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Ministero della Difesa

Consiglio di Stato - Sez. IV - 3 dicembre 2002 - Pres. Riccio, Est. Poli - Ministero della difesa (Avvocatura generale) - (Annulla sentenza T.A.R. Lazio, sezione I bis, n. 1741 del 2000)

Avanzamento ufficiali - Valutazione a scelta - Valutazione complessiva espressa legittimamente mediante punteggio - Limiti del sindacato giurisdizionale.

Fatto

Con ricorso notificato il 15 giugno 2000, il tenente colonnello dell'Esercito G.C., proponeva appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, sezione I bis, n. 1741 del 2000, con cui veniva respinta la domanda di annullamento della mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore di colonnello per gli anni 1996 e 1997, essendosi classificato rispettivamente al posto 301° bis degli idonei (con punto di merito 25,96) e 230° (con punto di merito 27,16), ma sempre al di fuori del numero degli iscrivibili nei detti quadri (nel caso di specie per l'anno 1996 erano previste 85 promozioni al grado di colonnello e 86 per il 1997).
Si costituiva il Ministero della difesa deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.
La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 3 dicembre 2002.

Diritto
1. L'appello è infondato e deve essere respinto.
2. Con un unico complesso motivo di gravame, afferente sostanzialmente alla individuazione della esatta natura ed estensione dei poteri esercitabili dalla amministrazione militare, in materia di promozione a scelta degli ufficiali superiori delle Forze Armate (nel caso di specie promozione al grado di colonnello), l'appellante - tenente colonnello dell'Esercito in s.p.e. G. C. - deduce l'erroneità della sentenza di prime cure, con cui è stata respinta l'impugnativa della mancata iscrizione nei quadri di avanzamento al grado superiore di colonnello per gli anni 1996 e 1997, essendosi rispettivamente classificato al posto 301° bis degli idonei - con punto di merito 25,96 - e 230° - con punto di merito 27,16 - ma sempre al di fuori del numero degli iscrivibili nei detti quadri (nel caso di specie per l'anno 1996 erano previste 85 promozioni al grado di colonnello e 86 per il 1997).
2.1. Preliminarmente il collegio deve dare atto che il C., nel grado di tenente colonnello, ha subito due processi penali, sia pure per fatti verificatisi in un contesto unitario, conclusosi il primo, con sentenza del Tribunale militare di Roma in data 29 gennaio 1993, di applicazione della pena della reclusione militare di nove mesi per truffa pluriaggravata; il secondo, con sentenza del Tribunale ordinario di Roma, in data 19 luglio 1995, di non luogo a procedere per estinzione del reato di falsità materiale per intervenuta amnistia. A seguito della condanna penale inflitta, il C., sempre nel grado di tenente colonnello, è stato sottoposto a procedimento disciplinare culminato nell'irrogazione della sanzione disciplinare di corpo di tre giorni di consegna di rigore. Priva di conseguenze, ai fini dello scrutinio di legittimità del giudizio di avanzamento, è la circostanza, ricordata più volte dal ricorrente, per cui con decreti ministeriali 3 settembre 1998 e 23 settembre 1996, sarebbero state cancellate dallo stato di servizio le notazioni concernenti l'applicazione dell'amnistia e disposta la cessazione degli effetti della sanzione disciplinare. Per costante giurisprudenza di questa sezione la commissione di avanzamento deve tener conto di tutti i fatti commessi dall'ufficiale accertati in sede penale, quale che sia la formula utilizzata (di condanna, di proscioglimento, di assoluzione); inoltre, nel caso di sentenza applicativa di una causa di estinzione del reato, stante la rinunciabilità della stessa, deve apprezzarsi il comportamento dell'ufficiale che non vi abbia rinunciato. In quest'ottica si prescinde dall'intervenuto depennamento della sentenza penale dal foglio matricolare, dovendo la commissione vagliare, ai fini dell'avanzamento, l'intera personalità dell'ufficiale valutando l'incidenza dei fatti in relazione al possesso delle qualità morali e di carattere.
In coerenza con tali scopi si è mossa la circolare del Ministero della difesa 15 marzo 1994 - prot. N. 00\2\2000 - che nel disciplinare le variazioni matricolari connesse a procedimenti penali, per quanto qui interessa:
a) obbliga ad annotare l'assunzione della qualità di imputato da parte di un militare e le successive fasi del processo, nonché la sentenza definitiva, quale essa sia;
b) impone di annotare i provvedimenti di fermo, arresto, decreto penale di condanna esecutivo, di concessione di amnistia, prescrizione, indulto;
c) nel caso di cancellazione delle registrazioni relative a procedimenti penali stabilisce che le variazioni siano comunque leggibili.
