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Disposizioni in materia di
conseguenze derivanti da incidenti stradali
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2006, n.
64
Legge 21 febbraio 2006, n.
102
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Il provvedimento mira sostanzialmente ad un inasprimento
significativo delle sanzioni da irrogare in relazione a condotte
colpose lesive correlate alla circolazione stradale, nonché
all'accelerazione delle procedure dirette all'accertamento delle
relative responsabilità penali e civili.
In sintesi:
- l'articolo 1 eleva i limiti edittali con riferimento alla
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
per i casi di lesione personale (sospensione fino a due anni) o di
omicidio colposo (sospensione fino a quattro anni);
- l'articolo 2 eleva i limiti edittali di pena per i reati di
omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime;
- l'articolo 3 rende applicabile il rito del lavoro alle cause
relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti
ad incidenti stradali;
- l'articolo 4 abbrevia i termini per le indagini preliminari e
per la fissazione della data del giudizio;
- l'articolo 5 prevede la possibilità di una liquidazione
anticipata di somme nei giudizi diretti all'accertamento di
responsabilità in caso di incidenti stradali. La novella, riferita
all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, permetterà ai
danneggiati, anche non in stato di bisogno, di ottenere una
provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 ed il 50
per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà
liquidato con sentenza sulla base di un sommario accertamento dal
quale risultino gravi elementi di responsabilità a carico del
conducente;
- l'articolo 6, intervenendo sul D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285
"Codice della strada", introduce con il nuovo articolo 224-bis la
facoltà per il giudice che pronuncia sentenza di condanna alla pena
della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione del
codice, di disporre anche la sanzione amministrativa accessoria del
lavoro di pubblica utilità (non inferiore ad un mese, né superiore
a sei mesi).
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