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Il garante per la protezione dei dati
personali:nella riunione odierna, in presenza del prof.Francesco
Pizzetti, presidente, del dott. GiuseppeChiaravalloti, del dott.
Mauro Paissan e del dott.Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott.Giovanni Buttarelli, segretario generale;Viste le richieste di
parere del Ministero dell'interno;Visto l'articolo 154, commi 4 e
5, del Codice inmateria di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196);Vista la documentazione in atti;Viste le
osservazioni dell'Ufficio formulate dalsegretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;Relatore il
prof. Francesco Pizzetti;
Premesso:
Il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Garante in
ordine a due schemi di decreto interministeriale sulla
registrazione di immagini e sul rilascio di titoli di ingresso
presso alcuni impianti sportivi in cui si svolgono incontri di
calcio. I decreti attuano un decreto-legge che ne prevedeva
l'emanazione nel 2003 e l'applicazione delle misure previste a
decorrere -per la registrazione di immagini- dal 1° agosto 2004 e -
per i titoli di ingresso - dal 25 febbraio 2005 (art. 1-quater d.l.
24 febbraio 2003, n. 28, conv., con modif., con l. 24 aprile 2003,
n. 88). Gli schemi prevedono alcune misure ritenute utili per
favorire una maggiore sicurezza negli stadi durante le partite di
calcio, nonché per contribuire alla prevenzione di disordini e
violenze e all'accertamento di illeciti in occasione di incidenti.
Spetta alle competenti autorità di pubblica sicurezza (come
rilevato, in particolare, nel provvedimento del Garante sulla
videosorveglianza del 29 aprile 2004), valutare le condizioni di
pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e individuare le
misure ritenute necessarie per prevenire i reati. Il Garante
esprime il parere in ordine alla protezione dei dati, valutando le
modalità con le quali i titolari del trattamento devono rispettare
alcuni principi allorché trattano informazioni personali (in
particolare, la liceità, le finalità, la necessità, la
proporzionalità, la trasparenza e la sicurezza nel
trattamento).
Osserva:
1. Videosorveglianza (art. 1-quater, comma 3, d.l. n.
28/2003).
L'introduzione della videosorveglianza presso impianti sportivi di
capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di
competizioni calcistiche, è basata su un'idonea base giuridica e
rispetta, quindi, il principio di liceità (art. 11, comma 1, lett.
a), del Codice in materia di protezione dei dati personali; D.L. n.
28/2003 cit.); è altresì giustificata alla luce del principio di
necessità nel trattamento dei dati, in ragione dei reiterati
disordini e degli episodi di violenza verificatisi anche in epoca
recente (art. 3 del Codice). Le misure sono analoghe a quelle già
applicate in base alle norme di sicurezza per gli impianti sportivi
con capienza superiore a 20.000 spettatori (art. 18 d. m. 18 marzo
1996, in G.U. 11 aprile 1996, n. 85, Suppl. ord.); sono in termini
generali proporzionate (ad esempio, riguardo alla conservazione dei
dati) e ispirate al rispetto delle garanzie e prescrizioni
richiamati nel predetto provvedimento del Garante, nonché delle
lineeguida impartite dal Ministero dell'interno alle autorità
locali di pubblica sicurezza l'8 febbraio u.s. sulla rilevazione di
immagini a fini di sicurezza. Sempre in termini generali, si rileva
che lo schema prefigura un uso selettivo della raccolta di immagini
e di altri dati, per finalità di tutela dell'ordine pubblico e
della sicurezza e di accertamento di reati non direttamente
esplicitate (a differenza di quelle relative alla giustizia
sportiva, menzionate nell'art. 6), ma desumibili dal complessivo
tenore dello schema. Anche le modalità di ripresa (che permettono
di individuare singoli spettatori: art. 1 dello schema; art. 18,
comma 2, D.M. 18 marzo 1996 cit.) e la tipologia di informazioni
rilevabili appaiono proporzionate, risultando trattati dati
pertinenti e non eccedenti rispetto alle predette finalità, mentre
non sembrano previsti i particolari dispositivi e tecniche indicati
nel richiamato provvedimento del Garante (ad es., tecniche
automatizzate di riconoscimento facciale, cfr. il relativo punto
3.2) utilizzabili previa verifica preliminare di questa Autorità da
effettuare con separato procedimento (art. 17 del Codice). Il
Garante esprime parere favorevole sul complessivo schema di
decreto; nelle more del codice di deontologia e di buona condotta
che potrà individuare ulteriori cautele ed accorgimenti in materia
(artt. 12 e 134 del Codice), formula le seguenti
considerazioni.
1.1. Preambolo.
Potrebbe risultare utile richiamare nel preambolo il citato
provvedimento di questa Autorità (menzionato nell'art. 7 dello
schema), che contiene indicazioni utili per gli operatori del
settore su adempimenti e garanzie per un trattamento dei dati
lecito e corretto.
1.2. Gli impianti nei quali è attivabile la
videosorveglianza.
Poiché il decreto in esame attua una norma di legge che si
riferisce solo agli impianti sportivi di capienza superiore alle
diecimila unità e ad eventi "in occasione" di competizioni
calcistiche (art. 1-quater, comma 1, d.l. cit.), deve essere
espunto dallo schema l'art. 3 che si riferisce ad altri ambiti
applicativi non previsti dalla norma primaria. Le nuove
disposizioni vanno altresì coordinate con il citato D.M. del 1996.
