|
All'articolo 295 del
codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il
seguente:
«3-ter. Nei
giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai
commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente
della Corte».
art. 295
(Verbale di vane ricerche)
1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non
viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti
dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il
verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo
trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.
2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei
casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.
3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o
il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli
articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni
o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione.
Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268,
269 e 270.
3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e
nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero
può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando
si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a
uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché
dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).
3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini
di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice
provvede il presidente della
Corte. |