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Il garante per la protezione dei
dati personali:
in data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente,
del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano
Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
esaminato il ricorso presentato dal Sig. XY;
nei confronti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della
pubblica sicurezza;
vista la documentazione in atti;
viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio
2000;
Relatore il dottor Mauro Paissan;
PREMESSO:
Il ricorrente, attualmente vice questore aggiunto della Polizia di
Stato, lamenta che il Dipartimento di pubblica sicurezza avrebbe
acquisito e trattato dati personali in violazione delle
disposizioni della legge n. 675. In particolare il Dipartimento
avrebbe acquisito e utilizzerebbe, nell'ambito di un procedimento
disciplinare in corso, copia dei verbali di riascolto e le
trascrizioni delle conversazioni telefoniche effettuate sulle
utenze telefoniche del ricorrente nel corso di un procedimento
penale a carico di questi, conclusosi con un decreto di
archiviazione da parte del competente giudice per le indagini
preliminari.
A giudizio dell'interessato, i verbali contenenti i risultati
delle citate intercettazioni telefoniche, ai sensi dell'art. 270,
comma 1, del c.p.p., non potrebbero essere utilizzati nel
procedimento disciplinare ancora in corso. Inoltre, l'utilizzo dei
dati personali predetti sarebbe stato autorizzato dal Procuratore
della Repubblica di Trapani "in apparente violazione dell'art. 27,
comma 2, della legge n. 675".
Il ricorrente ha infine segnalato che le modalità della notifica
della "contestazione degli addebiti" non sarebbero state rispettose
del proprio diritto alla riservatezza in quanto il funzionario
istruttore non avrebbe provveduto direttamente all'incombenza ed
avrebbe delegato altra persona.
Con il ricorso si chiede che il Garante disponga dapprima il
blocco dei dati "in atto trattati nel procedimento disciplinare" ed
ordini successivamente la loro distruzione.
All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato
il 4 giugno 2001 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il
Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, ha
risposto dapprima con nota in data 5 giugno e, poi, con una memoria
consegnata il 16 giugno successivo, precisando
che:
-
non esisterebbe alcuna preclusione normativa all'utilizzo
delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche nell'ambito di
un procedimento disciplinare;
-
la comunicazione degli addebiti al ricorrente, affidata
ad un collega dello stesso, sarebbe stata comunque effettuata nel
rispetto del principio di buona amministrazione ed economicità
degli atti amministrativi.
Le posizioni del ricorrente sono state ribadite nelle due
successive note di replica datate 12 e 15 giugno 2001 con le quali
lo stesso ha ribadito le richieste rivolte al Garante nell'atto
introduttivo.
Ciò premesso il garante osserva:
Il ricorso non è fondato.
Il trattamento di dati personali del ricorrente effettuato nel caso
di specie dal Dipartimento della pubblica sicurezza nell'ambito di
un procedimento disciplinare non risulta svolgersi in violazione di
legge e pertanto non trova giustificazione la richiesta
dell'interessato di procedere al blocco ed alla successiva
distruzione dei dati.
L'invocata disposizione di cui all'art. 270, comma 1, del c.p.p.,
concernente l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni
telefoniche in determinati procedimenti penali, prevede una
limitazione all'uso di tali elementi di prova solo in altri
procedimenti penali disciplinati dal codice di rito. La stessa
disposizione, invece, non preclude in linea generale
l'utilizzazione dei medesimi risultati - se lecitamente acquisiti -
in procedimenti diversi da quello penale come quello di tipo
disciplinare, nel quale i dati desunti dalle intercettazioni
medesime possono valere quale indice di comportamenti valutabili
sul piano, appunto, disciplinare, anche se, in ipotesi, i medesimi
fatti non abbiano portato al riconoscimento di una responsabilità
penale. Ciò con particolare riguardo ad ipotesi, come quella in
questione, nella quale il procedimento disciplinare mira a definire
la compatibilità, con i compiti, le responsabilità ed il prestigio
di un funzionario della Polizia di Stato, delle frequentazioni
dallo stesso a vario titolo intrattenute, in particolare con
persone pregiudicate, nel medesimo ambito territoriale nel quale il
funzionario stesso presta servizio.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta poi
un'espressa richiesta del questore di Trapani volta ad ottenere,
per i citati fini di tipo disciplinare, la documentazione in
questione. A tale richiesta ha fatto seguito, in data 20 aprile
2000, la relativa autorizzazione rilasciata dal Procuratore della
Repubblica di Trapani.
Non hanno fondamento, quindi, le censure del ricorrente riferite,
appunto, a tale comunicazione di dati personali da parte
dell'autorità giudiziaria, ritenuta essere in asserita violazione
dell'art. 27, comma 2, della legge, considerato anche il fatto che
ai trattamenti svolti da parte degli uffici giudiziari si applicano
solo alcune disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, specificamente enumerate nell'art. 4, comma 2, della
legge n. 675/1996, tra cui non figura l'invocato art. 27.
Va infine osservato che, dalla documentazione in atti, non sono
emersi, per quanto concerne le modalità di trattamento dei dati
personali dell'interessato nel corso del procedimento disciplinare,
altri significativi profili di violazione della normativa in
materia di protezione dei dati o della disciplina di riferimento di
cui al d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, concernente le sanzioni
disciplinari relative al personale della Polizia di Stato.
Il Garante rileva tuttavia la necessità di approfondire, di
propria iniziativa e nell'ambito di un autonomo procedimento,
alcuni aspetti relativi alle modalità, osservate in termini più
generali, per la preposizione degli incaricati del
trattamento.
Per questi motivi il garante:
- dichiara infondato il ricorso. |