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Il provvedimento di legge ha
determinato la completa sostituzione del Titolo XI del libro
V del codice civile, contenente le disposizioni penali in
materia di società e consorzi. L'importante branca del
diritto penale commerciale ha subito radicali trasformazioni,
attraverso la diversa strutturazione delle fattispecie
criminose ivi contenute, la loro differente collocazione
sistematica e la loro parziale depenalizzazione. In
particolare: il Titolo XI è stato suddiviso in quattro capi
concernenti rispettivamente le falsità, gli illeciti commessi
dagli amministratori, gli illeciti commessi mediante
omissione, gli altri illeciti, le circostanze attenuanti e le
misure di sicurezza patrimoniali; sono state riconfigurate le
seguenti fattispecie: art. 2621 - false comunicazioni
sociali, art. 2622 - false comunicazioni sociali in danno dei
soci o dei creditori, art. 2623 - falso prospetto, art. 2624
- falsità nelle comunicazioni delle società di revisione,
art. 2625 - impedito controllo, art. 2626 - indebita
restituzione dei conferimenti, art. 2627 - illegale
ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2628 -
illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della
società controllante, art. 2629 - operazioni in pregiudizio
dei creditori, art. 2630 - omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni o depositi, art. 2631 - omessa convocazione
dell'assemblea, art. 2632 - formazione fittizia del capitale,
art. 2633 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori, art. 2634 - infedeltà patrimoniale, art.
2635 - infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità,
art. 2636 - indebita influenza dell'assemblea, art. 2637 -
aggiotaggio, art. 2638 - ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Vengono,
inoltre, previste un'estensione delle qualifiche soggettive
(art. 2639), una particolare circostanza attenuante (art.
2640) e la confisca (art. 2641). Il decreto legislativo in
argomento, infine, prevede anche la responsabilità
amministrativa delle società, la riformulazione dell'ipotesi
di bancarotta fraudolenta, l'attribuzione della competenza
giurisdizionale al tribunale in composizione
collegiale.
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