Tali principi sono stati recepiti dal d.m. n. 571 del 1993 che impone alle commissioni di valutare specificamente le punizioni (dovendosi ricomprendere anche quelle penali) nel quadro dell'apprezzamento globale di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare (artt. 2, 8 e 9).
Sicché diviene irrilevante, ai fini dell'avanzamento, la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari ex art. 73 d.P.R. n. 545 del 1986 - approvazione del regolamento di disciplina militare - giacché le annotazioni relative alle sanzioni inflitte sono sì eliminate, ma «...esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva» (comma 3), in modo da non impedire l'apprezzamento di fatti storici essenziali per la ricostruzione del profilo di personalità morale e caratteriale dell'ufficiale.
3. In diritto il collegio osserva quanto segue.
L'art. 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 - nel testo applicabile alla fattispecie in esame - prescrive che la valutazione per l'avanzamento a scelta degli ufficiali fino al grado di colonnello, debba essere effettuata sulla base dei seguenti elementi:
a) qualità morali, di carattere e fisiche;
b) benemerenze di guerra, comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento, al servizio prestato presso reparti o in imbarco;
c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti.
L'art. 45 della legge 19 maggio 1986, n. 224, ha stabilito, successivamente, che il Ministero della difesa, stabilisca le modalità applicative dell'art. 26 legge n. 1137 del 1955, «prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni».
Il sistema della promozione a scelta, è caratterizzato non dalla comparazione fra gli scrutinandi ma da una valutazione in assoluto per ciascuno di essi, talché l'iscrizione nel quadro di avanzamento è determinata dalla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria, sulla base del punteggio attribuitogli.
Tale sistema non può considerarsi in contrasto con i parametri costituzionali volti ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento; né può ritenersi che la norma abbia inteso sottrarre al sindacato giurisdizionale i procedimenti relativi ai giudizi di avanzamento degli ufficiali, esercitabile nei limiti in cui questo sia reso possibile dal tipo di disciplina sostanziale che li governa. Detta disciplina, pur dovendo essere il giudizio espresso in assoluto e non comparativamente, non esclude totalmente il sindacato giurisdizionale sui risultati della valutazione, ma lo consente:
a) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso relativo, nei limiti in cui esso sia possibile in base al raffronto a posteriori, fra loro, dei punteggi attribuiti a ciascuno, in riferimento agli elementi di giudizio (documentazione caratteristica) concretamente presi in considerazione (cfr. Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 409; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 20 marzo 2001, n. 1681; sez. IV, 8 maggio 2000, n. 2642; 13 dicembre 1999, n. 1849; sez. IV, 18 giugno 1998, n. 951; sez. III, 21 maggio 1996, n. 726); in sede di avanzamento degli ufficiali (specie per i gradi più elevati come nel caso di specie), il giudizio operato dalla commissione superiore è la risultanza di una valutazione complessiva, nella quale assumono indivisibile rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti dell'ufficiale, cosicché non è possibile scindere i singoli elementi per poi assumere che uno di essi, isolatamente considerato, sia sufficiente a sorreggere il giudizio complessivo; pertanto la conclusiva valutazione con la quale l'amministrazione ha dato peso e significato alla complessiva personalità e attività dell'interessato costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in sede giurisdizionale (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; sez. IV, 3 giugno 1997 n. 592).
b) sotto il profilo dell'eccesso di potere in senso assoluto, allorquando si tratti di sindacare la coerenza generale del metro valutativo adoperato (v. da ultimo, C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit., n. 951 del 1998, cit.; sez. IV, 27 novembre 1997, n. 1328), ovvero la manifesta incongruità del punteggio, avuto riguardo agli incarichi ricoperti, alle funzioni espletate, ed alle positive valutazioni ottenute durante tutto l'arco della sua carriera; vizio che nella specie non ricorre in considerazione della collocazione in graduatoria del ricorrente, sopravanzato da moltissimi ufficiali del pari non promossi; un tale divario rende inverosimile la denunziata macroscopicità di un ingiusto apprezzamento: «...il vizio di eccesso di potere in senso assoluto è rilevabile dal giudice della legittimità solo nel caso in cui l'interessato sia in possesso di titoli talmente eccezionali da far risultare ictu oculi manifestamente inadeguati i punteggi che gli sono stati attribuiti, e cioè quando dall'esame della documentazione caratteristica... risulta con assoluta immediatezza l'incoerenza della valutazione della Commissione superiore rispetto ai precedenti di carriera dell'ufficiale» (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1681 del 20 marzo 2001; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; id. 25 luglio 1997, n. 741).
