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Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio protetto, un servizio ad accesso condizionato o un
servizio di accesso condizionato;
b) servizio ad accesso condizionato, uno dei seguenti servizi se
forniti a pagamento e mediante un sistema di accesso
condizionato:
1) trasmissioni televisive, cioè le trasmissioni via cavo o via
radio anche via satellite di programmi televisivi destinati al
pubblico;
2) trasmissioni sonore, cioè le trasmissioni via cavo o via radio,
anche via satellite, di programmi sonori destinati al
pubblico;
3) servizi della società dell'informazione, ovvero qualsiasi
servizio fornito a distanza per via elettronica ed a richiesta
individuale di un destinatario di servizi;
c) servizio di accesso condizionato, il servizio di fornitura di un
accesso condizionato ai servizi di cui alla lettera b);
d) accesso condizionato, ogni misura e sistema tecnico in base ai
quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia
subordinato a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del
fornitore del servizio;
e) dispositivo per l'accesso condizionato, apparecchiatura o
programma per elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine
di consentire l'accesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto;
f) servizio connesso, l'installazione, la manutenzione o la
sostituzione di dispositivi di accesso condizionato, nonché la
prestazione di servizi di comunicazione commerciale relativi a
detti dispositivi o a servizi protetti;
g) dispositivo illecito, apparecchiatura o programma per
elaboratori elettronici concepiti o adattati al fine di rendere
possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intelligibile
senza l'autorizzazione del fornitore del servizio.
Artt. 2-3 (omissis)
Art. 4. Attività illecite
1. Sono vietate le seguenti attività:
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita,
il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini
commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per
promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera g).
Art. 5. Sorveglianza e controllo
1. Il personale del Ministero delle comunicazioni ed i
competenti organi di polizia provvedono alla sorveglianza ed al
controllo sul rispetto delle disposizioni del presente
decreto.
2. I controlli possono essere svolti:
a) mediante prelievo di apparecchiature presso i costruttori, gli
importatori, i grossisti, i distributori, i noleggiatori, i
dettaglianti, nonché presso gli installatori ed i
manutentori;
b) mediante ispezioni presso i fornitori di servizi di accesso
condizionato.
3. Gli organi di cui al comma 1 possono disporre verifiche tecniche
da eseguirsi presso i laboratori dell'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero
delle comunicazioni.
4. I risultati dei controlli e delle verifiche tecniche sono
comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta
giorni dal prelievo del dispositivo per l'accesso
condizionato.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle
spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato
accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente
decreto. Qualora, al termine del procedimento, non siano rilevate
irregolarità, i dispositivi sono restituiti ai medesimi soggetti
entro lo stesso termine di cui al comma 4.
Art. 6. Sanzioni
1. Chiunque pone in essere una delle attività illecite di cui
all'articolo 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cinquanta
milioni oltre al pagamento di una somma da lire centomila a lire
cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni caso la
sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di
lire duecento milioni. Si applicano altresì le sanzioni penali e le
altre misure accessorie previste per la attività illecite di cui
agli articoli 171-bis(1) e 171-octies(2) della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni.
2. Gli organi di cui all'articolo 5, comma 1, procedono al
sequestro cautelare dei dispositivi
illeciti. |