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Il garante per la protezione dei
dati personali:
In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti, e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminato il ricorso presentato dal Sig. Franco Del Rio
nei confronti della Questura di La Spezia;
vista la documentazione in atti;
viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15, comma 1, del regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
PREMESSO
1. Il ricorrente lamenta di non avere ricevuto positivo
riscontro ad una richiesta di accesso ai propri dati personali
contenuti nella "banca dati cartacea e/o telematica" della locale
Questura, ivi comprese informazioni e relazioni redatte e
comunicate anche ad altre autorità, anche in riferimento ad
eventuali proposte di revoca o sospensione dell'autorizzazione
rilasciata per l'esercizio dell'attività di investigatore privato
che sarebbero state trasmesse alla locale Prefettura.
A tale istanza la Questura ha risposto in data 9 agosto 2001
negando l'accesso, ritenendo applicabile l'art. 4 della legge n.
675.
Ciò premesso il garante osserva:
2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di
organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la
protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e
20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di
presentazione ed al procedimento per l'esame dei ricorsi al Garante
previsti dall'art. 29 della legge n. 675/1996.
Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità
dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano
dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che
il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del
trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1,
d.P.R. n. 501/1998).
Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato
ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito
dell'Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a
cura del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile.
La richiesta formulata dal ricorrente ai sensi del citato
art. 13, per la sua ampiezza ("… notizie … che mi riguardano
contenute nella banca dati cartacea/telematica di codesta
Questura") era tale da riguardare anche eventuali dati destinati a
confluire nel C.e.d. del Dipartimento di pubblica sicurezza (per i
quali l'interessato può esercitare l'accesso ai sensi non del
citato art. 13, ma dell'art. 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121),
nonché eventuali dati personali trattati per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati (art. 4, comma 1,
lett. e), legge n. 675).
A quest'ultima categoria di trattamenti si applicano al momento
solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996, disposizioni
specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le
quali non sono compresi né l'art. 13 (esercizio del diritto di
accesso ai dati), né l'art. 29 (in materia di ricorsi al Garante).
Pertanto, nei confronti di questa medesima categoria di trattamenti
non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere
presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo
solamente possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l'invio
di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della
rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in
relazione al citato art. 4, comma 2).
Il diniego di accesso da parte della Questura era
pertanto giustificato, considerato il tenore della richiesta.
Resta peraltro impregiudicato il diritto dell'interessato di
accedere a dati che lo riguardano in applicazione del citato art.
10 della legge n. 121/1981, ove ne ricorrano i presupposti, nonché,
in base al citato art. 13, di presentare una più specifica
richiesta di accesso a dati personali che lo riguardano, relativi
ad attività amministrative connesse al mero rilascio di
autorizzazioni o alla loro revoca, sempreché tali dati non siano
trattati per finalità di prevenzione, repressione ed accertamento
di reati (art. 4, comma 1, lett. e), legge n. 675).
Per questi motivi:
il Garante dichiara inammissibile il
ricorso. |