3.1. In definitiva, l'apprezzamento dei titoli dei partecipanti (da effettuarsi nell'ambito di un giudizio complessivo e inscindibile), non ha specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte di taluno degli scrutinandi essere controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione superiore di avanzamento (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; 11 giugno 2002, n. 3251; n. 951 del 1998 cit.; 24 marzo 1998, n. 495; 10 marzo 1998, n. 397; sez. IV, 24 marzo 1997, n. 282; sez. III n. 726\96 cit.).
Circa la formulazione del giudizio in termini numerici, la sezione non intende discostarsi dai propri precedenti specifici, secondo cui l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241, non ha fatto venire meno la disposizione contenuta nell'art. 26 della legge n. 1137 del 1955, che affida alla commissione di avanzamento la valutazione complessiva degli scrutinandi sulla base degli elementi presi in considerazione dalla stessa norma, espressi legittimamente mediante punteggio (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.; n. 495 del 1998 cit.; sez. IV, 24 giugno 1997, n. 675); vieppiù corretta, tale scelta appare alla luce dell'art. 40, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 - riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - (inapplicabile ratione temporis), che testualmente recita: «l'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei» (in senso conforme C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 951 del 1998 cit.).
Del pari è da ritenersi escluso, in considerazione del carattere di assoluta specialità del procedimento disegnato dall'art. 26 legge cit., che la commissione debba procedere alla preventiva puntuale predeterminazione dei criteri di valutazione degli elementi di giudizio elencati nell'art. 26 cit.; non potendosi ritenere che tale obbligo scaturisca dall'art. 45 della legge n. 224 del 1986, che impone unicamente di evidenziare le motivazioni poste a base delle valutazioni (articolo non abrogato espressamente dal citato decreto legislativo n. 490 del 1997, cfr. art. 70 e 71).
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con d.m. 2 novembre 1993, n. 571, in attuazione del su menzionato art. 45, la votazione per ciascun ufficiale è preceduta da un approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità, anche a seguito di relazione svolta da uno o più membri nominati dal Presidente.
La consonanza delle valutazioni refluite in dichiarazioni simili o uguali per tutti gli esaminati non è di per sé indice di eccesso di potere, quanto piuttosto di approfondito esame collegiale, non essendo tecnicamente possibile che a valutazioni numeriche differenziate da ridotti margini di punteggio (espressi in decimi o talora in centesimi), possa corrispondere una analoga, capillare differenziazione nella parte descrittiva dei giudizi, fatto salvo il caso in cui il privato non provi rigorosamente la rinuncia di uno dei componenti della commissione ad emettere giudizio autonomo rispetto a quelli formulati dagli altri membri (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 3251 del 2002 cit.).
Per le stesse ragioni è irrilevante che tutti i componenti della commissione di avanzamento mantengano, nell'attribuzione dei punteggi numerici, una differenza uniforme tra i comparandi: tale circostanza, in assenza di prova rigorosa sulla volontà dei componenti della commissione di predeterminare i differenziali di punteggio, non integra alcun vizio di legittimità.
3.2. Dalle premesse teoriche sopra illustrate, discendono precise limitazioni al sindacato giurisdizionale esercitabile dal giudice amministrativo.
Come ribadito recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si deve negare al giudice amministrativo il potere di entrare nel merito delle valutazioni della commissione di avanzamento per gli ufficiali delle forze armate, dovendo il giudizio essere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio; di talché è escluso ogni sindacato di merito sui giudizi di avanzamento degli ufficiali che sono soggetti al sindacato di legittimità entro limiti assai ristretti segnati dall'esigenza di rispettare la sottile, ma non di meno precisa linea che divide il giudizio di legittimità dalla valutazione squisitamente discrezionale demandata istituzionalmente alla commissione superiore di avanzamento (cfr. Cass. S.U. n. 91, 8 gennaio 1997; C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 1849 del 1999 cit.; 1 settembre 1999, n. 1398; n. 951 del 1998 cit.; 6 giugno 1997, n. 623).
Con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle commissioni superiori di avanzamento, sulla scorta dei propri specifici precedenti (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1398 del 1999 cit.; 27 novembre 1997, n. 1328; 18 marzo 1997, n. 256, 11 marzo 1997, n. 239), la sezione osserva che è assai ampia la discrezionalità attribuita alla Commissione superiore, la quale è chiamata ad esprimersi su candidati che di solito sono ufficiali dotati di ottimi profili di carriera, e le cui qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive qualità degli scrutinandi, da effettuarsi attraverso un apprezzamento dei titoli e dei requisiti in via di astrazione e di sintesi, non condizionato dalla meccanica valutazione delle singole risultanze documentali.
