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Ministero della Difesa

Consiglio di Stato - Sez. IV - n. 1319 del 21 gennaio 2003 - Pres. Salvatore - Rel. Barberio Corsetti - Ministero della difesa c. Z. (Riforma sentenza T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2000 - 19 gennaio 2001, n. 205)

Carabinieri - Disciplina di stato - Perdita del grado per rimozione - Autonoma valutazione disciplinare - Ampia discrezionalità dell'Amministrazione - Legittimità.

Nel procedimento disciplinare il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare. Il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (1).

(1) Si legge quanto appresso nel testo della sentenza:
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1. L'Amministrazione della difesa sostiene, in sintesi, che il provvedimento di rimozione è stato adottato, ai sensi dell'articolo 34, comma sesto, della legge 1168/1961, a seguito di una valutazione disciplinare autonoma, attinente ad una violazione dei doveri del giuramento, ovvero ad un comportamento comunque contrario alle finalità dell'Arma dei Carabinieri, e non certamente "in modo automatico" solo perché vi era stata la sentenza di condanna. La sentenza impugnata, accogliendo il motivo relativo alla non proporzionalità delle sanzione appare come uno sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione.
Il ragionamento seguito dal primo giudice sarebbe poi comunque viziato perché non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del Z., al quale nel tempo sono state inflitte numerose sanzioni disciplinari e che ha riportato dal 1992 al 1994 il giudizio di "inferiore alla media" e dal 1994 al congedo il giudizio di "insufficiente".
L'osservazione contenuta nella sentenza relativa al fatto che le schede segrete attraverso le quali è stata effettuata la votazione sono state distrutte è poi del tutto irrilevante, stante che è l'atto finale della Commissione ad avere rilevanza nella fattispecie e che la congruità della motivazione va controllata solo rispetto a tale atto.
L'appello è fondato.
La sentenza afferma che nel provvedimento impugnato non è minimamente evidenziata l'adeguatezza della massima sanzione irrogata, in relazione ai profili soggettivi ed oggettivi della vicenda, la cui gravità l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare in se stessa, alla luce della complessiva personalità del ricorrente quale desumibile dal suo stato di servizio.
In tal modo la sentenza, censurando in apparenza la carenza di motivazione del provvedimento, in realtà invade il campo della discrezionalità dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate, formulando un giudizio di sproporzione che non trova riscontro negli atti di causa, dai quali si evidenzia, tra l'altro, che lo Z., negli ultimi anni di servizio aveva evidenziato carenze tali da far ritenere le sue prestazioni di servizio "insufficienti".
Il provvedimento è effettivamente motivato solo col riferimento all'episodio contestato a seguito della sentenza con applicazione della pena su richiesta della parte; non è però la condanna, ma il comportamento in se stesso, che viene assunto dall'Amministrazione a base della determinazione finale: si legge infatti nel provvedimento "tale comportamento, che denota gravissime carenze di qualità morali, militari e di carattere, è pregiudizievole per il prestigio dell'Istituzione".
È giurisprudenza costante di questo Consiglio che nel procedimento disciplinare il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da irrogare e che il giudice amministrativo non può sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente (tra le tante, V, 1226 dell'1 dicembre 1993; VI, 1193 del 5 settembre 1996).
Nel caso di specie è innegabile che l'episodio in sé è gravissimo anche perché commesso nei confronti di un inferiore in grado; né l'Amministrazione ha aggiunto alcunché al fatto come rappresentato dal primo rapporto e confermato dalla sentenza. La circostanza che non abbia sentito il bisogno di ampliare la motivazione facendo riferimento ad un quadro complessivamente deludente del servizio prestato dallo Z. non ha alcun rilievo. Non ci si trova infatti, nella fattispecie, di fronte ad un dipendente modello, ma ad un militare che dal 1994 al congedo ha riportato un giudizio di insufficiente e nei cui confronti i superiori, nei rapporti informativi, hanno più volte dichiarato che era necessario tenerlo sotto costante controllo. In altri termini, l'esame del quadro soggettivo dello Z. non avrebbe potuto portare ad una conclusione a lui più favorevole, ma, semmai, soltanto arricchire la motivazione. Non si rinviene pertanto nella motivazione né l'insufficienza riscontrata dal Tar, né quel travisamento dei fatti che potrebbe autorizzare il giudice amministrativo a rivalutare il giudizio formulato dall'Amministrazione.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello dell'Amministrazione deve essere accolto. Sussistono tuttavia giusti motivi, anche in relazione all'andamento del giudizio, per compensare le spese.
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