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Il garante per la protezione
dei dati personali: nella riunione odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY, nei confronti di
ZW;
Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO:
Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato
da ZW tramite una comunicazione via e-mail asseritamente non
richiesta, lamenta di non aver ricevuto un riscontro dalla società
in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della
legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere il
nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento e si era
opposto al trattamento dei dati che lo riguardano.
Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge
n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha
chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del
procedimento.
A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in
data 3 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998,
la società resistente ha risposto con nota fax in data 7 giugno
2002, sostenendo che:
- "ZW non ha e non ha mai avuto nei propri archivi alcun dato"
riferito al sig. XY e che pertanto non risulta esserci alcuna
iscrizione nella propria "anagrafica Clienti"
- che il sistema di invio di e-mail della società "prevede l'invio
delle newsletter solo a coloro che hanno volontariamente fatto
richiesta"
- che di recente la società ha intrapreso "con altre società del
settore (Iol.it - Supereva.it) accordi per l'invio di newsletter
(utilizzando i nominativi presenti nei loro archivi)"
- che, qualora l'interessato dovesse ricevere ulteriori e-mail da
ZW, saranno verificate "la fonte e la causa del disguido".
ciò premesso il garante osserva:
Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato
attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad
un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il
preventivo consenso informato dell'interessato od operante uno
degli altri presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della
legge n. 675/1996.
Il ricorso è fondato.
La società non ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere
l'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento
(art. 8 legge n. 675/1996), che la società medesima dovrà quindi
rendere nota all'interessato entro un termine che appare congruo
fissare al 25 agosto 2002. Nel caso in cui abbia proceduto a tale
designazione, il titolare dovrà fornirne anche, in conformità
all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, i relativi
estremi identificativi.
Inoltre, il titolare non ha fornito idonei riscontri sulle modalità
e sulle finalità del trattamento.
La società resistente asserisce di non detenere e di non aver mai
detenuto nei propri archivi dati personali relativi
all'interessato, ma al tempo stesso sostiene di inviare newsletter
via e-mail solo a chi ne abbia fatto volontariamente richiesta. I
dati personali del ricorrente sono stati certamente oggetto di un
trattamento (il quale può consistere anche nella raccolta e nel
solo "utilizzo" di un indirizzo di posta elettronica: cfr. art. 1,
comma 2, lett. c), legge n. 675/1996, secondo il quale "dato
personale" è "qualunque informazione relativa a persona fisica,
persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale"), dei cui presupposti legittimanti non è
stata fornita alcuna prova .
Per quanto attiene più specificamente all'utilizzo dell'indirizzo
di posta elettronica, va infatti rilevato, analogamente a quanto
avvenuto nell'ambito di altre decisioni di questa Autorità (vedi
Provv. 11 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 39), che tale
utilizzo non è lecito nel caso in cui avvenga senza il consenso
preventivo e informato dell'interessato (art. 12, comma 1, lett.
c), legge 675/1996 anche in relazione all'art. 10 del d.lg. n.
171/1998 e all'art. 10 del d.lg. n. 185/1999), a meno che non sia
operante un altro dei presupposti del trattamento indicati
nell'art. 12 della citata legge.
Nel caso di specie, la società non ha fornito alcun elemento che
possa indurre a ritenere che nella fattispecie sia stato
previamente manifestato da parte dell'interessato un consenso
informato per l'invio della e-mail promozionale in questione, o che
operasse uno degli altri predetti presupposti.
Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di
vedere interrotta ogni utilizzazione dei dati personali che lo
riguardano già utilizzati, mediante la loro cancellazione.
Con separato provvedimento dell'Ufficio verrà instaurato un
autonomo procedimento rispetto alla mancanza di un'idonea
informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge n.
675/1996 e per verificare le modalità di raccolta dei dati.
Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del
trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente
procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di
cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli
adempimenti connessi alla redazione e alla presentazione del
ricorso al Garante, stante l'accertata necessità di disporre una
parziale compensazione delle spese tra le parti per giusti motivi
legati alla specifica vicenda.
per questi motivi il garante:
a) accoglie il ricorso e ordina a ZW di comunicare
all'interessato se è stato designato uno o più responsabili del
trattamento e i relativi estremi identificativi, entro il 25 agosto
2002, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data,
dell'avvenuto adempimento;
b) ordina, altresì, alla resistente, a decorrere dalla data di
ricezione del presente provvedimento, di cessare il comportamento
illegittimo mediante cancellazione dei dati personali del
ricorrente e, in particolare, dell'indirizzo di posta elettronica,
nei termini di cui in motivazione;
c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n.
501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per
diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del
presente procedimento, posto per metà previa parziale compensazione
delle spese per giusti motivi, a carico di ZW, la quale dovrà
liquidarli direttamente a favore del
ricorrente. |