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Ministero della Difesa

Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante disposizione urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

Serie Generale n. 49 del 27 Febbraio 2002.

Legge 27 Febbraio 2002, n. 15.

Il provvedimento di legge oltre a recare le norme di conversione del decreto-legge n. 451/2001, modifica ulteriormente alcuni articoli del codice penale militare di guerra. All'art. 165 c.p.m.g. (applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati), già riformato dalla legge n. 6/2002, vengono aggiunti due commi, dove si specifica cosa debba intendersi per conflitto armato, cioè "il conflitto in cui una almeno delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche", e dove si stabilisce che le disposizioni del titolo IV (dei reati contro le leggi e gli usi della guerra), libro II, c.p.m.g., si applicano alle operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane, sino all'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia in questione. Inoltre, il minimo edittale della pena, stabilito dall'art. 185-bis c.p.m.g. (altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali), viene elevato da uno a due anni.