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Ministero della Difesa

"Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 del 13 marzo 2006

Legge 24 febbraio 2006, n. 85

SINTESI


L'art. 1 modifica l'art. 241 del codice penale, che punisce gli "Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato". Rispetto alla normativa vigente, la condotta, per essere penalmente rilevante, deve concretarsi in atti violenti;

l'art. 2 riformula la fattispecie di "Associazioni sovversive", di cui all'art. 270 del codice penale. Anche in questo caso, la scelta è stata quella di riformulare la condotta e di rimodulare la sanzione in maniera tale da punire unicamente ed adeguatamente le condotte che offendono in maniera concreta il bene giuridico protetto dalla norma;

l'art. 3 modifica la fattispecie del reato di "Attentato contro la Costituzione dello Stato" (articolo 283 codice penale), nel senso di punire penalmente solo le condotte violente;

l'art. 4 novella l'art. 289 del codice penale in materia di "Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali", riducendo l'entità della sanzione penale;

l'art. 5 novella l'art. 292 del codice penale, in materia di "Vilipendio o danneggiamento alla bandiera od altro emblema dello Stato". Rispetto alla normativa vigente, la condotta è penalmente rilevante a condizione che il vilipendio sia compiuto con espressioni ingiuriose o che questo si estrinsechi in condotte violente, quali la distruzione, dispersione, deterioramento e imbrattamento della bandiera. Una novità rilevante è la scelta di riservare la pena detentiva alle sole ipotesi di condotta violenta e, quindi, di punire con quella pecuniaria le espressioni ingiuriose;

l'art. 6 "declassa" a contravvenzione il reato di "Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero" (articolo 299 codice penale). Anche in questo caso la condotta di vilipendio è punita se posta in essere attraverso espressioni ingiuriose;

l'art. 7 modifica i delitti di "Offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone" (articolo 403 del codice penale). Il reato viene ora punito con una multa;

l'art. 8 modifica i delitti di "Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose "(articolo 404 del codice penale). Si distingue l'offesa che viene posta in essere attraverso il vilipendio con espressioni ingiuriose, punita con la multa, da quella posta in essere per mezzo di atti violenti contro le cose che formano oggetto di culto, sanzionata con la reclusione;

l'art. 9 apporta modifiche formali all'art. 405 del codice penale, sostituendo l'espressione "del culto cattolico" con "del culto di una confessione religiosa", venendo così meno il riferimento alla religione dello Stato, contenuto nei vigenti articoli 403 e 404 del codice penale;

l'art. 10 abroga l'art. 406 del codice penale "Delitti contro i culti ammessi nello Stato", novellando altresì la rubrica del libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale;

l'art. 11 prevede la trasformazione della pena detentiva (reclusione) in pena pecuniaria (multa) per una serie di delitti. Nello specifico, non è stata modificata la condotta, ma solamente la sanzione. Si tratta, in particolare, dei delitti di "Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze Armate", "Vilipendio alla nazione italiana", "Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziairio";

l'art. 12 abroga alcuni articoli del codice penale. Si tratta di una depenalizzazione la cui giustificazione è data dalla inoffensività delle condotte, tutte riconducibili ad espressioni di manifestazioni di pensiero. In questo, caso, non costituiscono più illecito penale le condotte di "Attività antinazionale del cittadino all'estero", "Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale" e di "Lesa prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica";

l'art. 13 riduce l'entità della sanzione penale prevista dalla legge 654/1975, in materia di discriminazione razziale nei casi di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero sull'istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

l'art. 14 inserisce un nuovo comma all'art. 2 del codice penale, che regola la successione di leggi penali;

l'art. 15 estende le disposizioni di cui agli articoli 101 e 102 del D.Lgs 507/1999, in materia di depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, anche alle violazioni depenalizzate dalla presente legge.