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Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto disciplina l'articolazione in uffici e
relative competenze delle strutture del Segretariato generale della
difesa, definite dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive
modificazioni, citato in premessa.
Art. 2. Ufficio generale del Segretario generale
1. L'ufficio generale del Segretario generale è articolato nei
seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Studi e coordinamento generale), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
coordinamento generale delle attività del Segretariato; gestione
della documentazione di interesse e coordinamento generale del
lusso della corrispondenza di ufficio del Segretariato; studi e
documentazione di interesse del Segretario generale; coordinamento
delle attività attinenti al Comitato dei Capi di stato maggiore, al
Consiglio superiore delle Forze armate ed al Comitato consultivo di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
496;
b) 2° Ufficio (Programmazione finanziaria e bilancio), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività in materia di programmazione finanziaria e gestione del
bilancio; attività inerenti all'impiego operativo dei fondi
destinati all'investimento per la realizzazione dei programmi di
competenza del Segretariato; attività inerenti all'impiego
operativo dei fondi destinati al funzionamento in ordine alle aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; supporto alla
elaborazione dello stato di previsione del Ministero della difesa;
attività in materia di programmazione e gestione del bilancio
economico analitico;
c) 3° Ufficio (Affari generali), retto da un ufficiale con il grado
di colonnello e gradi corrispondenti: affari generali ed esigenze
organizzative e logistiche attinenti al funzionamento del
Segretariato; gestione e conservazione della documentazione
caratteristica; disciplina relativa all'impiego di automezzi del
Ministero della difesa e ad altri servizi;
d) Segreteria speciale, retta da un ufficiale con il grado di
tenente colonnello e gradi corrispondenti:
d) gestione della documentazione classificata; applicazione e
controllo delle norme per la tutela del segreto;
e) Servizio pubblica informazione, retto da un ufficiale con il
grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti: pubblica
informazione e relazioni esterne.
Art. 3. I Reparto - Personale
1. Il I Reparto - Personale è articolato nei seguenti
uffici:
a) 1° Ufficio (Personale militare), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: impiego (assegnazione
ed avvicendamenti) del personale militare in servizio presso il
Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; attività
inerenti all'ordinamento ed agli organismi di protezione sociale
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
coordinamento delle attività in materia di concorsi per posti a
status internazionale; coordinamento in materia di addestramento
del personale e relativa programmazione tecnico-finanziaria;
questioni attinenti al trattamento economico, allo stato,
all'avanzamento ed alla disciplina del personale militare;
onorificenze e decorazioni;
b) 2° Ufficio (Personale civile), retto da un funzionario civile
con qualifica di dirigente di seconda fascia: impiego (assegnazione
ed avvicendamenti) del personale civile in servizio presso il
Segretariato e coordinamento generale della materia nell'ambito
dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; questioni
attinenti all'organico del personale civile; problematiche inerenti
alla formazione, all'addestramento ed alla riqualificazione;
questioni attinenti allo stato del personale civile; contratti di
lavoro, incarichi interni-esterni; problematiche sindacali;
attività inerenti alla leva ed al reinserimento nel mondo del
lavoro dei volontari dopo il congedamento;
c) 3° Ufficio (Infrastrutture e demanio), retto da un ufficiale con
il grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività demaniali,
servitù militari ed infrastrutture, ivi comprese quelle relative al
settore NATO; alloggi, espropri, declassifica e dismissione di beni
demaniali; coordinamento delle attività relative alla distruzione
delle mine antipersona; monitoraggio dell'attività di bonifica da
ordigni esplosivi; problematiche demaniali dei poligoni dell'Unione
italiana tiro a segno;
d) 4° Ufficio (Affari giuridici ed organizzazione), retto da un
funzionario civile con qualifica di dirigente di seconda fascia:
problematiche giuridiche in materia di personale; relazioni agli
organismi parlamentari e di governo; trattamento dei dati
personali; coordinamento delle attività finalizzate alla
predisposizione degli atti di indirizzo politico-amministrativo;
coordinamento e supporto tecnico per la predisposizione di atti
normativi e regolamenti organizzativi; coordinamento delle attività
di riscontro degli atti di sindacato ispettivo parlamentare;
supporto legale nella stipula di convenzioni o accordi o atti
simili riguardanti le materie di competenza del reparto;
e) 5° Ufficio (Antinfortunistica centrale, sanità e ambiente),
retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico
di seconda fascia: indirizzo e coordinamento in materia di
antinfortunistica, di prevenzione, di attuazione della vigilanza,
di medicina ed igiene del lavoro; coordinamento delle relative
attività nell'ambito del Segretariato e, per gli ambienti di lavoro
della difesa, con gli Stati Maggiori; questioni attinenti alla
sanità e all'ambiente.
