1. Modifiche al codice
civile
1. L'articolo 155 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai
figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori
il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e
istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con
gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo
comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei
coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta
prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli
sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con
cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non
contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i
genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune
accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori
esercitino la potestà separatamente.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti
dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice
stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da
determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in
costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun
genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i
genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e
di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli
indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico
fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui
redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati
a soggetti diversi.».
2. Dopo l'articolo 155 del codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 155-bis (Affidamento a un solo
genitore e opposizione all'affidamento condiviso). - Il giudice
può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento
all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi
momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le
condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la
domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante,
facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti
dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta
manifestamente infondata, il giudice può considerare il
comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma
l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Art. 155-ter (Revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). - I genitori
hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione
dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali
disposizioni relative alla misura e alla modalità del
contributo.
Art. 155-quater (Assegnazione della
casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il
godimento della casa familiare è attribuito tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione
il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra
i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto
al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa
familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca
sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo
2643.
Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il
mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la
ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi
compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies (Disposizioni in
favore dei figli maggiorenni). - Il giudice, valutate le
circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap
grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni
previste in favore dei figli minori.
Art. 155-sexies (Poteri del giudice e
ascolto del minore). - Prima dell'emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice
può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il
giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia
compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di
discernimento.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice,
sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire
che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per
raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela
dell'interesse morale e materiale dei figli».
2.
Modifiche al codice di procedura
civile
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del
codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:
«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma
si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si
pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto
nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del
provvedimento».
2. Dopo l'articolo 709-bis del codice di
procedura civile, è inserito il seguente:
«Art. 709-ter (Soluzione delle
controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o
violazioni). - Per la soluzione delle controversie insorte tra
i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o
delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del
procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è
competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le
parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore
od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può,
anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico
di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico
di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
4) condannare il genitore inadempiente al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo
di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle
ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del
procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».
3.
Disposizioni penali
1. In caso di violazione degli obblighi di
natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge
1° dicembre 1970, n. 898.
4. Disposizioni finali
1. Nei casi in cui il decreto di omologa dei
patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione
giudiziale, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di
entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può
richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di
procedura civile o dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e successive modificazioni, l'applicazione delle disposizioni
della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli
effetti civili o di nullità del matrimonio, nonchè ai procedimenti
relativi ai figli di genitori non coniugati.
5.
Disposizione
finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.