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"Disposizioni in materia di
separazione dei genitori e affidamento condiviso dei
figli".
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo
2006
Legge del 8 febbraio 2006, n.
54
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Il provvedimento prevede, in sintesi, che in caso di
separazione personale dei genitori:
- il giudice valuterà prioritariamente la possibilità di affidare
i figli minori ad entrambi i genitori e, solo in caso di lesione
dei loro interessi, saranno affidati ad uno solo dei genitori;
- la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i
genitori;
- le decisioni più importanti dovranno essere prese in modo
congiunto, mentre quelle ordinarie potranno essere attribuite
distintamente ai genitori;
- in tema di mantenimento, entrambi i genitori contribuiranno al
sostentamento dei figli, in base alle rispettive disponibilità
economiche;
- il godimento della casa coniugale costituirà un vantaggio
valutato per la regolazione dei rapporti economici tra i
genitori;
- anche le famiglie di fatto saranno destinatarie di tale
normativa.
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