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Ministero della Difesa

Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali

Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2006, n. 64

Legge 21 febbraio 2006, n. 102

Il provvedimento mira sostanzialmente ad un inasprimento significativo delle sanzioni da irrogare in relazione a condotte colpose lesive correlate alla circolazione stradale, nonché all'accelerazione delle procedure dirette all'accertamento delle relative responsabilità penali e civili.

In sintesi:

  • l'articolo 1 eleva i limiti edittali con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per i casi di lesione personale (sospensione fino a due anni) o di omicidio colposo (sospensione fino a quattro anni);
  • l'articolo 2 eleva i limiti edittali di pena per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime;
  • l'articolo 3 rende applicabile il rito del lavoro alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti ad incidenti stradali;
  • l'articolo 4 abbrevia i termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio;
  • l'articolo 5 prevede la possibilità di una liquidazione anticipata di somme nei giudizi diretti all'accertamento di responsabilità in caso di incidenti stradali. La novella, riferita all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, permetterà ai danneggiati, anche non in stato di bisogno, di ottenere una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 ed il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza sulla base di un sommario accertamento dal quale risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente;
  • l'articolo 6, intervenendo sul D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", introduce con il nuovo articolo 224-bis la facoltà per il giudice che pronuncia sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione del codice, di disporre anche la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità (non inferiore ad un mese, né superiore a sei mesi).