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Il garante per la protezione dei
dati personali:
nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;
Esaminata la segnalazione presentata dalla sig.a XY nei
confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n.
1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO
1. L'interessata ha segnalato che la Banca Nazionale del
Lavoro S.p.A. ha comunicato illecitamente ad un legale alcune
informazioni concernenti i propri rapporti di conto corrente e di
deposito titoli, in violazione delle disposizioni della legge n.
675/1996 e degli obblighi nella materia del c.d. segreto
bancario.
L'8 giugno 1999, per resistere ad una azione civile
proposta dall'interessata dinanzi al Tribunale di Roma ai fini di
un aumento dell'assegno mensile di divorzio, il legale ha
presentato nell'interesse del coniuge divorziato dell'interessata
una memoria di costituzione che indicava alcuni dati relativi ai
rapporti intrattenuti dall'interessata presso le agenzie di Roma
della Banca nn. 18 e 226 (dati concernenti il saldo e l'ammontare
di alcuni titoli).
L'interessata ha precisato che tali dati sono stati
comunicati illecitamente al legale prima ancora che la banca le
avesse inviato i periodici estratti conto ed ha evidenziato che
tali informazioni non potevano che essere state fornite da addetti
della banca, presso la quale aveva presentato un
reclamo.
A seguito della prima richiesta di informazioni di questa
Autorità l'istituto di credito ha precisato con nota del 31 marzo
2000 di aver appurato, a seguito di un'indagine interna, che "un
dipendente, che per motivi d'ufficio ha contatti di lavoro con
legali esterni alla banca, ha dichiarato di aver confermato ad uno
di questi legali dati relativi ai rapporti intrattenuti dalla
sig.ra XY, dati che, peraltro, secondo le dichiarazioni del legale
predetto, sarebbero già stati in possesso del medesimo".
La banca ha quindi allegato copia della nota inviata
all'interessata il 12 ottobre 1999, in risposta al predetto
reclamo, nella quale aveva comunicato: a) che il 28 maggio 1999 un
legale esterno alla banca -e che ha con questa contatti periodici
per motivi professionali- ha ottenuto la comunicazione dei dati in
questione a seguito di una interrogazione del sistema informatico
effettuata da un dipendente; b) di aver adottato in relazione a
tale episodio "le conseguenti iniziative affinché la circostanza
non abbia a ripetersi in futuro".
Nell'audizione svoltasi il 29 maggio 2000 presso
l'Ufficio del Garante, nonché nei documenti successivamente
inviati, la segnalante ha ribadito che il dipendente della banca
avrebbe rivelato i dati in modo illecito e in violazione degli
obblighi contrattuali relativi ai rapporti bancari, e che il legale
non aveva avuto in precedenza conoscenza dei dati
medesimi.
L'istituto di credito ha invece argomentato che "una
"normativa" sul segreto bancario non esiste, esistendo, invece, un
obbligo della banca, ai sensi dell'art. 1375 c.c., di non ledere
legittimi interessi della propria clientela", e che nel caso di
specie non si sarebbe verificata alcuna violazione della legge n.
675/1996, poiché la comunicazione dei dati in esame poteva essere
effettuata dalla banca anche senza il consenso dell'interessata (ai
sensi dell'art. 20, comma 1, lett. g), della medesima legge),
essendo necessaria per l'esercizio in sede giudiziaria di un
diritto del coniuge dell'interessata.
L'interessata ha nuovamente contestato tali deduzioni,
affermando che:
- il rispetto dell'obbligo del c.d. segreto bancario
rappresenterebbe una manifestazione del dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), per cui il
cliente vanterebbe un diritto, anziché un mero interesse a che la
banca non comunichi a terzi dati relativi ai propri
rapporti;
- la richiamata fattispecie dell'esercizio di un diritto
in sede giudiziaria, che permette di prescindere dal consenso per
la comunicazione dei dati, non sarebbe applicabile da parte della
banca quando l'esigenza di difesa in sede giudiziaria riguarda
diritti di un soggetto estraneo al rapporto bancario, per cui i
dipendenti della banca non potrebbero fornire informazioni ad un
terzo che intenda tutelare le ragioni processuali di un proprio
cliente, in assenza di un provvedimento dell'autorità
giudiziaria.
