|
Il corpo
militare della CRI, corpo speciale volontario ausiliario delle
Forze armate, benché non facente parte integrante delle stesse, è
sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a
quelle sostanziali del codice penale militare ed è obbligato al
giuramento. Lo stesso ha mantenuto - in forza del disposto degli
artt.10 e 11 del d.P.R. n.613 del 1980 - la sua precedente
collocazione, quale personale militare, nonostante la
trasformazione della CRI. Per quanto sopra, si deve ritenere che il
riferimento al personale militare, contenuto nell'art.3 del D.Lgs.
n.165/2001, riguardi ogni tipologia di personale militare. Deve,
quindi, concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è
personale militare e che tale natura determina la permanenza nel
regime di cui all'art.3 del D.Lgs. n.165/2001 e la conseguente
giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie
relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell'art.68, comma 4 dello
stesso decreto (1).
Si legge quanto
appresso nel testo della sentenza: "&
1. Con l'impugnata
sentenza il Tar ha dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione il ricorso proposto da S. M., appartenente al
personale del corpo militare della CRI, avverso il silenzio
tenuto da tale ente in ordine alla richiesta di trasferimento
presso la sede di Bari o quella di Matera. Secondo il giudice
di primo grado la controversia è devoluta alla giurisdizione
del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
sulla base dell'art.68, comma 1, del D.Lgs. n.29/1993,
dovendosi escludere l'applicabilità al personale del corpo
militare della Croce Rossa delle disposizioni derogatorie
sulla giurisdizione previste per le forze armate.
L'appellante contesta tale statuizione sottolineando che
l'art.3 del D.Lgs. n.165/2001 prevede la permanenza in regime
di diritto pubblico per il personale militare, nell'ambito
del quale è compreso anche il Corpo militare della Croce
rossa. L'appello è fondato. L'art.63, comma 4, del D.Lgs.
n.165/2001 prevede che "restano devolute alla giurisdizione
del giudice amministrativo le controversie in materia di
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione
esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di
cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti
patrimoniali connessi". Il richiamato art.3 dispone che "in
deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello
Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato,
il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia nonché&". Il giudice di primo grado ha
risolto, in senso negativo, la questione di giurisdizione,
limitandosi a escludere l'applicabilità al personale del
Corpo militare della Croce Rossa delle disposizioni
derogatorie sulla giurisdizione previste per le forze armate.
Si osserva che, in realtà, la questione da risolvere non
attiene all'assimilazione tra personale militare delle CRI e
personale delle Forze armate, ma all'individuazione del
personale militare, che il citato art.3 ricomprende tra il
personale, per il quale resta ferma la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Se la norma avesse
fatto riferimento al personale delle Forze armate,
l'interpretazione del Tar sarebbe ineccepibile, essendo
pacifico che il personale militare della Croce rossa italiana
non appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia
dello Stato (v. Corte Cost. n.273/99 e Cons. Stato, IV,
n.2286/2000). Si tratta, tra l'altro, di personale non dello
Stato, ma di un ente, eretto a suo tempo in corpo morale come
associazione italiana della Croce rossa dalla legge 21 maggio
1882, n.768, successivamente riconosciuto quale "ente privato
di interesse pubblico" dal d.P.R. 31 luglio 1980, n.613 e, da
ultimo, modificato come "avente ad ogni effetto
qualificazione e natura di ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico" dall'art.7, comma 1, del D.L.
20 settembre 1995, n.390, convertito, con modificazioni,
dall'art.1, comma 1, della legge 20 novembre 1995, n.490.
Tuttavia, il corpo militare della CRI, corpo speciale
volontario ausiliario delle Forze armate, benché non facente
parte integrante delle stesse, è sottoposto alle norme del
regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali
del codice penale militare ed è obbligato al giuramento, ha
mantenuto - in forza del disposto degli artt.10 e 11 del
d.P.R. n.613 del 1980 - la sua precedente collocazione, quale
personale militare, nonostante la trasformazione della CRI.
Ciò premesso, si deve ritenere che il riferimento al
personale militare e alle Forze di polizia di Stato contenuto
nell'art.3 del D.Lgs. n.165/2001 riguardi ogni tipologia di
personale militare, essendo le parole "di Stato" riferite
alle sole forze di polizia. A conferma di tale
interpretazione depone la circostanza che il trattamento
economico di detto personale è fissato con disposizione
avente valore di legge, adottata ai sensi dell'art.3, n.1,
della legge 31 gennaio 1926, n.100, originariamente mediante
apposite tabelle contenute negli artt.117 (per gli ufficiali)
e 155 (per i sottufficiali e truppa) del r.d. n.484/1936 (con
possibilità di adeguamento in analogia a quanto venga
praticato per i personali militari delle amministrazioni
statali ai sensi dell'art.116). Il trattamento economico
viene quindi determinato unilateralmente a conferma della
permanenza di detto personale nel regime di cui all'art.3 del
D.Lgs. n.165/2001 (la documentazione prodotta dalla parte
appellante conferma tale circostanza). Deve, quindi,
concludersi che il personale del Corpo militare della CRI è
personale militare e che tale natura determina la permanenza
nel regime di cui all'art.3 del D.Lgs. n.165/2001 e la
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo per le
controversie relative ai rapporti di lavoro ai sensi
dell'art.68, comma 4 dello stesso decreto. 2. In conclusione,
l'appello deve essere accolto e la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio al giudice di primo grado ai
sensi dell'art.35 della legge n.1034/71.
&" |