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Ministero della Difesa

Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366.

Serie Generale N. 88 del 15 aprile 2002.

Decreto Legislativo 11 Aprile 2002, n. 61.

Il provvedimento di legge ha determinato la completa sostituzione del Titolo XI del libro V del codice civile, contenente le disposizioni penali in materia di società e consorzi. L'importante branca del diritto penale commerciale ha subito radicali trasformazioni, attraverso la diversa strutturazione delle fattispecie criminose ivi contenute, la loro differente collocazione sistematica e la loro parziale depenalizzazione. In particolare: il Titolo XI è stato suddiviso in quattro capi concernenti rispettivamente le falsità, gli illeciti commessi dagli amministratori, gli illeciti commessi mediante omissione, gli altri illeciti, le circostanze attenuanti e le misure di sicurezza patrimoniali; sono state riconfigurate le seguenti fattispecie: art. 2621 - false comunicazioni sociali, art. 2622 - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, art. 2623 - falso prospetto, art. 2624 - falsità nelle comunicazioni delle società di revisione, art. 2625 - impedito controllo, art. 2626 - indebita restituzione dei conferimenti, art. 2627 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve, art. 2628 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, art. 2629 - operazioni in pregiudizio dei creditori, art. 2630 - omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, art. 2631 - omessa convocazione dell'assemblea, art. 2632 - formazione fittizia del capitale, art. 2633 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, art. 2634 - infedeltà patrimoniale, art. 2635 - infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, art. 2636 - indebita influenza dell'assemblea, art. 2637 - aggiotaggio, art. 2638 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Vengono, inoltre, previste un'estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639), una particolare circostanza attenuante (art. 2640) e la confisca (art. 2641). Il decreto legislativo in argomento, infine, prevede anche la responsabilità amministrativa delle società, la riformulazione dell'ipotesi di bancarotta fraudolenta, l'attribuzione della competenza giurisdizionale al tribunale in composizione collegiale.