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Ministero della Difesa

"Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie".

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006

Legge 06 febbraio 2006, n. 34

NOTA INFORMATIVA ESPLICATIVA

1. L'articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 esenta, ai fini dell'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia residenziale, i militari di carriera dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale.

2. La legge 6 febbraio 2006, n. 34 estende la citata disposizione a tutti gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, che costituiscono cooperative edilizie. Il provvedimento riguarda tutte le cooperative, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico sulle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165), limitatamente all'acquisto o all'assegnazione in proprietà della prima casa. Il requisito della residenza non è richiesto, inoltre, anche ai fini dell'assegnazione in proprietà individuale degli alloggi realizzati dalle cooperative a proprietà indivisa (art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136), che fruiscono comunque del contributo erariale.
Le nuove norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1979.

3. La novella normativa, che interessa il personale che accede alle cooperative edilizie per un alloggio economico, si è resa necessaria per prevenirne la mancata assegnazione dopo anni di attesa, nel caso in cui, nel giorno dell'assegnazione, della prenotazione o della consegna, lo stesso non risultasse residente nel comune dove sorge l'edificio assistito dal contributo pubblico.