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IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;
Visto l'art. 54 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito
dall'art. 6 del citato decreto-legge, recante attribuzioni del
sindaco nelle funzioni di competenza statale, e, in particolare, il
comma 1 che disciplina i compiti del sindaco in materia di ordine e
sicurezza pubblica e il comma 4 che prevede il potere del sindaco
di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;
Visto il comma 4-bis, del medesimo art. 54 per il quale «con decreto del
Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle
definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza
urbana»;
Tenuto conto che la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
ad esclusione della polizia amministrativa locale - come sancito
all'art. 117, comma 2, lettera h),
della Costituzione - è riservata alla competenza esclusiva
dello Stato, al fine di assicurare uniformità su tutto il
territorio nazionale dei livelli essenziali di prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali fondamentali;
Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Decreta:
Art.
1. Incolumità pubblica e
sicurezza urbana
Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per
incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione
e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso
attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del
rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le
condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e
la coesione sociale.
Art.
2. Interventi del
sindaco
Ai sensi di quanto disposto
dall'art. 1, il sindaco
interviene per prevenire e contrastare:
a) le situazioni urbane di degrado o di
isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali
lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,
l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di
violenza legati anche all'abuso di alcool;
b) le situazioni in cui si verificano
comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e
privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo
scadimento della qualità urbana;
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione
abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai
punti a) e b);
d) le situazioni che costituiscono intralcio
alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in
particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita
occupazione di suolo pubblico;
e) i comportamenti che, come la
prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono
offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si
manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli
spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono
difficoltoso o pericoloso l'accesso ad
essi. |