|
Fatto
Con ricorso notificato il 15 giugno 2000, il tenente
colonnello dell'Esercito G.C., proponeva appello avverso la
sentenza del T.A.R. Lazio, sezione I bis, n. 1741 del 2000, con cui
veniva respinta la domanda di annullamento della mancata iscrizione
nel quadro di avanzamento al grado superiore di colonnello per gli
anni 1996 e 1997, essendosi classificato rispettivamente al posto
301° bis degli idonei (con punto di merito 25,96) e 230° (con punto
di merito 27,16), ma sempre al di fuori del numero degli
iscrivibili nei detti quadri (nel caso di specie per l'anno 1996
erano previste 85 promozioni al grado di colonnello e 86 per il
1997).
Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l'infondatezza
del gravame in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 3 dicembre
2002.
Diritto
1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. Con un unico complesso motivo di gravame, afferente
sostanzialmente alla individuazione della esatta natura ed
estensione dei poteri esercitabili dalla amministrazione militare,
in materia di promozione a scelta degli ufficiali superiori delle
Forze Armate (nel caso di specie promozione al grado di
colonnello), l'appellante - tenente colonnello dell'Esercito in
s.p.e. G. C. - deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, con
cui è stata respinta l'impugnativa della mancata iscrizione nei
quadri di avanzamento al grado superiore di colonnello per gli anni
1996 e 1997, essendosi rispettivamente classificato al posto 301°
bis degli idonei - con punto di merito 25,96 - e 230° - con punto
di merito 27,16 - ma sempre al di fuori del numero degli
iscrivibili nei detti quadri (nel caso di specie per l'anno 1996
erano previste 85 promozioni al grado di colonnello e 86 per il
1997).
2.1. Preliminarmente il collegio deve dare atto che il C., nel
grado di tenente colonnello, ha subito due processi penali, sia
pure per fatti verificatisi in un contesto unitario, conclusosi il
primo, con sentenza del Tribunale militare di Roma in data 29
gennaio 1993, di applicazione della pena della reclusione militare
di nove mesi per truffa pluriaggravata; il secondo, con sentenza
del Tribunale ordinario di Roma, in data 19 luglio 1995, di non
luogo a procedere per estinzione del reato di falsità materiale per
intervenuta amnistia. A seguito della condanna penale inflitta, il
C., sempre nel grado di tenente colonnello, è stato sottoposto a
procedimento disciplinare culminato nell'irrogazione della sanzione
disciplinare di corpo di tre giorni di consegna di rigore. Priva di
conseguenze, ai fini dello scrutinio di legittimità del giudizio di
avanzamento, è la circostanza, ricordata più volte dal ricorrente,
per cui con decreti ministeriali 3 settembre 1998 e 23 settembre
1996, sarebbero state cancellate dallo stato di servizio le
notazioni concernenti l'applicazione dell'amnistia e disposta la
cessazione degli effetti della sanzione disciplinare. Per costante
giurisprudenza di questa sezione la commissione di avanzamento deve
tener conto di tutti i fatti commessi dall'ufficiale accertati in
sede penale, quale che sia la formula utilizzata (di condanna, di
proscioglimento, di assoluzione); inoltre, nel caso di sentenza
applicativa di una causa di estinzione del reato, stante la
rinunciabilità della stessa, deve apprezzarsi il comportamento
dell'ufficiale che non vi abbia rinunciato. In quest'ottica si
prescinde dall'intervenuto depennamento della sentenza penale dal
foglio matricolare, dovendo la commissione vagliare, ai fini
dell'avanzamento, l'intera personalità dell'ufficiale valutando
l'incidenza dei fatti in relazione al possesso delle qualità morali
e di carattere.
In coerenza con tali scopi si è mossa la circolare del Ministero
della difesa 15 marzo 1994 - prot. N. 00\2\2000 - che nel
disciplinare le variazioni matricolari connesse a procedimenti
penali, per quanto qui interessa:
a) obbliga ad annotare l'assunzione della qualità di imputato da
parte di un militare e le successive fasi del processo, nonché la
sentenza definitiva, quale essa sia;
b) impone di annotare i provvedimenti di fermo, arresto, decreto
penale di condanna esecutivo, di concessione di amnistia,
prescrizione, indulto;
c) nel caso di cancellazione delle registrazioni relative a
procedimenti penali stabilisce che le variazioni siano comunque
leggibili.
Tali principi sono stati recepiti dal d.m. n. 571 del 1993 che
impone alle commissioni di valutare specificamente le punizioni
(dovendosi ricomprendere anche quelle penali) nel quadro
dell'apprezzamento globale di tutti i precedenti di carriera
dell'ufficiale da giudicare (artt. 2, 8 e 9).
