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Legge n. 262/2005 recante:
"Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei
mercati finanziari".
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28
dicembre 2005
Legge 28 dicembre 2005, n.
262
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Il provvedimento, in particolare:
- statuisce in sei anni la durata del "mandato a termine" per il
Governatore della Banca d'Italia, prevedendone, altresì:
- la possibilità di un solo rinnovo;
- la nomina su apposito D.P.R., dietro proposta del Capo del
Governo e previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri;
- prevede che per le operazioni di "acquisizione" e di
"concentrazione" che riguardano banche sia necessaria, altresì,
l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato;
- rinvia ad un successivo regolamento la ridefinizione
dell'assetto proprietario della B.d'I. e la disciplina delle
modalità di trasferimento delle relative quote di partecipazione al
capitale dell'Istituto di credito, in possesso di soggetti diversi
dallo Stato o da altri enti pubblici;
- rende applicabili ai procedimenti della Banca d'Italia, della
CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP, volti all'emanazione di
provvedimenti individuali, i principi sull'individuazione e sulle
funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al
procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi, di cui alla
L. 241/90, stabilendo, altresì, che gli atti delle predette
Autorità debbano essere motivati e che avverso di essi sia
esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del
Lazio;
- apporta modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali
e amministrative, istituendo, tra l'altro, nuovi reati, secondo
quanto riportato nell'allegata
scheda.
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