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Il garante per la protezione dei
dati personali:
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminato il ricorso presentato da XY S.r.l.,
rappresentata e difesa dall'avv. YZ presso il cui studio in K ha
eletto domicilio nei confronti di Omnitel Pronto Italia
S.p.A.;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Gaetano Rasi;
PREMESSO:
La società ricorrente, che dichiara di non aver "mai
posseduto, né attivato alcun telefono cellulare", è venuta a
conoscenza "nell'ambito di indagini svolte dalla Guardia di
Finanza& dell'esistenza di una utenza cellulare Omnitel
intestata" a proprio nome. Lamenta quindi che la società Omnitel
Pronto Italia S.p.A. non abbia fornito riscontro ad una istanza
formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la
quale aveva chiesto di conoscere i dati che la riguardano, "con
specificazione di tutte le utenze telefoniche& intestate e con
espressa indicazione del soggetto che aveva provveduto a darvi
attuazione".
Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n.
675/1996, la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione del
trattamento dei dati in questione e l'attribuzione delle spese del
procedimento a carico della resistente.
All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste,
formulato il 20 dicembre 2001 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n.
501/1998, Omnitel Pronto Italia S.p.A. ha risposto con nota
anticipata via fax in data 28 dicembre 2001, con il quale ha
riscontrato le richieste della ricorrente:
- segnalando che risulterebbero attivate a nome della società
ricorrente un totale di 293 carte ricaricabili intestate, in fase
di vendita, a XY S.r.l. da un rivenditore autorizzato (cd. dealer)
di cui vengono forniti gli estremi identificativi;
- precisando di non poter procedere alla cancellazione dei dati
dovendo conservare "i dati relativi alle utenze telefoniche per un
periodo di 5 anni successivi alla disattivazione"
- impegnandosi a svolgere nel frattempo "puntuali verifiche sui
reali utilizzatori delle 154 carte ricaricabili" tuttora intestate
alla società ricorrente.
La ricorrente, con fax in data 28 dicembre 2001 nel dare atto della
"ottemperanza da parte di Omnitel Pronto Italia S.p.A"&.con
riguardo alla comunicazione dei dati personali trattati e della
loro origine, ha chiesto di conoscere "anche la data di attivazione
delle singole utenze telefoniche". Ha chiesto inoltre che "tutte le
utenze telefoniche" alla stessa intestate "vengano disattivate,
ovvero intestate agli effettivi utilizzatori".
La società resistente, con fax del 2 gennaio 2002, ha manifestato
la propria disponibilità ad ottemperare entro 45 giorni a quanto
richiesto in considerazione del "numero ingente di SIM" in
questione.
Ciò premesso il garante osserva:
Il ricorso verte sull'accesso al complesso dei dati
personali della ricorrente detenuti da una società esercente un
servizio di telefonia mobile e riferiti a varie utenze telefoniche
asseritamente attivate a nome e all'insaputa della ricorrente
medesima.
La richiesta di conoscere i predetti dati personali ha trovato in
parte soddisfazione, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, da
parte della società resistente, che ha messo a disposizione una
serie di dati (numero di carte attivate a nome del ricorrente,
numeri telefonici alle stesse associati, estremi identificativi del
rivenditore che avrebbe intestato le predette carte
ricaricabili).
Al riguardo, in riferimento ai profili sopra evidenziati, può
essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501 del 1998
Il ricorso deve invece essere accolto per quanto riguarda la
richiesta di conoscere ulteriori elementi identificativi delle
carte in questione, nonché di avere riscontro alla richiesta di
cessazione delle attività di trattamento in oggetto. Su tali
profili, il titolare del trattamento ha peraltro manifestato già la
propria disponibilità a fornire le altre informazioni richieste
entro il tempo tecnico di 45 gg. circa, strettamente necessario
all'effettuazione di tali operazioni.
Il titolare del trattamento dovrà pertanto corrispondere
a tali ulteriori richieste, entro un termine che appare congruo
fissare al 29 marzo 2002.
Considerato, infine, che il riscontro alle richieste della società
interessata è avvenuto solo a seguito della presentazione del
ricorso a questa Autorità, va posto a carico di Omnitel Pronto
Italia S.p.A. l'ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente,
determinato nella misura forfettaria di euro 160,00, di cui euro
25,82 per diritti di segreteria, tenendo conto degli adempimenti
connessi alla redazione e presentazione del ricorso.
Per questi motivi il garante:
a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 con riferimento ai
dati comunicati dal titolare del trattamento con la nota del 28
dicembre 2001;
b) accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso per
quanto concerne le altre richieste della ricorrente e ordina a
Omnitel Pronto Italia S.p.A. di corrispondere entro il 29 marzo
2002 a tali richieste, dando conferma alla ricorrente e a questa
Autorità entro la stessa data dell'avvenuto adempimento;
c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n.
501/1998, nella misura forfettaria di euro 160,00, di cui euro
25,82 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti posti a
carico di Omnitel Pronto Italia S.p.A., che dovrà liquidarli
direttamente in favore della
ricorrente. |