Sicché diviene irrilevante, ai fini dell'avanzamento, la cessazione
degli effetti delle sanzioni disciplinari ex art. 73 d.P.R. n. 545
del 1986 - approvazione del regolamento di disciplina militare -
giacché le annotazioni relative alle sanzioni inflitte sono sì
eliminate, ma «...esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva»
(comma 3), in modo da non impedire l'apprezzamento di fatti storici
essenziali per la ricostruzione del profilo di personalità morale e
caratteriale dell'ufficiale.
3. In diritto il collegio osserva quanto segue.
L'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 - nel testo
applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la
valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali fino al
grado di colonnello, debba essere effettuata sulla base dei
seguenti elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità
professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel
grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando
o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente
legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti
o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai
risultati di corsi, esami, esperimenti.
L'art. 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224, ha stabilito,
successivamente, che il Ministero della difesa, stabilisca le
modalità applicative dell'art. 26 legge n. 1137 del 1955,
«prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base
delle valutazioni».
Il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato non dalla
comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto
per ciascuno di essi, talché l'iscrizione nel quadro di avanzamento
è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella
graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri
costituzionali volti ad assicurare l'imparzialità ed il buon
andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al
sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di
avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo
sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li
governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio espresso
in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il
sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo
consente:
a) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, nei
limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori,
fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli
elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente
presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409;
C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681;
sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez.
IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726); in
sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati
come nel caso di specie), il giudizio operato dalla commissione
superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella
quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di
servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è
possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di
essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il
giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la
quale l'amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva
personalità e attività dell'interessato costituisce apprezzamento
di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. C.d.S. sez.
IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998
cit.; 24 marzo 1998, n. 495; sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592).
b) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto,
allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro
valutativo adoperato (v. da ultimo, C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002,
n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit., n. 951 del
1998, cit.; sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1328), ovvero la
manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi
ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni
ottenute durante tutto l'arco della sua carriera; vizio che nella
specie non ricorre in considerazione della collocazione in
graduatoria del ricorrente, sopravanzato da moltissimi ufficiali
del pari non promossi; un tale divario rende inverosimile la
denunziata macroscopicità di un ingiusto apprezzamento: «...il
vizio di eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal
giudice della legittimità solo nel caso in cui l'interessato sia in
possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi
manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti,
e cioè quando dall'esame della documentazione caratteristica...
risulta con assoluta immediatezza l'incoerenza della valutazione
della Commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera
dell'ufficiale» (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1681 del 20 marzo 2001; n.
2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495
del 1998 cit.; id. 25 luglio 1997, n. 741).
3.1. In definitiva, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da
effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile),
non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo
da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai
fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati
come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr.
C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251;
n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397;
sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; sez. III n. 726\96 cit.).
Circa la formulazione del giudizio in termini numerici, la sezione
non intende discostarsi dai propri precedenti specifici, secondo
cui l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha
fatto venire meno la disposizione contenuta nell'art. 26 della
legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento
la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli
elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi
legittimamente mediante punteggio (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1849 del
1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24
giugno 1997, n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla
luce dell'art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490 - riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo
1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - (inapplicabile
ratione temporis), che testualmente recita: «l'attribuzione dei
punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto
espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli
ufficiali idonei» (in senso conforme C.d.S. sez. IV, n. 2642 del
2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.).
Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di
assoluta specialità del procedimento disegnato dall'art. 26 legge
cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale
predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di
giudizio elencati nell'art. 26 cit.; non potendosi ritenere che
tale obbligo scaturisca dall'art. 45 della legge n. 224 del 1986,
che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base
delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal citato
decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr. art. 70 e 71).
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con d.m. 2 novembre
1993, n. 571, in attuazione del su menzionato art. 45, la votazione
per ciascun ufficiale è preceduta da un approfondito esame
collegiale delle sue qualità e capacità, anche a seguito di
relazione svolta da uno o più membri nominati dal Presidente.
La consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o
uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di
potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non
essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche
differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o
talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare
differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo
il caso in cui il privato non provi rigorosamente la rinuncia di
uno dei componenti della commissione ad emettere giudizio autonomo
rispetto a quelli formulati dagli altri membri (cfr. Cons. St.,
sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 3251 del 2002 cit.).
Per le stesse ragioni è irrilevante che tutti i componenti della
commissione di avanzamento mantengano, nell'attribuzione dei
punteggi numerici, una differenza uniforme tra i comparandi: tale
circostanza, in assenza di prova rigorosa sulla volontà dei
componenti della commissione di predeterminare i differenziali di
punteggio, non integra alcun vizio di legittimità.
