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SINTESI
L'art. 1 modifica l'art. 241 del codice penale,
che punisce gli "Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e
l'unità dello Stato". Rispetto alla normativa vigente, la condotta,
per essere penalmente rilevante, deve concretarsi in atti
violenti;
l'art. 2 riformula la fattispecie di
"Associazioni sovversive", di cui all'art. 270 del codice penale.
Anche in questo caso, la scelta è stata quella di riformulare la
condotta e di rimodulare la sanzione in maniera tale da punire
unicamente ed adeguatamente le condotte che offendono in maniera
concreta il bene giuridico protetto dalla norma;
l'art. 3 modifica la fattispecie del reato di "Attentato contro
la Costituzione dello Stato" (articolo 283 codice penale), nel
senso di punire penalmente solo le condotte violente;
l'art. 4 novella l'art. 289 del codice penale
in materia di "Attentato contro organi costituzionali e contro le
assemblee regionali", riducendo l'entità della sanzione penale;
l'art. 5 novella l'art. 292 del codice penale,
in materia di "Vilipendio o danneggiamento alla bandiera od altro
emblema dello Stato". Rispetto alla normativa vigente, la condotta
è penalmente rilevante a condizione che il vilipendio sia compiuto
con espressioni ingiuriose o che questo si estrinsechi in condotte
violente, quali la distruzione, dispersione, deterioramento e
imbrattamento della bandiera. Una novità rilevante è la scelta di
riservare la pena detentiva alle sole ipotesi di condotta violenta
e, quindi, di punire con quella pecuniaria le espressioni
ingiuriose;
l'art. 6 "declassa" a contravvenzione il reato
di "Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero"
(articolo 299 codice penale). Anche in questo caso la condotta di
vilipendio è punita se posta in essere attraverso espressioni
ingiuriose;
l'art. 7 modifica i delitti di "Offesa a una
confessione religiosa mediante vilipendio di persone" (articolo 403
del codice penale). Il reato viene ora punito con una multa;
l'art. 8 modifica i delitti di "Offese a una
confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose
"(articolo 404 del codice penale). Si distingue l'offesa che viene
posta in essere attraverso il vilipendio con espressioni
ingiuriose, punita con la multa, da quella posta in essere per
mezzo di atti violenti contro le cose che formano oggetto di culto,
sanzionata con la reclusione;
l'art. 9 apporta modifiche formali all'art. 405
del codice penale, sostituendo l'espressione "del culto cattolico"
con "del culto di una confessione religiosa", venendo così meno il
riferimento alla religione dello Stato, contenuto nei vigenti
articoli 403 e 404 del codice penale;
l'art. 10 abroga l'art. 406 del codice penale
"Delitti contro i culti ammessi nello Stato", novellando altresì la
rubrica del libro secondo, titolo IV, capo I, del codice
penale;
l'art. 11 prevede la trasformazione della pena
detentiva (reclusione) in pena pecuniaria (multa) per una serie di
delitti. Nello specifico, non è stata modificata la condotta, ma
solamente la sanzione. Si tratta, in particolare, dei delitti di
"Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e
delle Forze Armate", "Vilipendio alla nazione italiana", "Oltraggio
a un corpo politico, amministrativo o giudiziairio";
l'art. 12 abroga alcuni articoli del codice
penale. Si tratta di una depenalizzazione la cui giustificazione è
data dalla inoffensività delle condotte, tutte riconducibili ad
espressioni di manifestazioni di pensiero. In questo, caso, non
costituiscono più illecito penale le condotte di "Attività
antinazionale del cittadino all'estero", "Propaganda ed apologia
sovversiva o antinazionale" e di "Lesa prerogativa della
irresponsabilità del Presidente della Repubblica";
l'art. 13 riduce l'entità della sanzione penale
prevista dalla legge 654/1975, in materia di discriminazione
razziale nei casi di diffusione di idee fondate sulla superiorità o
sull'odio razziale o etnico, ovvero sull'istigazione a commettere
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
l'art. 14 inserisce un nuovo comma all'art. 2
del codice penale, che regola la successione di leggi penali;
l'art. 15 estende le disposizioni di cui agli
articoli 101 e 102 del D.Lgs 507/1999, in materia di
depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio, anche alle violazioni depenalizzate dalla presente
legge. |