Art. 4. II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo
della spesa
1. Il II Reparto - Coordinamento amministrativo e controllo
della spesa, è articolato nei seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Coordinamento amministrativo), retto da un ufficiale
con il grado di colonnello e gradi corrispondenti: funzioni di cui
al quarto e quinto comma dell'art. 6 della legge 20 febbraio 1981,
n. 30, concernente l'istituzione di direzioni di amministrazione
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; coordinamento e
supervisione finanziaria; direttive in materia di gestione di
denaro e gestione patrimoniale; monitoraggio dei prelevamenti in
contabilità speciale; esame delle relazioni ispettive (del
Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle
finanze) ed eventuali azioni conseguenti di propria competenza;
sovrintendenza alla chiusura a pareggio;
b) 2° Ufficio (Coordinamento generale in materia contrattuale),
retto da un funzionario civile con qualifica di dirigente di
seconda fascia: coordinamento generale in materia di impostazione e
gestione delle attività contrattuali; aspetti
tecnico-amministrativi connessi alla cessione, alienazione,
prestiti e perdita di materiali; adempimenti relativi all'analisi
dei costi di produzione industriale;
c) 3° Ufficio (Controllo di gestione della spesa), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività connesse al controllo dei flussi della spesa riguardanti
il bilancio della Difesa in rapporto agli obiettivi programmatici
stabiliti ed alle attività connesse alla gestione, da parte delle
direzioni generali, delle risorse finanziarie in rapporto agli
obiettivi di economicità ed efficacia; attività connesse con
l'indirizzo ed al coordinamento dei servizi di controllo di
gestione
istituiti presso le direzioni generali.
Art. 5. III Reparto - Politica degli armamenti
1. Il III Reparto - Politica degli armamenti, è articolato nei
seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Cooperazione internazionale Africa - Est Europa -
multilaterale CNAD), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la
cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Africa e dell'Est Europa;
attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e
memorandum di cooperazione; attività riguardanti la cooperazione
multilaterale NATO, relative alla CNAD (Conference of National
Armaments Directors);
b) 2° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Nord America e
l'Europa), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e gradi
corrispondenti: attività riguardanti la cooperazione bilaterale con
i Paesi del Nord America e dell'Europa; attività inerenti alla
definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione;
attività in ambito internazionale per l'individuazione di
opportunità di cooperazioni multilaterali transatlantiche:
c) 3° Ufficio (Politica industriale e cooperazione internazionale
con l'America Latina), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: armonizzazione degli obiettivi
della difesa con la politica economico-industriale; attività
riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'America
Latina ed attività inerenti alla definizione dei relativi accordi e
memorandum di cooperazione; rapporti con l'industria per la
difesa;
d) 4° Ufficio (Cooperazione internazionale con il Medio Oriente con
l'Asia e l'Oceania - compensazioni industriali), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività riguardanti la cooperazione bilaterale con i Paesi del
Medio Oriente, dell'Asia e dell'Oceania; attività inerenti alla
definizione dei relativi accordi e memorandum di cooperazione;
attività riguardanti le compensazioni industriali ed il controllo
delle esportazioni di materiali di armamento e dual-use; attività
connesse al Registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
e) 5° Ufficio (WEAG), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la
cooperazione multilaterale WEAG (Western European Armaments Group);
attività relative al bollettino dei contratti WEAG; attività
relative al gruppo politica degli armamenti (POLARM);
f) 6° Ufficio (OCCAR), retto da un ufficiale con il grado di
colonnello e gradi corrispondenti: attività riguardanti la
politica, gli aspetti tecnico-finanziari e le prospettive di
cooperazione nell'Organizzazione congiunta di cooperazione in
materia di armamenti (OCCAR).
