|
Nel procedimento disciplinare il giudizio si svolge con
una larga discrezionalità da parte dell'Amministrazione in ordine
al convincimento sulla gravità delle infrazioni addebitate e della
conseguente sanzione da irrogare. Il giudice amministrativo non può
sostituirsi agli organi dell'Amministrazione nella valutazione dei
fatti contestati se non nei limiti in cui la valutazione contenga
un travisamento dei fatti ovvero il convincimento non risulti
formato sulla base di un processo logico e coerente
(1).
(1) Si legge quanto appresso nel
testo della sentenza:
"&
1. L'Amministrazione della difesa sostiene, in sintesi, che il
provvedimento di rimozione è stato adottato, ai sensi dell'articolo
34, comma sesto, della legge 1168/1961, a seguito di una
valutazione disciplinare autonoma, attinente ad una violazione dei
doveri del giuramento, ovvero ad un comportamento comunque
contrario alle finalità dell'Arma dei Carabinieri, e non certamente
"in modo automatico" solo perché vi era stata la sentenza di
condanna. La sentenza impugnata, accogliendo il motivo relativo
alla non proporzionalità delle sanzione appare come uno
sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera di
discrezionalità dell'Amministrazione.
Il ragionamento seguito dal primo giudice sarebbe poi comunque
viziato perché non ha tenuto conto dei precedenti di servizio del
Z., al quale nel tempo sono state inflitte numerose sanzioni
disciplinari e che ha riportato dal 1992 al 1994 il giudizio di
"inferiore alla media" e dal 1994 al congedo il giudizio di
"insufficiente".
L'osservazione contenuta nella sentenza relativa al fatto che le
schede segrete attraverso le quali è stata effettuata la votazione
sono state distrutte è poi del tutto irrilevante, stante che è
l'atto finale della Commissione ad avere rilevanza nella
fattispecie e che la congruità della motivazione va controllata
solo rispetto a tale atto.
L'appello è fondato.
La sentenza afferma che nel provvedimento impugnato non è
minimamente evidenziata l'adeguatezza della massima sanzione
irrogata, in relazione ai profili soggettivi ed oggettivi della
vicenda, la cui gravità l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare
in se stessa, alla luce della complessiva personalità del
ricorrente quale desumibile dal suo stato di servizio.
In tal modo la sentenza, censurando in apparenza la carenza di
motivazione del provvedimento, in realtà invade il campo della
discrezionalità dell'Amministrazione in ordine al convincimento
sulla gravità delle infrazioni addebitate, formulando un giudizio
di sproporzione che non trova riscontro negli atti di causa, dai
quali si evidenzia, tra l'altro, che lo Z., negli ultimi anni di
servizio aveva evidenziato carenze tali da far ritenere le sue
prestazioni di servizio "insufficienti".
Il provvedimento è effettivamente motivato solo col riferimento
all'episodio contestato a seguito della sentenza con applicazione
della pena su richiesta della parte; non è però la condanna, ma il
comportamento in se stesso, che viene assunto dall'Amministrazione
a base della determinazione finale: si legge infatti nel
provvedimento "tale comportamento, che denota gravissime carenze di
qualità morali, militari e di carattere, è pregiudizievole per il
prestigio dell'Istituzione".
È giurisprudenza costante di questo Consiglio che nel procedimento
disciplinare il giudizio si svolge con una larga discrezionalità da
parte dell'Amministrazione in ordine al convincimento sulla gravità
delle infrazioni addebitate e della conseguente sanzione da
irrogare e che il giudice amministrativo non può sostituirsi agli
organi dell'Amministrazione nella valutazione dei fatti contestati
se non nei limiti in cui la valutazione contenga un travisamento
dei fatti ovvero il convincimento non risulti formato sulla base di
un processo logico e coerente (tra le tante, V, 1226 dell'1
dicembre 1993; VI, 1193 del 5 settembre 1996).
Nel caso di specie è innegabile che l'episodio in sé è gravissimo
anche perché commesso nei confronti di un inferiore in grado; né
l'Amministrazione ha aggiunto alcunché al fatto come rappresentato
dal primo rapporto e confermato dalla sentenza. La circostanza che
non abbia sentito il bisogno di ampliare la motivazione facendo
riferimento ad un quadro complessivamente deludente del servizio
prestato dallo Z. non ha alcun rilievo. Non ci si trova infatti,
nella fattispecie, di fronte ad un dipendente modello, ma ad un
militare che dal 1994 al congedo ha riportato un giudizio di
insufficiente e nei cui confronti i superiori, nei rapporti
informativi, hanno più volte dichiarato che era necessario tenerlo
sotto costante controllo. In altri termini, l'esame del quadro
soggettivo dello Z. non avrebbe potuto portare ad una conclusione a
lui più favorevole, ma, semmai, soltanto arricchire la motivazione.
Non si rinviene pertanto nella motivazione né l'insufficienza
riscontrata dal Tar, né quel travisamento dei fatti che potrebbe
autorizzare il giudice amministrativo a rivalutare il giudizio
formulato dall'Amministrazione.
Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello
dell'Amministrazione deve essere accolto. Sussistono tuttavia
giusti motivi, anche in relazione all'andamento del giudizio, per
compensare le spese.
&" |