|
Il garante per la protezione dei
dati personali:
nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice
presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminato il ricorso presentato dal sig. XY;
vista la documentazione in atti;
visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;
viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;
Relatore il Dr. Mauro Paissan;
Premesso:
L'interessato, maresciallo ordinario della Guardia di Finanza in
servizio presso il Comando Compagnia di XZ, lamenta un trattamento
illegittimo dei propri dati personali da parte del Comandante del
reparto di appartenenza.
Il ricorrente precisa di aver presentato al predetto Comando, a
seguito dell'assenza per malattia per alcuni giorni, due
certificati medici, rilasciati dal medico curante senza
l'indicazione della diagnosi. L'interessato è stato poi
destinatario di una sanzione disciplinare non avendo ottemperato
alle varie richieste con le quali gli era stato chiesto di
dichiarare o documentare la diagnosi. Il ricorrente ha quindi
chiesto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 del 31
dicembre 1996 di intervenire ai fini dell'annullamento della
sanzione disciplinare accertando anche eventuali responsabilità di
carattere penale.
All'atto, poi, della regolarizzazione del ricorso il ricorrente ha
evidenziato di volersi altresì opporre al modo in cui i suoi dati
sensibili sono stati trattati, con particolare riferimento alla
richiesta di comunicare la diagnosi per telefono ad appartenenti al
Corpo non designati quali incaricati del trattamento. Ha inoltre
ribadito la propria opposizione al provvedimento disciplinare e, in
relazione alla richiesta dell'Ufficio, ha indicato nell'allegato n.
6 al ricorso il documento che ritiene utile quale istanza di cui
all'art. 13 della legge n. 675/1996.
A seguito dell'invito a fornire un riscontro formulato
dall'Ufficio, il Comando Compagnia di XZ ha rilevato che il
documento considerato dal ricorrente come richiesta ai sensi
dell'art. 13 rappresenta, in realtà, la risposta fornita
dall'interessato alle contestazioni rivolte nel procedimento
disciplinare. Il ricorso sarebbe quindi inammissibile in quanto
tale atto non potrebbe essere considerato "quale specifica
richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996". Inoltre,
la richiesta del ricorrente volta ad ottenere l'annullamento della
sanzione disciplinare non rientra nelle fattispecie di cui agli
articoli 13 e 29 della citata legge. Il Comando ha specificato
infine che l'indicazione della diagnosi nel certificato medico
risulterebbe indispensabile per valutare lo stato di salute
dell'interessato in rapporto alla detenzione dell'arma di
ordinanza. Tale orientamento sarebbe confermato da specifiche
normative (l n. 599/94) e da circolari il cui rispetto
rappresenterebbe "per un militare un ordine la cui inosservanza
produce serie conseguenze", e risulterebbe conforme anche ai
principi espressi nel decreto legislativo n. 135/1999.
Nell'audizione 23 maggio u.s., l'interessato ha formulato riserve
in ordine alle modalità di applicazione della citata normativa, la
quale non autorizzerebbe il Comando Compagnia di XZ a conoscere le
diagnosi contenute nei certificati medici, bensì, semmai, il solo
Comando regionale. L'interessato ha evidenziato inoltre che i
militari che hanno richiesto la comunicazione della diagnosi per
telefono, non risultavano all'epoca incaricati del trattamento, ed
ha presentato a tal fine copia della delibera d'incarico del 17
maggio u.s.
Ciò premesso, Il Garante osserva:
Il ricorso è inammissibile per mancanza di una richiesta di
esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675. Come
ribadito dal Garante in diverse decisioni (v. ad es. il
provvedimento dell'8 maggio 2001 pubblicato nel sito del Garante
www.garanteprivacy.it), in sede di ricorso ai sensi dell'art. 29
possono essere fatte valere solo le posizioni giuridiche
espressamente previste dall'art. 13 della medesima legge e rispetto
alle quali sia stata già avanzata ritualmente una previa istanza al
titolare o al responsabile del trattamento.
Nel caso di specie, a seguito della richiesta di regolarizzazione,
il ricorrente ha indicato come istanza ai sensi dell'art. 13 solo
un documento inserito negli allegati al ricorso (all. n. 6). Tale
nota, come rappresentato dal titolare del trattamento e confermato
dallo stesso ricorrente, contiene però solo una risposta del
militare ad una richiesta di chiarimenti nell'ambito del
procedimento disciplinare che non può essere considerata alla
stregua di un atto di esercizio di taluna delle posizioni
giuridiche tutelate dall'art. 13 della legge n. 675/1996.
La presenza di questa causa di inammissibilità rende superfluo
esaminare altri motivi di inammissibilità del ricorso, quale quello
relativo alla sostanziale richiesta di annullare la sanzione
disciplinare, annullamento che non rientra tra le competenze del
Garante.
Il Garante ritiene però necessario verificare d'ufficio nell'ambito
di un distinto procedimento, per il quale verrà nuovamente
interessato anche il Comando generale della Guardia di Finanza, la
liceità e la correttezza della richiesta di documentare la diagnosi
anche per brevi assenze o indisponibilità non rilevanti ai fini
della valutazione della dipendenza di una infermità da causa di
servizio o del ritiro di un'arma in dotazione.
Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non sono
emersi infine indizi di reità che impongono una denuncia di reato
da parte di questa Autorità.
Per questi motivi il garante:
- dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in
motivazione.
|