Art. 6. IV Reparto - Programmi di armamento
1. Il IV Reparto - Programmi di armamento, è articolato nei
seguenti uffici:
a) 1° Ufficio (Programmi terrestri), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative ai
programmi internazionali di sviluppo, produzione e
approvvigionamento riguardanti gli armamenti terrestri e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino
spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
b) 2° Ufficio (Programmi navali), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: attività relative ai
programmi internazionali di sviluppo, produzione e
approvvigionamento riguardanti gli armamenti navali e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino
spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
c) 3° Ufficio (Programmi aeronautici), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello o gradi corrispondenti: attività relative ai
programmi internazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento riguardanti gli armamenti aeronautici e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa che comportino
spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
d) 4° Ufficio (Programmi spaziali e sistemi di comando e
controllo), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e
gradi corrispondenti: attività relative ai programmi internazionali
di sviluppo, produzione e approvvigionamento nel settore spaziale
ed in quello dei sistemi di comando, controllo e comunicazione e
predisposizione degli accordi tecnici relativi; coordinamento dei
programmi di acquisizione di materiali per la difesa o che comunque
comportino spese all'estero, nonché dei relativi accordi tecnici;
coordinamento dei programmi nazionali di sviluppo, produzione ed
approvvigionamento;
e) 5° Ufficio (Programmi internazionali), retto da un ufficiale con
il grado di colonnello e gradi corrispondenti: coordinamento e
controllo delle attività relative a programmi di competenza del
Segretariato generale/Direzione nazionale degli armamenti, da
svolgere nell'ambito di accordi internazionali; verifica dello
svolgimento generale dei programmi; armonizzazione delle esigenze
delle singole Forze armate interessate; rapporti con enti ed
organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa in Italia
ed all'estero.
Art. 7. V Reparto - Ricerca tecnologica
1. Il V Reparto - Ricerca tecnologica, è articolato nei seguenti
uffici:
a) 1° Ufficio (Pianificazione e coordinamento), retto da un
ufficiale con il grado di colonnello e gradi corrispondenti:
attività inerenti alla predisposizione di piani di ricerca nei
settori scientifico e tecnologico; armonizzazione degli obiettivi
della difesa con la politica tecnico-scientifica nazionale;
rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed
internazionali operanti nel settore della ricerca
tecnologica;
b) 2° Ufficio (Direzioni programmi), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti: coordinamento e
controllo delle attività volte alla realizzazione dei progetti di
ricerca nazionali ed internazionali approvati; predisposizione
degli accordi tecnici relativi ai programmi internazionali.
Art. 8. VI Reparto - Informatica, statistica,
standardizzazione ed assicurazione qualità dei materiali
1. Il VI Reparto - Informatica, statistica, standardizzazione ed
assicurazione qualità dei materiali, è articolato nei seguenti
uffici:
a) 1° Ufficio (Studi e sistemi informatici e telematici), retto da
un funzionario civile con qualifica di dirigente tecnico di seconda
fascia con professionalità informatica: attività di indirizzo e
coordinamento in materia informatica nelle aree
tecnico-amministrativa e tecnico-industriale; coordinamento delle
esigenze addestrative nel settore informatico dell'area
tecnico-amministrativa per corsi organizzati dallo Stato maggiore
della difesa e dall'AIPA; programmazione tecnico-finanziaria delle
esigenze di esercizio, manutenzione ed ammodernamento delle
apparecchiature e dei sistemi delle aree tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale; coordinamento dei programmi di acquisizione
degli enti delle predette aree di competenza; collaborazione con
enti della pubblica amministrazione, attività inerenti ad Internet
e divulgazione delle informazioni tecnico - scientifiche della
Difesa;
b) 2° Ufficio (Statistica), retto da un funzionario civile con
qualifica di dirigente di seconda fascia: attività di rilevazione,
raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici di
interesse della Difesa, anche in relazione a quanto previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
c) 3° Ufficio (Standardizzazione ed assicurazione qualità dei
materiali), retto da un ufficiale con il grado di colonnello e
gradi corrispondenti: attività relative alla standardizzazione ed
all'assicurazione di qualità dei materiali, relativi memorandum
d'intesa ed accordi di assistenza tecnica e logistica tra le Forze
armate nazionali e quelle estere; attività inerenti ai brevetti ed
aspetti connessi alle disposizioni e direttive in materia di
codificazione dei materiali, nonché attività gestionali previste
per l'organo centrale di codificazione dalla normativa nazionale e
NATO.
