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Il provvedimento di legge oltre a
recare le norme di conversione del decreto-legge n. 451/2001,
modifica ulteriormente alcuni articoli del codice penale
militare di guerra. All'art. 165 c.p.m.g. (applicazione della
legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti
armati), già riformato dalla legge n. 6/2002, vengono
aggiunti due commi, dove si specifica cosa debba intendersi
per conflitto armato, cioè "il conflitto in cui una almeno
delle parti fa uso militarmente organizzato e prolungato
delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di
operazioni belliche", e dove si stabilisce che le
disposizioni del titolo IV (dei reati contro le leggi e gli
usi della guerra), libro II, c.p.m.g., si applicano alle
operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze
armate italiane, sino all'emanazione di una normativa che
disciplini organicamente la materia in questione. Inoltre, il
minimo edittale della pena, stabilito dall'art. 185-bis
c.p.m.g. (altre offese contro persone protette dalle
convenzioni internazionali), viene elevato da uno a due
anni.
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