3.2. Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise
limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice
amministrativo.
Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere di
entrare nel merito delle valutazioni della commissione di
avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il
giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e
razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è
escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli
ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro
limiti assai ristretti segnati dall'esigenza di rispettare la
sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di
legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata
istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento (cfr.
Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002,
n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.; 1 settembre 1999, n. 1398; n. 951
del 1998 cit.; 6 giugno 1997, n. 623).
Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni
superiori di avanzamento, sulla scorta dei propri specifici
precedenti (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642
del 2000 cit.; n. 1398 del 1999 cit.; 27 novembre 1997, n. 1328; 18
marzo 1997, n. 256, 11 marzo 1997, n. 239), la sezione osserva che
è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione
superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di
solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le
cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di
merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive
qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un
apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di
sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole
risultanze documentali.
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame
comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli
scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio
attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla
commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni
macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un
vizio della funzione (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.;
n. 1849 del 1999 cit.; n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997, n.
592).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in
presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda
in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare
il cattivo esercizio del potere amministrativo, «....sì da far
ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il
risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità
estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle
funzioni del grado superiore da conferire» (in termini C.d.S. sez.
IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del
1999 cit.; 18 marzo 1998, n. 256).
Si badi, infine, che l'incoerenza della valutazione, la sua
abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la
violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di
giudizio, debbono emergere dall'esame della documentazione con
assoluta immediatezza (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n.
4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998
cit.; 6 giugno 1997 n. 623).
Cadono così, in puntuale applicazioni dei principi ora esposti,
tutte le doglianze sviluppate a pagina 4 dell'atto di
appello.
3.3. Vagliando, in estrema sintesi, il contenuto delle censure
sottese al ricorso, alla luce delle su esposte acquisizioni
teoriche, la sezione osserva, relativamente al quadro per il 1996,
quanto alle maggiori classifiche asseritamente vantate rispetto ai
parigrado iscritti in quadro (tenenti colonnelli E.B., M.M., S.P.),
che non è possibile una valutazione aritmetica delle stesse, e che
comunque, anche i pari grado iscritti in quadro, ne sono forniti,
specie avuto riferimento alle pregresse valutazioni per la
formazione del quadro di avanzamento nel grado rivestito.
Anzi, sotto tale angolazione, deve evidenziarsi che il giudizio
della commissione è stato coerente con la tendenza di carriera del
C. il quale, valutato nel 1995 sempre per il grado di colonnello, è
stato posposto ai parigrado (B., M., P. e L.) del pari dichiarati
idonei ma non iscritti in quadro, che lo sopravanzavano tutti di
almeno 150 posti (C. si classificò 381° su 430 ufficiali valutati,
di cui 97 promossi).
L'art. 12 del d. m. n. 571 del 1993, fra gli altri elementi di
valutazione, ha introdotto la tendenza di carriera, apprezzabile da
un lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e capacità
risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il
reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato
dall'ufficiale durante il successivo impiego (primo comma);
dall'altro, in base all'andamento complessivo della progressione di
carriera all'andamento fermo restando il principio generale
dell'autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 3): in questo ben
delimitato ambito gioca dunque un ruolo il principio della c.d.
continuità logica delle valutazioni (cfr. sez. IV, 20 marzo 2001,
n. 1681).
Anche la censura, con cui si reputa eccessiva la valutazione in
favore degli iscritti in quadro dei titoli attitudinali, culturali,
e degli esiti dei corsi professionali, va disattesa, risolvendosi
in una inammissibile comparazione con gli ufficiali menzionati, e
non apparendo affatto irragionevole una scelta di tal fatta ad
opera della commissione; si badi, infatti, che i tre iscritti in
quadro, oggetto si ribadisce, di inammissibile comparazione, hanno
effettuato corsi e vantano titoli non posseduti dal C., ma
soprattutto non hanno mai subito condanne penali e sanzioni
disciplinari (per B.: 131 mesi di comando a fronte dei soli 90
effettuati dal ricorrente; per M.: 98 mesi di comando; al termine
del quadriennio Accademia - Applicazione è risultato 8° su 32 con
il punteggio definitivo di 74,534, contro il 29° posto su 57 del
ricorrente conseguito con punti 73, 921; ha frequentato, a
differenza dell'appellante, i seguenti corsi: corso tecnico
applicativo conseguendo la qualifica di molto buono; corso avanzato
sulla guerra elettronica per Ufficiali delle Forze terrestri NATO,
con esito favorevole; corso ufficiali addetti guerra NBC, con
ottimo profitto; svariati corsi in ambito NATO, SHAPE ed in
Arizona, con esito favorevole; è in possesso della ottima
conoscenza della lingua inglese; per P.: ha espletato 126 mesi di
comando; conosce sia la lingua inglese che francese a differenza
del ricorrente che ha la sola conoscenza di secondo grado della
lingua inglese; è in possesso della laurea in lettere conseguita
nel 1991).