Rimane escluso, quindi, che il giudice possa procedere all'esame comparativo degli ufficiali valutati in sede di redazione degli scrutini di avanzamento, o verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (cfr. C.d.S. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; n. 495 del 1998 cit.; id., 3 giugno 1997, n. 592).
Sono, pertanto, apprezzabili solo quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, «....sì da far ritenere che i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei alle funzioni del grado superiore da conferire» (in termini C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.; 18 marzo 1998, n. 256).
Si badi, infine, che l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera e la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (cfr. C.d.S. sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 2642 del 2000 cit.; n. 495 del 1998 cit., n. 397 del 1998 cit.; 6 giugno 1997 n. 623).
Cadono così, in puntuale applicazioni dei principi ora esposti, tutte le doglianze sviluppate a pagina 4 dell'atto di appello.
3.3. Vagliando, in estrema sintesi, il contenuto delle censure sottese al ricorso, alla luce delle su esposte acquisizioni teoriche, la sezione osserva, relativamente al quadro per il 1996, quanto alle maggiori classifiche asseritamente vantate rispetto ai parigrado iscritti in quadro (tenenti colonnelli E.B., M.M., S.P.), che non è possibile una valutazione aritmetica delle stesse, e che comunque, anche i pari grado iscritti in quadro, ne sono forniti, specie avuto riferimento alle pregresse valutazioni per la formazione del quadro di avanzamento nel grado rivestito.
Anzi, sotto tale angolazione, deve evidenziarsi che il giudizio della commissione è stato coerente con la tendenza di carriera del C. il quale, valutato nel 1995 sempre per il grado di colonnello, è stato posposto ai parigrado (B., M., P. e L.) del pari dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, che lo sopravanzavano tutti di almeno 150 posti (C. si classificò 381° su 430 ufficiali valutati, di cui 97 promossi).
L'art. 12 del d. m. n. 571 del 1993, fra gli altri elementi di valutazione, ha introdotto la tendenza di carriera, apprezzabile da un lato dal raffronto fra le qualità, attitudini e capacità risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi, con il rendimento dimostrato dall'ufficiale durante il successivo impiego (primo comma); dall'altro, in base all'andamento complessivo della progressione di carriera all'andamento fermo restando il principio generale dell'autonomia dei giudizi di avanzamento (art. 3): in questo ben delimitato ambito gioca dunque un ruolo il principio della c.d. continuità logica delle valutazioni (cfr. sez. IV, 20 marzo 2001, n. 1681).
Anche la censura, con cui si reputa eccessiva la valutazione in favore degli iscritti in quadro dei titoli attitudinali, culturali, e degli esiti dei corsi professionali, va disattesa, risolvendosi in una inammissibile comparazione con gli ufficiali menzionati, e non apparendo affatto irragionevole una scelta di tal fatta ad opera della commissione; si badi, infatti, che i tre iscritti in quadro, oggetto si ribadisce, di inammissibile comparazione, hanno effettuato corsi e vantano titoli non posseduti dal C., ma soprattutto non hanno mai subito condanne penali e sanzioni disciplinari (per B.: 131 mesi di comando a fronte dei soli 90 effettuati dal ricorrente; per M.: 98 mesi di comando; al termine del quadriennio Accademia - Applicazione è risultato 8° su 32 con il punteggio definitivo di 74,534, contro il 29° posto su 57 del ricorrente conseguito con punti 73, 921; ha frequentato, a differenza dell'appellante, i seguenti corsi: corso tecnico applicativo conseguendo la qualifica di molto buono; corso avanzato sulla guerra elettronica per Ufficiali delle Forze terrestri NATO, con esito favorevole; corso ufficiali addetti guerra NBC, con ottimo profitto; svariati corsi in ambito NATO, SHAPE ed in Arizona, con esito favorevole; è in possesso della ottima conoscenza della lingua inglese; per P.: ha espletato 126 mesi di comando; conosce sia la lingua inglese che francese a differenza del ricorrente che ha la sola conoscenza di secondo grado della lingua inglese; è in possesso della laurea in lettere conseguita nel 1991).
3.4. Per quanto attiene alle qualifiche ottenute nel corso della carriera dai comparandi, deve osservarsi che se è vero che l'art. 2, comma 2, del d.m. 571 del 1993 impone che in ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare (ivi compresi quelli attinenti al complemento), è anche consolidato in giurisprudenza il principio per cui i giudizi non apicali risalenti ai gradi inferiori (superiore alla media) conseguiti dai comparandi nei gradi iniziali ed in anni remoti, non debbono assumere rilevo ex se preminente (sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4074; n. 1681 del 2001), specie in considerazione del fatto che anche l'appellante ha ottenuto qualifiche non massime (nei gradi subalterni e di capitano, nonché un rapporto informativo non favorevole nel grado di maggiore).
