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Ministero della Difesa

Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo.

Serie Generale n. 189 del 26 agosto 2002.

Legge 30 Luglio 2002, n. 189.

La legge n. 189 del 30 luglio 2002, modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, entrata in vigore il 10 settembre 2002, apporta modifiche sostanziali al decreto legislativo n. 286 del 1998.
Tra le modifiche piu' importanti:

  • all'art.4, la non ammissibilità sul territorio dello stato dello straniero che non soddisfi i requisiti previsti dal T.U. o sia considerato una minaccia per l'ordine e la sicurezza del paese o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ovvero abbia riportato condanne per i reati indicati nel medesimo articolo;
  • all'art.5:
    • l'obbligo di sottoporre lo straniero, che richiede il permesso di soggiorno o procede al suo rinnovo, a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici . tali accertamenti sono previsti anche qualora si nutrano dubbi sull'identità del soggetto (art.6);
    • la revoca immediata del permesso di soggiorno in caso di violazione delle norme contenute nel T.U.;
    • nuove ipotesi delittuose di falsificazione e/o contraffazione della documentazione di soggiorno;
  • all'art.8 una sanzione amministrativa per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante e del datore di lavoro;
  • all'art.11:
    • la punibilità di chi favorisce l'ingresso illegale in Italia o in altro stato dello straniero;
    • la riduzione della pena fino alla metà a favore dell'imputato per reati inerenti l'immigrazione che si adopera affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori e collabora con le ff.pp. nella raccolta di prove e nell'individuazione degli autori dei reati;
    • la possibilità di utilizzare le navi della marina militare nell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina;
  • all'art.12:
    • l'immediata esecutività del decreto di espulsione , anche se sottoposto a gravame;
    • specifiche disposizioni circa il rilascio , da parte dell'a.g. , del nulla osta all'espulsione;
  • all'art.13, l'arresto obbligatorio per lo straniero espulso che, senza giustificato motivo , si trattiene o viene trovato nel territorio dello stato;
  • all'art.21, la revoca del permesso di soggiorno e l'accompagnamento alla frontiera per gli stranieri responsabili di delitti commessi in violazione alla normativa sul diritto di autore;
  • agli artt.31 e 32, nuove procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
  • all'art.35, l'istituzione, presso il dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia di frontiera, con compiti di impulso e coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri;
  • all'art.36, l'invio di funzionari della polizia di stato in qualità di esperti in materia di immigrazione presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.