| Art. 1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli
ufficiali delle Forze armate
1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali
delle Forze armate discende da un'attività valutativa svolta dalle
competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalità ed i
criteri stabiliti dal presente regolamento.
Art. 2. Documentazione di base delle valutazioni
1. La valutazione degli ufficiali deve basarsi sugli elementi
risultanti dalla documentazione di cui all'art. 23 della legge 12
novembre 1955, n. 1137, eventualmente integrati, a richiesta delle
commissioni, dalle informazioni fornite dagli ufficiali in servizio
permanente, che hanno avuto o hanno alle dipendenze il
valutando.
2. In ogni giudizio di avanzamento si deve tener conto di tutti i
precedenti di carriera dell'ufficiale da giudicare.
Art. 3. Autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta
1. I vari giudizi di avanzamento sono autonomi tra loro anche se
la commissione d'avanzamento sia composta dagli stessi membri e
l'ufficiale sia sempre preposto al medesimo incarico. L'eventuale
diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo,
concernente lo stesso ufficiale, deve trovare giustificazione in
elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla
documentazione di cui al precedente art. 2.
Art. 4. Fasi del giudizio
1. Il giudizio di avanzamento a scelta si svolge attraverso due
fasi di valutazione, entrambe a carattere collegiale: la prima,
prevista dall'art. 25, primo comma, della citata legge n.
1137/1955, è diretta ad accertare l'idoneità complessiva
all'avanzamento di ciascun ufficiale in rapporto alle funzioni da
adempiere nel grado superiore; la seconda, prevista dagli articoli
25, secondo comma, e 26 della citata legge n. 1137/1955, è rivolta
a determinare, attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito,
la misura in cui si ritiene che le qualità, le capacità e le
attitudini siano possedute da ciascun ufficiale giudicato idoneo.
Sulla base di detto punteggio, viene conseguentemente formata la
graduatoria di merito degli ufficiali giudicati idonei.
Art. 5. Prima fase: valutazione dell'idoneità
all'avanzamento
1. La fase di valutazione dell'idoneità all'avanzamento deve
essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se
l'ufficiale abbia assolto in modo soddisfacente le funzioni del
grado rivestito e se risulti complessivamente in possesso dei
requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e
professionali, tali da evidenziare la piena attitudine
all'esercizio delle funzioni del grado superiore.
2. Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai
vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura
rilevante ed in modo particolarmente spiccato, deve essere
accertato anche nel caso che all'ufficiale, nel periodo oggetto di
valutazione, sia stato già eccezionalmente affidato l'esercizio
delle funzioni del grado superiore.
3. Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato,
in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una
prevalenza di qualifiche finali inferiori a "superiore alla media"
per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di
vascello e ad "eccellente" per l'avanzamento nei vari gradi di
generale o ammiraglio, nonché giudizi particolarmente negativi nei
rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione
caratteristica riferite ad uno o più requisiti fra quelli morali,
di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere
le funzioni del grado superiore.
Art. 6. Seconda fase: attribuzione del punteggio di
merito
1. La successiva fase di formazione della graduatoria di merito
è caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali
idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'art. 26 della
citata legge n. 1137/1955, attraverso i quali la commissione, nella
sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito
assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa
valutazione collegiale delle sue qualità, capacità e
attitudini.
2. La graduatoria di cui al comma 1 precedente evidenzia
aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni
ufficiale valutato.
3. A parità di punteggio, la precedenza è data al più anziano in
ruolo.
Art. 7. Categorie di requisiti. Punteggi relativi.
Valutazione di sintesi
1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro
categorie di requisiti previste dall'art. 26 della citata legge n.
1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di
una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della
commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni
elemento nell'ambito della categoria medesima(1).
2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla
particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando
appartiene ed al grado superiore da conseguire, non può comunque
prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati
negli articoli successivi.
Art. 8. Qualità morali, di carattere e fisiche
1. Le qualità morali e di carattere, risultanti dalla
documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado
rivestito, sono da considerare in relazione ad un modello ideale
della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati nel
regolamento di disciplina militare e rapportato sempre alla realtà
sociale dello specifico periodo storico. Sono altresì considerate
le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare
riguardo alle relative motivazioni.
2. Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle
qualità fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una
rilevanza rapportata alla specifica fascia di età correlata ai vari
gradi ed alla fisionomia del ruolo e del Corpo di appartenenza,
mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro
della persona.
Art. 9. Qualità professionali
1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate
durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere
condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili
dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze
di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche
o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di
particolare responsabilità, ivi compresi quelli a carattere
interforze ed internazionali; incarico attuale; specifiche
attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di
appartenenza ed alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi
o punizioni, con particolare riguardo alle relative
motivazioni(2).
2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla
motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è
l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e
della conseguente partecipazione con senso del dovere, della
responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione
e di sacrificio.
Art. 10. Rilevanza degli incarichi
1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini
dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce
oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi
eventualmente conferiti.
2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi
corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli
incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che
comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati (3).
3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé
attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre
accertate in concreto"
Art. 11. Qualità intellettuali e di cultura
1. La personalità intellettuale e culturale dell'ufficiale deve
essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia
istituzionale del ruolo cui egli appartiene ed all'affidamento che
può derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione.
Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti
fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare
considerazione.
2. Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi
essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione
personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati
dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per
l'aggiornamento ed il perfezionamento della formazione
professionale; gli altri corsi in Italia ed all'estero; i titoli
culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata;
le pubblicazioni.
Art. 11-bis (attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore)
1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel
grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di
particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta
attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla
documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in
particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e
specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza
acquisita ed i risultato conseguiti; specifiche attitudini e
versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di
impiego(4)
Art. 12. Tendenza di carriera
1. Le qualità, le capacità e le attitudini risultanti dalle
graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi
devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate
dall'ufficiale durante il successivo impiego.
2. Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di
avanzamento, di cui al precedente art. 3, costituisce elemento da
tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di
carriera".
Art. 13. Procedimento di votazione. Processo verbale
1. Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro
della difesa.
2. Per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la
presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I
voti sono attribuiti in forma palese ed in ordine inverso di grado
e di anzianità. Il presidente vota per ultimo.
3. La votazione è preceduta, per ciascun ufficiale, da un
approfondito esame collegiale delle sue qualità e capacità,
osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto
esame può essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno
o più membri nominati dal presidente.
4. La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneità
all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la
non idoneità all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato
riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del
grado superiore. È giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che
riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei
votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalità
stabilite dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 e previa
discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a
base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun
ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'art.
25, secondo comma, della stessa legge, e, sulla base del punto
attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attività
collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal
membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di
segretario, conformemente al modello ed ai relativi allegati
annessi al presente regolamento.
5. In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di
avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello
Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della
commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi
dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul
ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa
di conoscenza è dato atto nel verbale di seduta.
6. Qualora la commissione abbia ritenuto di sentire taluno dei
superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'art. 23, secondo
comma, della citata legge n. 1137/1955, le dichiarazioni rese
devono risultare dal verbale di seduta.
7. Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, è
sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza
ed è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa,
unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente
idonei e non idonei, ai sensi dell'art. 27 della citata legge n.
1137/1955".
Art. 14. Applicabilità del regolamento ad altre
fattispecie
1. Le norme di cui al presente regolamento si osservano anche
per l'avanzamento a scelta previsto dall'art. 5 della legge 10
dicembre 1973, n. 804, e successive
modificazioni. |