Ulteriori elementi sono stati infine acquisiti
dall'Ufficio con richiesta del 20 aprile 2001.
Ciò premesso, il garante osserva:
2. La comunicazione dei dati al legale è da ritenersi
pacifica essendo ammessa dalla banca e dal dipendente che l'ha
effettuata ed avendo formato oggetto anche di un provvedimento con
il quale la banca ha applicato a quest'ultimo una sanzione
disciplinare.
Nelle giustificazioni scritte fornite dal dipendente il 5
ottobre 1999 si sostiene che la verifica sulle condizioni
economiche dell'interessata è stata effettuata in favore del legale
"in buona fede e nel presupposto che tali elementi erano già a
conoscenza del professionista". Quest'ultima circostanza -che è
però contestata dall'interessata- è tuttavia priva di rilievo ai
fini dell'accertamento dell'illiceità della comunicazione, in
quanto il dipendente, quand'anche si raggiungesse la prova che si è
trattato di una semplice verifica e conferma dell'esattezza di dati
già conosciuti dal legale, ha comunque posto in essere una
"comunicazione" divulgando notizie od elementi che hanno fornito un
contributo aggiuntivo di conoscenza al terzo richiedente (v., in
proposito, le definizioni di "dato personale" e di "comunicazione"
di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) e g), della legge n.
675/1996).
3. La predetta comunicazione deve ritenersi contraria al
principio di liceità e correttezza del trattamento (art. 9 legge n.
675/1996).
L'art. 20, comma 1, lett. g), di tale legge permette al
titolare del trattamento di comunicare dati personali senza il
consenso dell'interessato, qualora la loro comunicazione sia
necessaria per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria anche da parte di un terzo.
Tale fattispecie prevede però per il titolare del
trattamento una mera facoltà di fornire dati e non determina a suo
carico l'obbligo giuridico di comunicarli. Simmetricamente, la
norma non riconosce al terzo che richiede i dati il diritto di
ottenerli.
Nell'esercitare o meno tale facoltà, il titolare del
trattamento, oltre a valutare l'effettiva necessità della
comunicazione ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, deve
verificare che la natura dei dati, il contesto in cui essi sono
trattati e, in particolare, il rapporto giuridico che lega il
titolare medesimo all'interessato permetta di esercitare tale
facoltà senza violare obblighi nascenti dalla legge o da un
rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente e
quello legato alla gestione dei titoli precludeva la comunicazione
dei dati in assenza del consenso dell'interessata o di un obbligo
normativo.
Nei rapporti delle banche con la clientela viene infatti
in considerazione il c.d. segreto bancario, inteso come obbligo di
mantenere il riserbo sulle operazioni, sui conti e sulle posizioni
concernenti gli utenti dei servizi bancari (v., in particolare,
Corte Cost. 3-18 febbraio 1992, n. 51).
Tale obbligo, comunemente configurato come connaturato al
rapporto banca-cliente in applicazione dei principi di correttezza
e buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175, 1375 e 1337
del codice civile), è anche espressamente richiamato o presupposto
da diverse disposizioni normative in materia fiscale e tributaria o
in materia di riciclaggio, in relazione ai poteri di accertamento
che permettono a determinati soggetti pubblici di acquisire notizie
ed informazioni presso istituti di credito (v., ad es., l'art. 10,
comma 2, n. 12) della l. 9 ottobre 1971, n. 825; l'art. 4 l. 9
agosto 1993, n. 328 di ratifica della convenzione di Strasburgo sul
riciclaggio dell'8 novembre 1990; le norme sull'anagrafe dei
rapporti di conto e di deposito, di cui all'art. 20, comma 4, l. n.
