzione inflitta ed il fatto contestato. Tali profili di
censura non meritano accoglimento. Infatti il provvedimento
dell'Amministrazione è sufficientemente motivato in relazione alla
sentenza della Corte d'Appello di Torino di condanna per il delitto
di falso. Ai sensi dell'art 653 del codice di procedura penale,
come modificato dalla legge 97 del 27 marzo 2001, la sentenza
penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel
giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche
autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha
commesso.
Pertanto si deve ritenere legittima la motivazione in cui si dà
atto della pronuncia di una sentenza di condanna solo per alcuni
capi della originaria imputazione, aggiungendovi anche valutazioni
autonome incompatibili con la conservazione del grado. Sotto il
profilo della gravità della sanzione non si può ritenere del tutto
sproporzionata, tale da viziare il provvedimento di eccesso di
potere, l'irrogazione della sanzione della perdita del grado.
Infatti la condanna per un reato di falso si deve ritenere una
fatto grave per un militare con un ruolo rilevante come quello
ricoperto dal ricorrente quale comandante dei Nas.
Tutti gi altri profili
di censura richiedono una valutazione di merito delle scelte
dell' Amministrazione insindacabili in questa sede. La
determinazione relativa all'entità della sanzione
disciplinare è espressione di una tipica valutazione
discrezionale della p.a. datrice di lavoro, insindacabile di
per sè dal giudice amministrativo, tranne nei casi in cui
essa appaia manifestamente anomala o sproporzionata o
particolarmente severa in quanto determinata nel massimo
consentito (Consiglio Stato, sez. IV, 28 gennaio 2002, n.
449). Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del giudizio". |