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NOTA INFORMATIVA
ESPLICATIVA
1. L'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 esenta, ai
fini dell'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale,
i militari di carriera dal requisito della residenza nel comune
dove sorge la costruzione sociale.
2. La legge 6 febbraio 2006, n. 34 estende la citata
disposizione a tutti gli appartenenti alle Forze armate e alle
Forze di polizia, che costituiscono cooperative edilizie. Il
provvedimento riguarda tutte le cooperative, comunque finanziate,
anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico
sulle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (R.D. 28
aprile 1938, n. 1165), limitatamente all'acquisto o
all'assegnazione in proprietà della prima casa. Il requisito della
residenza non è richiesto, inoltre, anche ai fini dell'assegnazione
in proprietà individuale degli alloggi realizzati dalle cooperative
a proprietà indivisa (art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136),
che fruiscono comunque del contributo erariale.
Le nuove norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1979.
3. La novella normativa, che interessa il personale che accede
alle cooperative edilizie per un alloggio economico, si è resa
necessaria per prevenirne la mancata assegnazione dopo anni di
attesa, nel caso in cui, nel giorno dell'assegnazione, della
prenotazione o della consegna, lo stesso non risultasse residente
nel comune dove sorge l'edificio assistito dal contributo
pubblico. |