Art. 9. Ulteriori attribuzioni degli uffici
1. In aggiunta alle attribuzioni di cui agli articoli dal 2
all'8, è fornito al Segretario generale, quale responsabile
dell'organizzazione e del funzionamento dell'area tecnico
amministrativa della Difesa, il supporto necessario ai fini
dell'indirizzo, del coordinamento e del controllo delle attività
delle direzioni generali. In particolare:
a) il I reparto, assicura il supporto per le attività delle
direzioni generali del personale militare, del personale civile,
della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio,
mobilitazione civile e corpi ausiliari, dei lavori e del demanio e
della sanità militare;
b) il II reparto, assicura il supporto per le attività della
direzione generale del commissariato e dei servizi generali;
c) il IV reparto, assicura il supporto per le attività di sviluppo
ed approvvigionamento, svolte dalle direzioni generali: degli
armamenti terrestri; degli armamenti navali; degli armamenti
aeronautici; e delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle
tecnologie avanzate;
d) il V reparto, assicura il supporto per le attività di ricerca,
delle direzioni generali: degli armamenti terrestri; degli
armamenti navali; degli armamenti aeronautici; delle
telecomunicazioni; dell'informatica e delle tecnologie avanzate e
della sanità militare.
Art. 10. Disposizioni particolari
1. Il Segretario generale ed i vice segretari generali si
avvalgono di proprie segreterie particolari.
2. I reparti sono posti, in base alla natura delle attività svolte,
alle dipendenze dei due vice segretari.
3. Il capo reparto, o capo ufficio generale assicura il
coordinamento con i capi degli altri reparti per quanto riguarda
gli aspetti di comune interesse.
4. Il vice capo reparto sostituisce nelle funzioni il capo reparto
in caso di assenza o impedimento e ne assolve le funzioni in caso
di vacanza della carica. Oltre alla trattazione delle materie a lui
delegate di volta in volta, provvede alla rilevazione periodica dei
carichi di lavoro, nonché a conseguenti adeguamenti strutturali e
procedurali; inoltre, formula proposte circa l'adozione di progetti
e la definizione dei criteri generali di organizzazione degli
uffici.
Art. 11. Organico
1. L'organico complessivo del Segretariato generale è riportato
nella tabella in allegato 1 al presente decreto.
2. Il suddetto organico è soggetto a revisione con cadenza almeno
biennale mirando, nel quadro di riduzione dello strumento militare,
alla progressiva attribuzione al personale civile di compiti e
funzioni amministrative, tecniche, contabili e giuridiche,
compatibilmente con le esigenze da soddisfare.
Art. 12. Ulteriori articolazione del VI Reparto
1. L'unità servizi ed i tre centri di elaborazione dati di Forza
armata, già operanti presso il soppresso ufficio centrale per
l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, per
riconfigurazione ordinativa ed accorpamento, costituiscono il
Centro dei servizi informatici per l'aerea tecnico-amministrativa
(Ce.S.I.A.T.A.), che viene posto alle dipendenze del VI reparto,
con il compito di:
a) gestire i sistemi centrali di elaborazione dati ed il sistema
informativo del personale della Difesa (S.I.P.A.D.);
b) fornire il supporto al sistema informativo di vertice
(SIV);
c) assicurare il supporto e l'assistenza tecnica agli enti
dell'area di competenza;
d) gestire la rete telematica dell'area tecnico-amministrativa e
tecnico-industriale e, tramite la rete della Difesa (DIFENET)
accedere alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA)
attraverso il Centro gestione DIFENET (CGD);
e) assicurare il funzionamento dei servizi logistici presso le sedi
di competenza.
2. Il relativo organico è determinato con successivo provvedimento
ordinativo, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative.
Art. 13. Norme di raccordo ed abrogazioni
1. I provvedimenti di reimpiego del personale civile conseguenti
all'entrata in vigore del presente decreto sono adottati in
applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 luglio
1997, n. 265.
2. Presso il Segretariato generale continuano ad operare due
dirigenti civili tecnici con incarichi di consulenza tecnica di
livello dirigenziale generale di cui al decreto ministeriale 9
dicembre 1991.
3. Sono soppressi:
a) l'albo dei fornitori ed appaltatori dell'Amministrazione
militare costituito con il provvedimento ministeriale, in data 8
gennaio 1963, n. 678;
b) il centro di documentazione tecnico-scientifica del Ministero
della difesa di cui al decreto ministeriale 25 settembre
1980. |