3.4. Per quanto attiene alle qualifiche ottenute nel corso della
carriera dai comparandi, deve osservarsi che se è vero che l'art.
2, comma 2, del d.m. 571 del 1993 impone che in ogni giudizio di
avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera
dell'ufficiale da giudicare (ivi compresi quelli attinenti al
complemento), è anche consolidato in giurisprudenza il principio
per cui i giudizi non apicali risalenti ai gradi inferiori
(superiore alla media) conseguiti dai comparandi nei gradi iniziali
ed in anni remoti, non debbono assumere rilevo ex se preminente
(sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 1681 del 2001), specie in
considerazione del fatto che anche l'appellante ha ottenuto
qualifiche non massime (nei gradi subalterni e di capitano, nonché
un rapporto informativo non favorevole nel grado di
maggiore).
Il giudizio della commissione ha quindi bilanciato i titoli degli
iscritti in quadro con quelli posseduti dal C. - fra cui spicca la
frequenza della Scuola di Guerra cui fa da pendant la condanna
penale e la sanzione disciplinare -; tale apprezzamento di merito,
anche riferito all'importanza dei comandi o alla durata
complessiva, non può essere sindacato dal giudice di legittimità
(cfr. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.).
Lo stesso è a dire per le aggettivazioni non apicali: anche in
questo caso il C. vanta un certo numero di attenuazioni di
ottimalità, pur se inferiori a quelle degli altri comparandi; il
minor numero di aggettivazioni non apicali vantate (come gli elogi
conseguiti nel grado di tenente colonnello), sono però bilanciati
dai precedenti penali e disciplinari.
Quanto alle ulteriori benemerenze, non possono essere valutate
quelle trascritte nella documentazione caratteristica,
successivamente alla data di chiusura della formazione
dell'aliquota per l'anno 1996 (31 ottobre del 1995; cfr. in termini
sez. IV, n. 3251 del 2002 cit.;); non potevano essere considerate,
quindi, le benemerenze indicate alla fine della pagina 9 dell'atto
di appello, perché ottenute dopo il 1996.
Irrilevante appare anche il riferimento alla nomina del C. a membro
del Cobar (pagina 21 dell'atto di appello).
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (n.
4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 1398 del
1999 cit.), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non
più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado
superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento,
non può comportare l'automatica promozione di qualsiasi altro
ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale
assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega
promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi
degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti
nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo
ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto
della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al
suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche
vieppiù illegittime; con l'assurdo risultato della promozione
soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile
contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della
carriera militare.
3.5. Per quanto riguarda il quadro di avanzamento per il 1997,
anche dal confronto con il parigrado L. non emergono le dedotte
censure articolate con il gravame in trattazione.
Quest'ultimo, infatti, non ha riportato alcuna sanzione
disciplinare nel grado rivestito al momento della valutazione; non
ha meritato, nell'arco dell'intera carriera, alcuna qualificazione
inferiore alla massima (il ricorrente ne ha avute tre, ed un
rapporto informativo non favorevole nel grado di maggiore); ha
maturato ben 118 mesi di comando a fronte dei soli 90 vantati dal
C.; ha ottenuto la medaglia di bronzo al merito di lungo comando;
ha riportato, al termine di alcuni corsi frequentati, risultati
migliori di quelli conseguiti dal ricorrente (Accademia militare,
Scuola di applicazione); al termine del quadriennio Accademia -
Scuola di applicazione ha riportato il punteggio di 24,536 contro
quello di 24,051 conseguito dal C.).
Quanto alla condanna penale subita dal L. per detenzione abusiva di
armi da guerra (mesi 5 di reclusione,) deve dirsi che, a differenza
di quella patita dall'appellante, è risalente nel tempo (la
sentenza irrevocabile della Cassazione è del 1987); non è stata
inflitta nel grado rivestito al momento della valutazione; non ha
comportato un giudizio disciplinare, perché l'ufficiale inquirente
all'epoca ritenne che quest'ultimo fosse incorso nell'episodio
delittuoso per mera ingenuità.
4. Alla stregua delle su esposte considerazioni l'appello va,
pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio
della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sezione quarta),
definitivamente pronunziando sul ricorso in appello, meglio in
epigrafe indicato, così provvede:
- respinge l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza
indicata in epigrafe;
- condanna G. C., a rifondere in favore del Ministero della difesa,
le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di
giudizio, che liquida in complessivi tremila\00 euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
|