Il giudizio della commissione ha quindi bilanciato i titoli degli iscritti in quadro con quelli posseduti dal C. - fra cui spicca la frequenza della Scuola di Guerra cui fa da pendant la condanna penale e la sanzione disciplinare -; tale apprezzamento di merito, anche riferito all'importanza dei comandi o alla durata complessiva, non può essere sindacato dal giudice di legittimità (cfr. sez. IV, n. 2642 del 2000 cit.; n. 1849 del 1999 cit.).
Lo stesso è a dire per le aggettivazioni non apicali: anche in questo caso il C. vanta un certo numero di attenuazioni di ottimalità, pur se inferiori a quelle degli altri comparandi; il minor numero di aggettivazioni non apicali vantate (come gli elogi conseguiti nel grado di tenente colonnello), sono però bilanciati dai precedenti penali e disciplinari.
Quanto alle ulteriori benemerenze, non possono essere valutate quelle trascritte nella documentazione caratteristica, successivamente alla data di chiusura della formazione dell'aliquota per l'anno 1996 (31 ottobre del 1995; cfr. in termini sez. IV, n. 3251 del 2002 cit.;); non potevano essere considerate, quindi, le benemerenze indicate alla fine della pagina 9 dell'atto di appello, perché ottenute dopo il 1996.
Irrilevante appare anche il riferimento alla nomina del C. a membro del Cobar (pagina 21 dell'atto di appello).
In definitiva, come recentemente affermato da questa sezione (n. 4074 del 2002; n. 2642 del 2000; n. 1849 del 1999 cit.; n. 1398 del 1999 cit.), la mera circostanza che un ufficiale, meritevole non più di altri colleghi non promossi di conseguire il grado superiore, sia stato ugualmente iscritto nel quadro di avanzamento, non può comportare l'automatica promozione di qualsiasi altro ufficiale giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro, il quale assuma di essere professionalmente eguale o migliore del collega promosso, tranne che non si tratti del primo o di uno fra i primi degli ufficiali collocati in graduatoria e, tuttavia, non iscritti nel quadro di avanzamento. Diversamente opinando, si darebbe luogo ad una distorta applicazione della citata normativa, per effetto della quale il vizio di una promozione darebbe luogo, anziché al suo annullamento, ad una serie di promozioni, parimenti o anche vieppiù illegittime; con l'assurdo risultato della promozione soprannumeraria di tutti o di parte degli idonei, in insanabile contrasto con la strutturazione necessariamente piramidale della carriera militare.
3.5. Per quanto riguarda il quadro di avanzamento per il 1997, anche dal confronto con il parigrado L. non emergono le dedotte censure articolate con il gravame in trattazione.
Quest'ultimo, infatti, non ha riportato alcuna sanzione disciplinare nel grado rivestito al momento della valutazione; non ha meritato, nell'arco dell'intera carriera, alcuna qualificazione inferiore alla massima (il ricorrente ne ha avute tre, ed un rapporto informativo non favorevole nel grado di maggiore); ha maturato ben 118 mesi di comando a fronte dei soli 90 vantati dal C.; ha ottenuto la medaglia di bronzo al merito di lungo comando; ha riportato, al termine di alcuni corsi frequentati, risultati migliori di quelli conseguiti dal ricorrente (Accademia militare, Scuola di applicazione); al termine del quadriennio Accademia - Scuola di applicazione ha riportato il punteggio di 24,536 contro quello di 24,051 conseguito dal C.).
Quanto alla condanna penale subita dal L. per detenzione abusiva di armi da guerra (mesi 5 di reclusione,) deve dirsi che, a differenza di quella patita dall'appellante, è risalente nel tempo (la sentenza irrevocabile della Cassazione è del 1987); non è stata inflitta nel grado rivestito al momento della valutazione; non ha comportato un giudizio disciplinare, perché l'ufficiale inquirente all'epoca ritenne che quest'ultimo fosse incorso nell'episodio delittuoso per mera ingenuità.
4. Alla stregua delle su esposte considerazioni l'appello va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sezione quarta), definitivamente pronunziando sul ricorso in appello, meglio in epigrafe indicato, così provvede:
- respinge l'appello proposto, e per l'effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe;
- condanna G. C., a rifondere in favore del Ministero della difesa, le spese, le competenze e gli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi tremila\00 euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.