In conformità alla norma primaria, nell'art. 1, comma 1, dello
schema, prima della parola: "vicinanze", andrebbe infine inserita
la parola: "immediate".
1.3. Registrazioni audio.
Occorre precisare che la registrazione audio, menzionata a
proposito delle fasce orarie (art. 4), riguarda solo l'audio
complessivo dell'evento calcistico.
1.4. Custodia delle registrazioni e accessibilità alle
immagini.
Va individuato il soggetto che dovrebbe prescrivere le misure di
sicurezza (art. 5 dello schema). L'obbligo di porre dati e supporti
a disposizione dell'autorità o della polizia giudiziaria è già
fissato nell'ordinamento (c.p.p. ed altre norme primarie) e deve
essere quindi richiamato solo in termini ricognitivi (art. 5, comma
1, secondo periodo). Le parole: "legge sulla protezione dei dati
personali" vanno sostituite con le parole: "Codice in materia di
protezione dei dati personali".
2. Biglietti numerati per l'ingresso agli stadi (art.
1-quater, comma 1, d.l. n. 28/2003).
Come anticipato nella premessa generale, spetta alle competenti
autorità di pubblica sicurezza valutare la sussistenza dei
presupposti per adottare idonee misure di prevenzione e repressione
di incidenti, disordini ed episodi di violenza negli stadi,
nell'ambito del complesso di misure di contrasto che sono anche al
centro di alcune iniziative europee (v. Risoluzione del Consiglio
del 6 dicembre 2001, in G.U.C.E. 24 Gennaio 2002, C 22/1). Il
Garante non ha rilievi da formulare in ordine all'attuazione del
decreto-legge n. 28/2003, nella parte in cui esso prevede che i
titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle
diecimila unità siano "numerati" in occasione di competizioni
calcistiche. La disciplina della protezione dei dati non ostacola
l'attuazione di tale obbligo di legge, né la conseguente
ridisciplina del sistema di emissione, distribuzione e vendita dei
titoli di accesso, come pure di altre misure che non interessano il
Codice sulla protezione dei dati e che sono state intensificate
anche in altri Paesi (abbinamento di biglietti numerati a posti a
sedere assegnati, da occupare obbligatoriamente anche come
presupposto dell'acquisizione del titolo di accesso; rigorosa
verifica dell'effettivo utilizzo dei posti, anche mediante
sorveglianti; creazione di nuovi percorsi e di settori obbligati
negli impianti; accessi selettivi ad aree specifiche;
intensificazione di rigidi controlli di polizia agli ingressi;
ecc.). Il decreto-legge, però, introduce solo l'obbligo di numerare
i biglietti, mentre lo schema prevede anche la loro nominatività.
Si tratta quindi di verificare preliminarmente se la norma primaria
permetta di introdurre questo ulteriore vincolo con provvedimento
amministrativo. L'Autorità osserva inoltre che la nominatività dei
biglietti comporta la creazione di grandi banche di dati personali
relative a diverse centinaia di migliaia di interessati, cosa che
si verifica anche in caso di mancata indicazione in chiaro sul
biglietto delle generalità del possessore. A sostegno della
richiesta di parere non sono stati allegati specifici elementi che
permettano a questa Autorità di ritenere allo stato proporzionata
una misura delicata di cui, a fronte degli innumerevoli dati
personali che dovrebbero essere trattati, dovrà essere valutata
attentamente la proporzione e l'effettiva utilità in rapporto alle
finalità perseguite e alle più frequenti modalità con cui si
svolgono incidenti negli stadi. Ciò, tenendo anche conto che
potrebbero essere attivati altri controlli di sicurezza per
identificare tifosi violenti ed escluderli dagli stadi (in
particolare, il complesso delle altre misure menzionate nella
citata Risoluzione europea), considerando gli altri mezzi di
controllo incrementati con il primo schema di decreto relativo alla
videosorveglianza, valutando infine la circostanza che i biglietti
nominativi non risultano utilizzati diffusamente in altri Paesi
dell'Unione (a parte i titoli di abbonamento, rilasciati per altre
finalità).
Il passaggio dai biglietti numerati ai biglietti nominativi
comporta, peraltro, l'indicazione di alcuni elementi allo stato
attuale non ravvisabili nello schema: la specificazione della
decorrenza del nuovo sistema; l'individuabilità di tutti i titolari
o responsabili del trattamento (l'art. 4, comma 3, dello schema non
chiarisce ad esempio chi dovrebbe gestire la banca dati
accessibile); la precisazione sui tempi di conservazione;
l'individuazione dei soggetti aventi accesso alle informazioni e
dell'eventuale intreccio tra banche dati di singole società. Fermo
restando che spetta alle autorità competenti valutare l'effettiva
necessità dell'utilizzo di biglietti nominativi, questa Autorità
resta in attesa di tempestive comunicazioni in ordine all'adozione
delle decisioni da esse adottate rispetto agli elementi
sopraindicati. Tutto ciò premesso il garante: esprime il parere
richiesto nei termini di cui in
motivazione. |