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Modifica alla normativa in materia
di immigrazione ed asilo.
Serie Generale n. 189 del 26 agosto
2002.
Legge 30 Luglio 2002, n.
189.
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La legge n. 189 del 30 luglio
2002, modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo, entrata in vigore il 10 settembre 2002, apporta
modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 286 del
1998. Tra le modifiche
piu' importanti:
-
all'art.4,
la non ammissibilità sul territorio dello stato dello
straniero che non soddisfi i requisiti previsti dal T.U. o
sia considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza del
paese o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone
ovvero abbia riportato condanne per i reati indicati nel
medesimo articolo;
- all'art.5:
-
l'obbligo
di sottoporre lo straniero, che richiede il permesso di soggiorno o
procede al suo rinnovo, a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici
. tali accertamenti sono previsti anche qualora si nutrano dubbi
sull'identità del soggetto (art.6);
-
la revoca
immediata del permesso di soggiorno in caso di violazione delle
norme contenute nel T.U.;
-
nuove
ipotesi delittuose di falsificazione e/o contraffazione della
documentazione di soggiorno;
-
all'art.8
una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi di
comunicazione dell'ospitante e del datore di
lavoro;
- all'art.11:
-
la
punibilità di chi favorisce l'ingresso illegale in Italia o in
altro stato dello straniero;
-
la
riduzione della pena fino alla metà a favore dell'imputato per
reati inerenti l'immigrazione che si adopera affinché l'attività
delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori e collabora con
le ff.pp. nella raccolta di prove e nell'individuazione degli
autori dei reati;
-
la
possibilità di utilizzare le navi della marina militare
nell'attività di contrasto all'immigrazione
clandestina;
- all'art.12:
-
l'immediata
esecutività del decreto di espulsione , anche se sottoposto a
gravame;
-
specifiche
disposizioni circa il rilascio , da parte dell'a.g. , del nulla
osta all'espulsione;
-
all'art.13,
l'arresto obbligatorio per lo straniero espulso che, senza
giustificato motivo , si trattiene o viene trovato nel territorio
dello stato;
-
all'art.21,
la revoca del permesso di soggiorno e l'accompagnamento alla
frontiera per gli stranieri responsabili di delitti commessi in
violazione alla normativa sul diritto di autore;
-
agli
artt.31 e 32, nuove procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiato;
-
all'art.35,
l'istituzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza del
ministero dell'interno, della direzione centrale dell'immigrazione
e della polizia di frontiera, con compiti di impulso e
coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell'immigrazione clandestina nonché delle attività demandate alle
autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno
degli stranieri;
-
all'art.36,
l'invio di funzionari della polizia di stato in qualità di esperti
in materia di immigrazione presso le rappresentanze diplomatiche e
gli uffici
consolari. |
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