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Legge n. 262/2005 recante: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005

Legge 28 dicembre 2005, n. 262

Il provvedimento, in particolare:

  • statuisce in sei anni la durata del "mandato a termine" per il Governatore della Banca d'Italia, prevedendone, altresì:
    • la possibilità di un solo rinnovo;
    • la nomina su apposito D.P.R., dietro proposta del Capo del Governo e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  • prevede che per le operazioni di "acquisizione" e di "concentrazione" che riguardano banche sia necessaria, altresì, l'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • rinvia ad un successivo regolamento la ridefinizione dell'assetto proprietario della B.d'I. e la disciplina delle modalità di trasferimento delle relative quote di partecipazione al capitale dell'Istituto di credito, in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici;
  • rende applicabili ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP, volti all'emanazione di provvedimenti individuali, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi, di cui alla L. 241/90, stabilendo, altresì, che gli atti delle predette Autorità debbano essere motivati e che avverso di essi sia esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. del Lazio;
  • apporta modifiche alla disciplina in materia di sanzioni penali e amministrative, istituendo, tra l'altro, nuovi reati, secondo quanto riportato nell'allegata scheda.