413/1991 e al d.m. 4 agosto 2000, n. 269 del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica; Corte cost. 3-6
luglio 2000, n. 260 e Cass. Civ. Sez. I, 7 agosto 1990, n. 7953, in
materia di ordine di esibizione rivolto dal giudice civile ad un
istituto di credito; v. anche la deliberaz. Consob n. 11522/1998 di
attuazione del d.lg. n. 58/1998, che impone al personale delle
banche e degli altri intermediari precisi obblighi di riservatezza
sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli
investitori o di cui si disponga in ragione della propria
funzione).
I doveri di confidenzialità connessi al c.d. segreto
bancario trovano anche riscontro negli usi e nelle consuetudini
bancarie, nonché negli impegni che gli istituti di credito assumono
nei confronti della clientela allorché dichiarano di rispettare le
regole di comportamento indicate dalla relativa associazione di
categoria, anche per ciò che attiene alla riservatezza nella
raccolta e nel trattamento delle informazioni sui clienti (v. il
Codice di comportamento del settore bancario e finanziario
predisposto dall'Associazione bancaria italiana, parte I e parte
IV, punto 2, cui la B.N.L. ha aderito nel giugno del 1996, nonché
il codice di autodisciplina deliberato dall'A.B.I. in tema di
intermediazione finanziaria, punto 1, cui la B.N.L. ha aderito nel
dicembre del 1998; v. inoltre l'art. 11 del c.c.n.l. del 22 giugno
1995, relativo al personale direttivo delle banche che stabilisce
il divieto per il funzionario di comunicare notizie riservate di
ufficio).
4. Da quanto sopra esposto, emerge che, fuori dei casi di
operazioni di comunicazione di dati connesse alle prestazioni
richieste o ai servizi erogati (e dei casi di adempimento di
obblighi normativi in base ai quali gli istituti di credito devono
fornire determinate informazioni a soggetti pubblici), gli istituti
stessi ed il relativo personale devono mantenere il riserbo sulle
informazioni relative ai propri clienti e non divulgarle a
terzi.
Il dipendente della B.N.L. che ha fornito i dati al
legale li ha quindi comunicati in violazione del principio secondo
cui i dati devono essere trattati lecitamente e secondo correttezza
(art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675/1996) e degli impegni
assunti dalla banca (che assume la responsabilità giuridica della
violazione quale titolare del trattamento) nei confronti della
clientela in relazione ai servizi prestati, senza che l'interessata
ne venisse peraltro informata.
La segnalazione dell'interessata è pertanto fondata. Deve
quindi ritenersi che la comunicazione non sia avvenuta nel rispetto
del predetto principio.
La banca ha comunicato all'interessata di aver introdotto
accorgimenti per evitare il ripetersi di analoghi comportamenti da
parte dei propri dipendenti. Ha poi trasmesso all'Ufficio del
Garante copia degli atti relativi al procedimento interno
conclusosi con l'applicazione di una sanzione disciplinare. Si è
potuto inoltre appurare che la banca aveva conferito al dipendente
un incarico scritto per trattare i dati della clientela per le
finalità proprie delle mansioni e delle attività affidate, e lo
aveva invitato ad attenersi alle "normative interne aziendali" (in
particolare, ad alcune circolari in materia di sicurezza dei dati),
provvedendo anche alla diffusione interna dei richiamati codici di
comportamento e di autodisciplina.
Pur in presenza di questi adempimenti, va comunque
segnalata alla banca la necessità di impartire ulteriori istruzioni
al personale affinché i princìpi richiamati nel presente
provvedimento siano oggetto di un più diffuso e rigoroso
rispetto.
Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa per
ogni opportuna conoscenza alle associazioni di categoria e di
consumatori, nonché a soggetti e ad organismi pubblici e privati
interessati.
Per questi motivi, il garante:
a) dichiara fondata la segnalazione nei termini di cui in
motivazione;
b) segnala alla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., ai
sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, la
necessità di impartire ulteriori istruzioni al personale per
conformare il trattamento dei dati ai principi richiamati nel
presente provvedimento, e di fornire all'Ufficio del Garante, entro
il 30 giugno 2001, copia delle determinazioni adottate;
c) dispone la trasmissione di copia del presente
provvedimento alle associazioni di categoria e di consumatori e a
soggetti e ad organismi pubblici e privati
interessati. |